Nel calcolo degli interessi sui rimborsi IVA non rileva la data di presentazione della domanda ma quella in cui il contribuente consegna tutta la documentazione necessaria per consentire all’Amministrazione finanziaria di definire la pratica.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31870/2025, che interviene su un tema ricorrente nel contenzioso tributario e chiarisce un aspetto centrale per imprese e professionisti in attesa di rimborso.
Interessi sui rimborsi IVA: da quando iniziano a maturare
Secondo i giudici di legittimità, la decorrenza degli interessi non può essere ancorata automaticamente alla data della richiesta di rimborso IVA. Il momento rilevante è invece quello in cui l’Amministrazione entra effettivamente in possesso di tutta la documentazione richiesta per istruire la pratica. Una domanda formalmente presentata ma priva degli elementi necessari non consente all’Ufficio di procedere al rimborso e, di conseguenza, non fa maturare alcun interesse a favore del contribuente.
Il termine di 90 giorni per l’esame della richiesta
La Cassazione ricorda che l’Amministrazione finanziaria dispone di un termine di 90 giorni per esaminare la richiesta di rimborso IVA. Si tratta di un periodo fisiologico di istruttoria, durante il quale non maturano interessi.
Solo allo scadere di questo termine, e a condizione che la documentazione sia completa, può iniziare il conteggio degli interessi dovuti al contribuente.
Documentazione incompleta e sospensione dei termini
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda i casi in cui l’Ufficio richieda integrazioni documentali. Se il contribuente non esibisce i documenti entro 15 giorni dalla notifica della richiesta, il termine di 90 giorni viene sospeso.
La sospensione opera indipendentemente dal momento in cui l’Amministrazione ha richiesto l’integrazione e comporta uno slittamento automatico anche della decorrenza degli interessi.