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Sgravi assunzioni, niente DURC con Uniemens anche solo in ritardo

di Barbara Weisz

2 Luglio 2026 09:28

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Per la Cassazione (ord. 21362/2026) anche il ritardo nell'invio dell'Uniemens è irregolarità sostanziale e fa decadere gli sgravi se non si risponde all'invito INPS

Per avere diritto agli sgravi contributivi sulle assunzioni non basta pagare regolarmente i contributi: serve anche trasmettere correttamente e nei termini le denunce Uniemens. L’invio omesso o tardivo delle comunicazioni periodiche all’INPS incide sul DURC (il documento unico di regolarità contributiva) e fa decadere le agevolazioni collegate. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026.

Stop al DURC anche con l’Uniemens in ritardo

L’omesso o tardivo invio delle denunce Uniemens impedisce il rilascio del DURC anche quando i contributi sono stati versati per intero.

La Cassazione (Sezione Lavoro, ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026) lo ha chiarito accogliendo il ricorso dell’INPS contro una società che aveva pagato la contribuzione ma trascurato alcune comunicazioni periodiche: la regolarità contributiva presuppone anche il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi verso l’Istituto.

Le norme richiamate dalla pronuncia: art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e DM 30 gennaio 2015 sul DURC online.

Da irregolarità formale a sostanziale, il cambio di orientamento

Fino a questa pronuncia, i giudici di merito consideravano il ritardo nell’Uniemens un’irregolarità formale, inidonea a bloccare il DURC in presenza di contributi pagati. Su questa linea si erano espressi sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Milano nel caso deciso, in continuità con precedenti come le sentenze della Corte d’Appello di Milano n. 1158 e n. 1465 del 2021. La Cassazione ha ora rovesciato l’impostazione: senza il flusso l’INPS non può verificare la correttezza dei versamenti e l’inadempimento assume natura sostanziale.

Il principio si allinea alle ordinanze n. 2678, n. 8078 e n. 16198 già emesse dalla stessa Corte nel 2026.

La regolarità contributiva è più ampia del pagamento

La regolarità contributiva richiesta per il DURC non coincide con il solo versamento delle somme dovute e include la trasmissione dei dati che permettono all’ente di controllarle. L’art. 3 del DM 30 gennaio 2015 lega la verifica ai pagamenti dovuti dall’impresa, e la Corte legge quel requisito nel senso che il controllo è possibile solo se il datore comunica in modo completo e tempestivo le informazioni retributive e contributive di ciascun dipendente.

Quelle informazioni oggi viaggiano con il flusso UniEmens, che dal 2010 ha assorbito la vecchia denuncia mensile DM10: è il suo invio, e non un adempimento accessorio, a rendere verificabile la posizione dell’azienda.

Decadenza dagli sgravi con il mancato riscontro all’invito

Non è il ritardo in sé a far decadere le agevolazioni: a farle decadere è il mancato riscontro all’invito a regolarizzare. Riscontrata l’anomalia, l’INPS assegna un termine di 15 giorni, ai sensi dell’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, entro cui l’azienda deve sanare la posizione o fornire chiarimenti; solo il decorso inutile di quel termine cristallizza l’esito negativo.

Nel caso deciso i flussi non erano stati trasmessi né alle scadenze ordinarie né entro il termine dell’invito, e la regolarizzazione tardiva non ha recuperato i benefici già revocati. Vale il contrario quando l’azienda reagisce nei termini, come nell’ipotesi di chi presenta domanda di rateizzazione del debito entro i 15 giorni e conserva il DURC anche se l’INPS la accoglie dopo.

Senza DURC niente sgravi sulle assunzioni

In assenza del DURC non spettano le agevolazioni subordinate alla regolarità contributiva, a cominciare dagli sgravi contributivi sulle assunzioni. Un flusso Uniemens omesso o in ritardo può quindi costare più del contributo stesso, perché mette a rischio anche gli eventuali bonus assunzioni di cui l’azienda beneficia. Per imprese e consulenti l’attenzione si sposta dalla cassa alla gestione puntuale degli adempimenti dichiarativi.