Rampa condominiale per carrozzina, chi paga la spesa

Risposta di Barbara Weisz

3 Luglio 2026 08:32

Giancarlo chiede:

In previsione di un futuro uso di carrozzina, ho chiesto al condominio di mettere apposite rampe ma mi è stato detto che la spesa sarebbe a mio totale carico: non è di competenza del condominio in base alle quote condominiali?

L’indicazione ricevuta è corretta se l’assemblea ha respinto la richiesta o ha scelto di non sostenere la spesa. Per una rampa condominiale finalizzata all’uso di una carrozzina per disabili, il costo si divide tra i condomini in base ai millesimi solo se l’intervento è approvato come opera comune. Se invece l’assemblea rifiuta la delibera oppure lascia decorrere tre mesi dalla richiesta scritta senza prendere una decisione in merito la persona interessata può procedere a proprie spese, fruendo anche delle agevolazioni nei casi previsti dalla legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Quando la rampa condominiale si paga per millesimi

La spesa per la rampa condominiale si ripartisce tra i condomini quando l’assemblea approva l’intervento come opera sulle parti comuni. In questo caso, il costo segue le regole ordinarie di ripartizione condominiale, quindi viene attribuito in base ai millesimi, salvo diversa disciplina applicabile al caso specifico o diversa delibera valida.

Il riferimento è l’art. 1120 del Codice civile, che consente all’assemblea di deliberare le innovazioni dirette a eliminare le barriere architettoniche. La delibera è approvata con le maggioranze previste per questo tipo di interventi e la spesa assume natura condominiale perché l’opera migliora l’accessibilità delle parti comuni.

Richiesta con scadenza trimestrale

La richiesta al condominio va presentata in forma scritta, indicando il contenuto dell’intervento e le modalità di esecuzione. L’amministratore è tenuto a portare la proposta in assemblea, così da consentire ai condomini di deliberare sull’opera e sulla relativa ripartizione della spesa.

Nel caso di una rampa fissa sulle parti comuni, la soluzione tecnica va anche valutata dal punto di vista tecnico. L’intervento deve rispettare i limiti posti dall’art. 1120 del Codice civile: sicurezza e stabilità del fabbricato, decoro architettonico e possibilità per tutti i condomini di continuare a usare le parti comuni secondo il loro diritto.

A quel punto si procede con la delibera assembleare. Se il condominio approva la rampa per eliminare la barriera architettonica, la spesa sarà divisa secondo le regole condominiali. Se l’assemblea respinge la proposta o non decide nei tre mesi dalla richiesta scritta, l’intervento può essere realizzato a sue spese, nel rispetto dei limiti tecnici e giuridici applicabili.

Rifiuto condominiale con spesa individuale

Se l’assemblea non delibera nei termini o respinge la richiesta, la spesa per l’abbattimento della barriera architettonica può comunque essere sostenuta, seppur posta a carico della persona che intende realizzare l’intervento. La legge tutela il diritto a rendere più accessibile l’edificio, senza imporre sempre agli altri condomini di sostenere il costo.

Ai sensi dell’art. 78 del DPR 380/2001, che riprende l’art. 2 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando il condominio rifiuta di deliberare oppure non assume una decisione entro tre mesi dalla richiesta scritta, le persone con disabilità, o chi ne esercita tutela o potestà, possono installare a proprie spese servoscala e strutture mobili facilmente rimovibili, oltre a modificare l’ampiezza delle porte d’accesso per rendere più agevole l’accesso all’edificio, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.

Uso da parte dei condomini

Gli altri condomini possono utilizzare in seguito l’opera realizzata a spese del singolo, partecipando ai costi di esecuzione e manutenzione. L’art. 1121 del Codice civile consente infatti ai condomini, ai loro eredi o aventi causa di aderire successivamente ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alla spesa.

Detrazione sulla rampa condominiale

Anche senza la ripartizione della spesa condominiale, è comunque possibile accedere alla eventuale detrazione fiscale. In linea generale, il beneficio fiscale segue il soggetto che sostiene il costo e rispetta gli adempimenti richiesti dalla normativa edilizia e tributaria. Se l’intervento è pagato dal condominio ciascun condomino considera la propria quota; se è pagato dal singolo, la valutazione fiscale riguarda la spesa rimasta effettivamente a suo carico.

Nel 2026 il Bonus Barriere Architettoniche non è più previsto al 75%  per le nuove spese ma gli interventi possono rientrare nella detrazione per ristrutturazioni edilizie. Se la rampa viene approvata e pagata dal condominio, la detrazione segue la quota di spesa sostenuta dai condomini aventi diritto. Se il singolo realizza l’intervento a proprie spese, l’eventuale beneficio riguarda la spesa totale a suo carico.

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