La Rottamazione-quinquies arriva alla seconda scadenza del piano rateale: il pagamento va effettuato entro il 30 settembre. Per chi aveva già lasciato insoluta la prima rata, un’altra omissione determina la perdita dei benefici della definizione agevolata. Il termine richiede particolare attenzione perché sulle rate intermedie non opera il margine di cinque giorni previsto dalla legge per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata del piano.
In sintesi:
- sulle rate successive alla prima si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026, ai sensi dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- la tolleranza di cinque giorni riguarda soltanto l’unica soluzione e l’ultima rata del piano, in base all’art. 10, comma 2-bis, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88;
- la Comunicazione delle somme dovute contiene importi, scadenze e moduli precompilati secondo le istruzioni dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
- dopo la scadenza di settembre, il successivo appuntamento ordinario del piano è fissato al 30 novembre 2026 dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Seconda Rottamazione-quinquies, scadenza 30 settembre
La seconda rata della Rottamazione-quinquies deve essere pagata entro il 30 settembre 2026 utilizzando l’importo e il modulo indicati nella Comunicazione delle somme dovute trasmessa da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Dopo la prima rata del 31 luglio, il calendario dei pagamenti prosegue con queste scadenze:
- seconda rata il 30 settembre 2026;
- terza rata il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, il 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.
Il piano può arrivare fino a 54 rate bimestrali di pari importo, con rata minima di 100 euro. Sulla rateazione si applicano inoltre interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026, già calcolati negli importi riportati nella Comunicazione delle somme dovute.
Niente cinque giorni di tolleranza sulla seconda rata
La rata intermedia in scadenza a settembre deve rispettare il termine ordinario, perché i cinque giorni aggiuntivi non si applicano a questo versamento.
L’art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, come modificato dall’art. 10, comma 2-bis, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, riserva infatti la tolleranza di cinque giorni al pagamento in unica soluzione e all’ultima rata della dilazione.
Esiste un caso particolare: se nel piano scelto la rata di settembre coincide con l’ultima rata, il versamento beneficia del margine previsto dalla legge. Per un piano che prosegue oltre settembre, invece, la seconda rata è intermedia e non dispone di tale tolleranza.
Chi ha saltato luglio rischia la decadenza se manca il pagamento
La decadenza dalla Rottamazione-quinquies scatta quando risultano omesse o versate in misura insufficiente due rate, anche non consecutive, oppure quando non è pagata l’ultima rata del piano.
| Situazione alla scadenza di settembre | Effetto sulla Rottamazione-quinquies |
|---|---|
| prima rata pagata e seconda rata pagata | il piano prosegue regolarmente verso la scadenza successiva |
| prima rata pagata e seconda rata omessa o insufficiente | risulta una sola rata scoperta e non si determina ancora la decadenza |
| prima rata omessa o insufficiente e seconda rata omessa o insufficiente | le rate scoperte diventano due e la definizione agevolata perde efficacia |
| seconda rata coincidente con l’ultima rata del proprio piano | il mancato pagamento determina la decadenza, con applicazione dei cinque giorni di tolleranza previsti per l’ultima rata |
In caso di inefficacia della definizione agevolata, le somme già pagate sono acquisite come acconto sul debito complessivo, riprendono i termini di prescrizione e decadenza e possono ripartire le procedure di riscossione. I carichi interessati non possono inoltre accedere a una nuova dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
Saldo rata Rottamazione con i moduli AdER
Le modalità di pagamento della Rottamazione-quinquies comprendono il servizio Paga online, l’App Equiclick, i canali telematici di banche e Poste Italiane, gli altri prestatori aderenti a pagoPA, banche, uffici postali, ricevitorie e tabaccai, oltre agli sportelli AdER su appuntamento.
Il pagamento utilizza il modulo allegato alla Comunicazione delle somme dovute. Il documento è disponibile nell’area riservata del portale AdER; chi ne ha bisogno può richiederne una copia anche dall’area pubblica, senza credenziali, allegando la documentazione richiesta per il riconoscimento.