L’INPS ha avviato una campagna di controlli sulle domande di Assegno unico per i figli relative al 2026 presentate con un ISEE corrente. Le famiglie per le quali sono emerse omissioni o incongruenze nei redditi autodichiarati ricevono una comunicazione individuale, ottenendo fino alla regolarizzazione un AUU ridotto al minimo.
La verifica sulla DSU segue le regole che autorità ed enti erogatori applicano a tutte le prestazioni sociali agevolate legate all’indicatore.
In sintesi:
- l’INPS riesamina le domande di AUU 2026 abbinate a una DSU per ISEE corrente con omissioni o incongruenze reddituali;
- durante la verifica, l’Assegno può essere ridotto ai minimi previsti in assenza di ISEE (art. 4, comma 9, del DLgs. n. 230/2021), pari nel 2026 a 58,30 euro al mese per figlio minore, con effetto dalle rate di settembre;
- la posizione si regolarizza con una nuova DSU online o tramite CAF, oppure consegnando allo sportello INPS i documenti che confermano i redditi dichiarati;
- l’attestazione ISEE che riporta omissioni o difformità è valida per chiedere le prestazioni ai sensi dell’art. 11, comma 5, del DPCM n. 159/2013 ma l’ente erogatore può sempre chiedere documentazione a conferma dei dati.
- Assegno unicocon ISEE corrente: controlli sui redditi autodichiarati
- Importo minimo dell’AUU durante la verifica della DSU
- Segnalazione INPS: nuova DSU o prove documentali
- Omissioni e difformità ISEE: validità e documenti integrativi
- Controlli ISEE in capo ad INPS, AdE, GdF ed enti erogatori
- Falsa dichiarazione DSU: decadenza e sanzioni penali
Assegno unicocon ISEE corrente: controlli sui redditi autodichiarati
La campagna INPS riguarda soltanto le domande di Assegno unico 2026 che si basano su un ISEE corrente, l’indicatore aggiornato con i redditi degli ultimi dodici mesi quando la situazione economica del nucleo peggiora. Secondo il comunicato INPS del 18 settembre 2026, l’Istituto ha confrontato i dati delle DSU con le informazioni dei propri archivi e ha individuato le posizioni con possibili omissioni o incongruenze nei redditi indicati dal dichiarante: solo queste famiglie ricevono la comunicazione individuale. La selezione per l’approfondimento non comporta automaticamente l’accertamento di un’indebita percezione.
La verifica si concentra sui redditi autodichiarati perché nell’ISEE corrente è il dichiarante a indicare i redditi da lavoro dipendente, pensione, impresa o lavoro autonomo e i trattamenti esenti percepiti negli ultimi dodici mesi. Secondo le FAQ del Ministero del Lavoro sull’ISEE corrente, che applicano l’art. 9 del DPCM n. 159/2013 come modificato dall’art. 28-bis del D.L. n. 34/2019, l’indicatore si può chiedere in tre casi: una riduzione dell’indicatore della situazione reddituale superiore al 25%, un calo del patrimonio oltre il 20%, oppure la perdita o la riduzione dell’attività lavorativa. Con la sola variazione dei redditi l’ISEE corrente vale sei mesi; con la variazione del patrimonio vale fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione.
Importo minimo dell’AUU durante la verifica della DSU
Finché la posizione non è chiarita, l’INPS può rideterminare l’assegno secondo la regola prevista quando manca un ISEE valido, con effetto sui pagamenti a partire da settembre 2026. L’art. 4, comma 9, del D.Lgs. n. 230/2021 stabilisce che in assenza di ISEE spettano gli importi minimi: per la quota base del figlio minore il minimo 2026 è di 58,30 euro al mese, contro i 203,80 euro riconosciuti con ISEE fino a 17.468,51 euro secondo la circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026.
Per un nucleo con due figli minori e un ISEE corrente entro la soglia più bassa, la quota base dell’Assegno unico passa da 407,60 a 116,60 euro al mese, cioè 291 euro in meno senza contare le maggiorazioni. Il calcolo dell’Assegno unico su PMI.it restituisce l’importo mensile per numero di figli e fascia ISEE e permette di stimare, sul proprio nucleo, la differenza tra l’importo pieno e quello minimo applicato durante la verifica.
L’INPS non ha indicato al momento tempi e modalità di conguaglio delle somme non pagate nel caso in cui la verifica confermi i dati dichiarati.
Segnalazione INPS: nuova DSU o prove documentali
Chi riceve la comunicazione INPS sulla DSU può aggiornare la dichiarazione con i servizi online dell’Istituto o tramite un CAF, oppure rivolgersi alla struttura INPS territoriale con la documentazione che conferma i dati autocertificati. La scelta dipende dalla situazione del nucleo:
| Situazione del nucleo | Adempimento |
|---|---|
| Nell’ISEE corrente un reddito è stato omesso o indicato in modo errato | Nuova DSU per ISEE corrente con i redditi corretti, online o tramite CAF |
| I redditi dichiarati sono corretti | Documenti alla struttura INPS territoriale: buste paga, Certificazione Unica, prospetti di pagamento di NASpI o di altri trattamenti degli ultimi dodici mesi |
| Dopo la presentazione è iniziato un nuovo lavoro o un nuovo trattamento | Nuova DSU entro due mesi dalla variazione, come prevede l’art. 9 del DPCM n. 159/2013 |
| L’ISEE corrente è scaduto o le condizioni per chiederlo non sussistono più | DSU per l’ISEE ordinario 2026 |
Per la nuova dichiarazione l’ISEE precompilato riporta i dati già presenti negli archivi di INPS e Agenzia delle Entrate e riduce le parti da autodichiarare, che sono quelle su cui si concentrano le verifiche sulle DSU.
Omissioni e difformità ISEE: validità e documenti integrativi
L’attestazione ISEE che segnala omissioni o difformità è comunque valida: l’art. 11, comma 5, del DPCM n. 159/2013 prevede che l’attestazione riporti le discordanze rilevate dall’INPS tramite l’Agenzia delle Entrate e consente al richiedente di presentare una nuova DSU oppure di chiedere la prestazione con l’attestazione così come rilasciata. Le FAQ INPS sull’attestazione con omissioni o difformità chiariscono che chi ha dichiarato dati corretti può usarla fornendo all’ente la documentazione richiesta, mentre chi ha omesso un rapporto finanziario deve presentare una nuova DSU o chiederne la rettifica al CAF.
Il comma 6 dello stesso articolo consente agli enti erogatori di controllare le informazioni autodichiarate con i propri archivi e di chiedere idonea documentazione sulla completezza e veridicità dei dati. La campagna sull’Assegno unico segue questo schema: l’INPS, nella veste di ente che paga la prestazione, chiede di confermare o correggere i redditi dichiarati nell’ISEE corrente.
Controlli ISEE in capo ad INPS, AdE, GdF ed enti erogatori
I controlli ISEE sono ripartiti tra quattro soggetti che incrociano i dati della DSU: Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza ed enti che erogano le prestazioni agevolate. Nella DSU solo una parte delle informazioni è autodichiarata; il resto l’INPS lo acquisisce dai propri archivi e dall’Anagrafe tributaria, che raccoglie dichiarazioni dei redditi, retribuzioni, immobili, partecipazioni societarie, conti correnti, polizze, mutui e veicoli intestati.
L’Agenzia delle Entrate confronta i dati dichiarati con quelli presenti negli archivi fiscali e segnala le discordanze, che l’INPS riporta nell’attestazione. L’INPS esegue lo stesso controllo incrociato sui rapporti di lavoro, sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali e previdenziali che eroga. Alla Guardia di Finanza l’art. 11, comma 13, del DPCM n. 159/2013 riserva una quota di verifiche sostanziali sulla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei beneficiari, scelti secondo criteri selettivi.
Falsa dichiarazione DSU: decadenza e sanzioni penali
L’errore materiale si corregge con una nuova DSU; la dichiarazione non veritiera comporta invece la decadenza dai benefici ottenuti, prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e la restituzione delle somme percepite. L’art. 76 dello stesso decreto punisce chi rilascia dichiarazioni mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali: pene e casi della falsa dichiarazione ISEE dipendono dall’importo percepito e dalla fattispecie contestata.