L’Agenzia delle Entrate avvia una nuova campagna di controlli sui redditi d’impresa dichiarati dalle Partite IVA, incrociando fatture elettroniche e corrispettivi con il modello Redditi 2024. Chi riceve la lettera di compliance può verificare l’anomalia, fornire chiarimenti oppure regolarizzare eventuali errori con il ravvedimento operoso.
Controlli sulle Partite IVA: i dati incrociati dal Fisco
L’Agenzia delle Entrate confronta fatture elettroniche e corrispettivi telematici del 2023 con il reddito d’impresa indicato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. I criteri sono fissati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 271072 del 5 ottobre 2026, adottato in attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La platea è delimitata ai soggetti passivi IVA per i quali le operazioni risultanti dai dati trasmessi al Fisco non hanno concorso, in tutto o in parte, alla determinazione del reddito d’impresa dichiarato. Il controllo riguarda quindi il periodo d’imposta 2023, anche quando il reddito d’impresa è indicato nel quadro LM.
Gli stessi dati fiscali sono messi a disposizione della Guardia di Finanza attraverso strumenti informatici, secondo quanto stabilito dal provvedimento.
Lettere di compliance via PEC e nel Cassetto fiscale
Le lettere di compliance sono trasmesse via PEC al domicilio digitale del contribuente e sono consultabili anche nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
La comunicazione contiene gli elementi necessari per individuare la presunta anomalia e per gestirla:
- codice fiscale e dati identificativi del contribuente;
- numero e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione Redditi relativa al periodo d’imposta 2023;
- modalità per chiedere informazioni o segnalare elementi e circostanze non conosciuti dall’Agenzia;
- indicazioni per regolarizzare eventuali errori o omissioni con sanzioni ridotte.
La PEC utilizzata dall’Agenzia è abilitata al solo invio: osservazioni, documenti e richieste di chiarimento devono seguire esclusivamente le modalità indicate nella comunicazione. La procedura può essere gestita anche tramite l’intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Anomalie e scostamenti: niente omissione automatica
La lettera segnala uno scostamento tutto da verificare, per cui la ricezione della comunicazione richiede anzitutto il confronto fra il dettaglio fornito dall’Agenzia, la dichiarazione Redditi 2024 e la documentazione fiscale relativa al 2023.
| Verifica | Azione |
|---|---|
| dati di fatture elettroniche e corrispettivi presenti nella comunicazione | confrontarli con i documenti fiscali e con gli importi confluiti nei quadri RF, RG o LM |
| scostamento giustificato dai dati o dai criteri fiscali applicati | trasmettere all’Agenzia gli elementi utili attraverso il canale indicato nella lettera |
| errore od omissione effettivamente riscontrati | correggere la posizione fiscale e valutare la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso |
La presenza di uno scostamento nei dati non determina automaticamente un’omissione: la stessa Agenzia qualifica la situazione come presunta anomalia e consente al contribuente di trasmettere fatti e circostanze che non risultano nelle informazioni già disponibili al Fisco.
Ravvedimento operoso anche dopo i controlli
Gli errori effettivamente riscontrati possono essere regolarizzati attraverso il ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 271072 del 5 ottobre 2026 precisa che la regolarizzazione può essere effettuata anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La possibilità si interrompe in presenza degli atti espressamente indicati dal provvedimento:
- notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento;
- ricevimento di una comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 o dell’articolo 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- ricevimento dell’esito del controllo formale previsto dall’articolo 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Per chi riceve la nuova comunicazione, il vantaggio del ravvedimento dipende quindi dalla verifica tempestiva dell’anomalia e dal momento in cui viene completata la regolarizzazione, prima che intervenga uno degli atti che ne impediscono l’utilizzo.