Le regole per pagare le somme dovute per la rottamazione-quinquies sono analoghe a quelle previste nelle precedenti edizioni della definizione agevolata. Le differenze riguardano invece la durata della rateazione, che è diluita in un arco di tempo più lungo, arrivando fino a 54 rate. Un’altra novità è l’importo minimo delle rate, che è pari a 100 euro contro i 50 delle scorse edizioni.
Canali e metodi di pagamento rottamazione-quinquies
I dettagli sui diversi metodi di pagamento attivabili sono contenuti nelle FAQ pubblicate sul portale dell’agente della riscossione. Eccoli:
- servizio di pagamento online dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (accessibile dalla home page del sito AdER);
- app Equiclick;
- domiciliazione sul conto corrente (con istruzioni riportate nella Comunicazione delle somme dovute);
- moduli di pagamento allegati alla Comunicazione delle somme dovute (si possono pagare presso sportello bancari e uffici postali, servizi di home banking, ricevitorie autorizzate e tabaccai);
- sportelli bancomat con servizio CBILL e Postamat;
- sportelli Agenzia delle Entrate (previo appuntamento).
Scadenze di versamento rate rottamazione-quinquies
Le scadenze sono riportate nella comunicazione delle somme dovute, in ogni caso sono le seguenti.
- La prima o unica rata va pagata entro il 31 luglio 2026, le successive il 30 settembre e il 30 novembre.
- Negli anni successivi, ci sono sei scadenze annuali: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
- Le ultime tre rate, in scadenza nel 2035, vanno saldate il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.
Decadenza per mancato pagamento
Il contribuente decade dalla rottamazione se non paga la prima o unica rata, perché questa scadenza rappresenta sostanzialmente l’adesione formale alla definizione agevolata. Oppure se non paga due rate, anche non consecutive. O se non paga l’ultima rata. Se si verifica questa situazione, riprendono le normali procedure di riscossione e le somme versate si considerano un acconto sul totale dovuto.