La macchina delle notifiche fiscali torna a muoversi. Con la chiusura della sospensione fiscale di agosto l’Agenzia delle Entrate riprende l’invio di avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità e lettere di compliance, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione riapre il flusso delle cartelle fermato per tutto il mese. Per chi ha ricevuto un atto prima delle ferie il calendario di rientro corre su due binari, perché le finestre di sospensione si chiudono in giorni diversi e la scadenza applicabile dipende dalla norma che ha congelato quel singolo adempimento.
In sintesi:
- dal 1° settembre riparte l’invio delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate sospese dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024, e tornano a correre i termini processuali del contenzioso tributario;
- dal 5 settembre riprendono i termini di versamento delle somme richieste con avvisi bonari, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre dall’art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016;
- il 7 settembre è l’ultimo giorno utile per la dodicesima rata della Rottamazione-quater dei soggetti indicati dal Decreto Alluvione, scaduta il 31 agosto;
- la documentazione richiesta per i controlli formali può arrivare entro i primi quindici giorni di settembre, in base alla nota dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2026 e all’informativa CNDCEC n. 97/2026;
- il 30 settembre scade la seconda rata della Rottamazione-quinquies prevista dalla L. n. 199/2025.
- Ripresa notifiche del Fisco dal 1° settembre
- Notifiche INPS sempre dal 1° settembre
- Cartelle di pagamento solo per il 2026 dal 1° settembre
- Pignoramenti e procedure esecutive dal 1° settembre
- Ricorsi tributari a partire dal 1° settembre
- Scadenze di avvisi bonari dal 5 settembre
- Controlli formali fino a metà settembre
- Rottamazione-quater e quinquies, calendario rate di settembre
Ripresa notifiche del Fisco dal 1° settembre
Dal 1° settembre l’Agenzia delle Entrate torna a inviare le comunicazioni che l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024, il decreto Adempimenti, blocca ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre. L’elenco comprende gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni previsti dagli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, gli esiti dei controlli formali dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973, le comunicazioni sulla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata dell’art. 1, comma 412, della L. n. 311/2004 e le lettere di compliance disciplinate dall’art. 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014.
Durante lo stop il Fisco ha potuto comunque notificare gli atti indifferibili e urgenti. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2 maggio 2024 indica come casi tipici il pericolo per la riscossione con termini di prescrizione prossimi alla scadenza, gli atti con risvolti penali e quelli destinati a soggetti in procedure concorsuali. Chi ha ricevuto un atto ad agosto rientra quindi in questa casistica e non in un errore dell’ufficio.
Notifiche INPS sempre dal 1° settembre
Il rientro riguarda anche il versante previdenziale. Con il messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026 l’INPS aveva sospeso fino al 31 agosto le notifiche di note di rettifica, verifiche di regolarità contributiva tramite Dichiarazione preventiva di agevolazione, diffide di adempimento, verbali ispettivi, atti di recupero da vigilanza documentale e avvisi di addebito previsti dall’art. 30 del D.L. n. 78/2010. Dal 1° settembre l’Istituto torna a notificare.
Restano fuori dallo stop tre categorie che l’Istituto ha continuato a trattare anche ad agosto: gli atti relativi alla contribuzione della Gestione dipendenti pubblici, i casi in cui il credito è prossimo alla prescrizione e le notifiche necessarie a evitare il pregiudizio dei crediti dell’Istituto. Durante la pausa il recupero è comunque proseguito per altra via, con due appuntamenti di trasferimento dei crediti contributivi all’agente della riscossione fissati ad agosto.
Cartelle di pagamento solo per il 2026 dal 1° settembre
Le cartelle di pagamento non compaiono fra gli atti elencati dall’art. 10 del D.Lgs. n. 1/2024, che riguarda le sole comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Lo stop di agosto sulle notifiche dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nasce piuttosto da una scelta organizzativa dell’ente, comunicata il 17 luglio 2026: la sospensione dell’attività di notifica è stata applicata per tutto il mese con la sola eccezione degli atti urgenti e inderogabili. La natura dello stop è rilevante in questo caso, perché in questo caso non è strutturale come quella dell’art. 10. Per il 2026, dunque, la ripresa delle notifiche per le cartelle esattoriali corrisponde al 1° settembre.
Pignoramenti e procedure esecutive dal 1° settembre
Dal 1° settembre l’Agenzia delle entrate-Riscossione torna a svolgere per intero l’attività di recupero coattivo, dalla notifica dei nuovi atti alle procedure cautelari. Nessuna norma sospende ad agosto i pignoramenti, i fermi amministrativi o le ipoteche: la sospensione delle procedure cautelari ed esecutive che aveva accompagnato le estati del 2020 e del 2021 discendeva dalla legislazione emergenziale, esaurita da anni. Lo stop estivo del 2026 riguarda l’attività di notifica e nasce da una scelta dell’ente, non da una previsione di legge.
La distinzione conta per chi ha già una procedura aperta. Gli effetti dei pignoramenti presso terzi attivati ai sensi dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 hanno continuato a prodursi anche durante la pausa: le trattenute sullo stipendio o sulla pensione e gli obblighi di accantonamento in capo al terzo pignorato non hanno subito interruzioni ad agosto, perché lo stop riguarda la notifica di atti nuovi e non l’esecuzione di quelli già notificati. Le quote trattenibili e le soglie impignorabili seguono le regole del pignoramento presso terzi fissate dall’art. 545 del Codice di procedura civile.
Il rientro riguarda anche chi è decaduto da una definizione agevolata. Con la perdita dei benefici l’Agenzia riprende le ordinarie azioni cautelari ed esecutive sul debito ripristinato, comprensivo delle sanzioni e degli interessi che la rottamazione aveva stralciato, e il DURC torna negativo con effetti su appalti e pagamenti della Pubblica amministrazione.
Ricorsi tributari a partire dal 1° settembre
La sospensione feriale dei termini processuali si chiude il 31 agosto e riguarda l’intero calendario del contenzioso tributario, dal ricorso alla costituzione in giudizio, dal deposito di documenti e memorie all’appello. I sessanta giorni per impugnare un atto tornano quindi a decorrere dal 1° settembre, con quattro giorni di anticipo rispetto ai termini di versamento degli avvisi bonari.
Ad esempio, una cartella notificata il 20 luglio 2026 matura undici giorni fino al 31 luglio, si ferma per tutto agosto e riprende il 1° settembre con quarantanove giorni residui: il ricorso va proposto entro il 19 ottobre 2026. Due atti arrivati a due giorni di distanza l’uno dall’altro portano quindi a scadenze quasi coincidenti ma calcolate su due calendari distinti, ed è il motivo per cui conteggiare i giorni residui a mente porta facilmente fuori strada.
Scadenze di avvisi bonari dal 5 settembre
I termini per versare le somme richieste con avviso bonario riprendono a decorrere dal 5 settembre, perché l’art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016 li sospende dal 1° agosto al 4 settembre compresi. La stessa finestra copre la trasmissione di documenti e informazioni richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. n. 223/2006. Per le comunicazioni di irregolarità il termine da conteggiare è oggi di sessanta giorni, elevato dal D.Lgs. n. 108/2024 per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.
Il meccanismo funziona in due modi a seconda di quando l’atto è arrivato. Se il termine aveva già iniziato a decorrere prima del 1° agosto si conteggiano i giorni residui, che riprendono a maturare dal 5 settembre; se invece l’atto è stato notificato ad agosto per ragioni di urgenza, la decorrenza slitta in blocco al 5 settembre e non parte dalla data di ricezione, come chiarito dalla circolare n. 9/E del 2024.
| Data richiesta o avviso | Termine di decorrenza |
|---|---|
| Avviso bonario ricevuto prima del 1° agosto | i giorni residui riprendono dal 5 settembre |
| Avviso bonario notificato ad agosto per urgenza | il termine decorre dal 5 settembre |
| Richiesta di documenti ricevuta a luglio | i giorni residui riprendono dal 5 settembre |
| Rata successiva alla prima di un avviso già rateizzato | scadenza ordinaria, senza sospensione |
| Ricorso contro una cartella notificata a luglio | il termine riprende dal 1° settembre |
Un esempio pratico: un avviso bonario ricevuto il 18 luglio 2026, con termine di sessanta giorni, matura tredici giorni dal 19 al 31 luglio, si ferma per l’intera finestra di sospensione e riparte il 5 settembre con quarantasette giorni ancora disponibili: la scadenza cade il 21 ottobre 2026. Le rate successive alla prima di un piano di rateazione già aperto seguono invece il calendario originario, anche quando cadono ad agosto.
Controlli formali fino a metà settembre
Chi ha ricevuto tra fine maggio e giugno una richiesta di documentazione per il controllo formale delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023 dispone di un margine ulteriore. Con una nota del 10 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha confermato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che la documentazione trasmessa oltre i trenta giorni indicati nella comunicazione viene comunque esaminata. Sulla base di quel chiarimento l’informativa CNDCEC n. 97/2026 considera ragionevole l’invio anche nei primi quindici giorni di settembre, senza conseguenze pregiudizievoli per contribuenti e intermediari.
La finestra si somma alla sospensione dei termini di trasmissione documentale già prevista fino al 4 settembre, e copre una fase dell’anno in cui la campagna dichiarativa satura gli studi.
Rottamazione-quater e quinquies, calendario rate di settembre
Le rate delle definizioni agevolate seguono un calendario di legge che nessuna sospensione feriale tocca. La dodicesima rata della Rottamazione-quater dovuta dai soggetti indicati dal Decreto Alluvione, il D.L. n. 61/2023, è scaduta il 31 agosto 2026, ma la tolleranza di cinque giorni prevista dalla legge e il differimento per la coincidenza con giorni festivi rendono tempestivo il versamento effettuato entro il 7 settembre 2026.
Il 30 settembre 2026 scade invece la seconda rata della Rottamazione-quinquies introdotta dall’art. 1, comma 82, della L. n. 199/2025, sulla quale maturano gli interessi di dilazione al 3% annuo decorrenti dal 1° agosto 2026. Chi ha scelto il piano rateale e non ha versato la prima rata della Rottamazione-quinquies del 31 luglio dispone ancora di un margine, perché l’art. 1, comma 95, della stessa legge lega la decadenza al mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano. Il quadro completo delle scadenze fiscali di settembre comprende anche il 730 e gli adempimenti IVA concentrati sul 30 del mese.