Dal 26 maggio 2026 cambia la disciplina europea sugli imballaggi usati per mettere in sicurezza le merci sui pallet durante il trasporto. La Decisione delegata UE 2026/429 esenta film estensibili, involucri di pallet e cinghie dall’obbligo di riutilizzo al 100% previsto dal nuovo Regolamento imballaggi per alcuni flussi logistici interni o nazionali.
Regolamento imballaggi UE e scadenza 2030
Il Regolamento UE 2025/40 è il riferimento per la nuova disciplina europea sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. La strategia europea punta a ridurre i rifiuti, aumentare riciclabilità e riutilizzo e rendere più omogenee le regole per gli operatori del mercato unico.
La deroga interviene su una categoria specifica di imballaggi da trasporto, riconoscendo che per film estensibili e cinghie l’obbligo di riutilizzo al 100% avrebbe richiesto un adeguamento industriale più costoso e complesso rispetto alla disponibilità tecnologica attuale.
Il Regolamento conserva invece il target generale di riutilizzo del 40% per determinati formati di imballaggio da trasporto usati in un anno civile, con possibilità di compensazione tra formati con tassi di riutilizzo differenti.
Deroga UE sugli imballaggi da trasporto dal 26 maggio
La Decisione delegata UE 2026/429 della Commissione, adottata il 25 febbraio e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 6 maggio, integra il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
La misura riguarda gli operatori economici che utilizzano involucri di pallet o cinghie per stabilizzare e proteggere i prodotti collocati sui pallet durante il trasporto. Per questi formati viene meno l’obbligo di riutilizzo al 100% previsto dall’articolo 29, paragrafi 2 e 3, del Regolamento imballaggi.
L’esenzione riguarda il target più rigido del riutilizzo integrale, previsto per i trasporti all’interno della stessa impresa o tra imprese collegate nell’Unione europea, e per i trasporti tra operatori economici all’interno dello stesso Stato membro.
La Commissione UE ha motivato l’esenzione con i costi e i vincoli tecnici legati al passaggio obbligato a soluzioni riutilizzabili per film e cinghie. Secondo il testo della Decisione, l’uso esclusivo di questi formati riutilizzabili può generare costi di adeguamento sproporzionati per gli operatori interessati.
Requisiti per l’esenzione dal riuso integrale
Le imprese che movimentano merci su pallet devono distinguere tra formati esentati e altri imballaggi da trasporto ancora soggetti agli obiettivi del Regolamento UE 2025/40. La Decisione riguarda infatti i soli involucri di pallet e cinghie usati per stabilizzare e proteggere i prodotti durante il trasporto:
- i film estensibili e gli involucri usati per avvolgere i pallet durante il trasporto;
- le cinghie e le reggette impiegate per bloccare le merci sui pallet.
La verifica sui requisiti comprende l’analisi dei flussi logistici interni alla stessa impresa o tra imprese collegate nell’Unione europea, i trasporti tra operatori economici all’interno dello stesso Stato membro e gli altri imballaggi da trasporto che rimangono nel campo degli obiettivi generali di riutilizzo.
Dal 26 maggio 2026 questi operatori possono quindi escludere film e cinghie dei pallet dal vincolo di riutilizzo al 100%, continuando però a valutare gli altri obblighi previsti dal Regolamento imballaggi per riciclabilità, riduzione dei rifiuti e riutilizzo dei formati soggetti ai target europei.
Il passaggio al riutilizzo al 100% richiederebbe investimenti iniziali elevati per riprogettare le linee di imballaggio e adottare soluzioni automatizzate non ancora abbastanza mature. La Commissione segnala anche il rischio di interferenze sulle catene di approvvigionamento, soprattutto per chi utilizza imballaggi da trasporto in modo ricorrente.