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Scudo penale per alcune violazioni tributarie in sanatoria

di Anna Fabi

30 Marzo 2023 15:50

La regua fiscale evita i risvolti penali per alcune violazioni tributarie: le novità per omesso versamento di ritenute e IVA e per indebita compensazione.

C’è anche uno scudo penale nella nuova disciplina sulla tregua fiscale, che evita la punibilità per alcune reati tributari sanabili con gli strumenti previsti dalla Manovra di Bilancio.

Nello specifico, non sono punibili le evasioni regolarizzate con sanatoria per i reati tributari previsti dagli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, del dlgs 74/2000. Si tratta delle seguenti fattispecie:

  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150mila euro per annualità,
  • omesso versamento di IVA di importo superiore a 250mila euro per annualità,
  • indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50mila euro.

Si tratta di nuove cause di non punibilità introdotte dal Decreto Bollette e Fisco approvato in consiglio dei ministeri il 28 marzo.

Normalmente, invece, i reati tributari sopra esposti prevedono la reclusione da sei mesi a due anni, mentre chi li sana ricorrendo alle misure disponibili in tregua fiscale eviterà anche le conseguenze penali.

Attenzione: lo scudo si attiva nel momento in cui le violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente, secondo le modalità previste dalla tregua fiscale.

Ricordiamo brevemente che il decreto di Governo prevede una lunga serie di novità fiscali, spesso comprese alcune proroghe sui termini di pagamento inizialmente previsti per alcune formule di sanatoria:

  • versamento entro il 31 ottobre 2023, dal precedente 31 marzo, per la prima rata di regolarizzazione delle violazioni formali;
  • ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023, invece del 31 marzo, per le irregolarità dichiarative sostanziali.

Fra le altre misure, segnaliamo:

  • estensione della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023
  • definizione in acquiescenza degli atti non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio;