Conto alla rovescia per la pausa estiva concessa da Agenzia delle Entrate e Riscossione ai contribuenti, che beneficiano di una sospensione ad agosto con differimento di adempimenti e versamenti fiscali. Fermo anche l’invio di avvisi bonari da parte dell’AdE e rimandati i termini di pagamento delle cartelle per somme a ruolo. Un discorso a parte per le rate della definizione agevolata, con la Rottamazione-quinquies al debutto in cassa il 31 luglio e tolleranza fino al 5 agosto.
In sintesi:
- dal 1° al 20 agosto sono differiti gli adempimenti e versamenti fiscali con modello F24 (art. 37, comma 11-bis, primo periodo, DL 223/2006);
- dal 1° al 31 agosto è sospeso l’invio degli avvisi bonari e delle comunicazioni da controlli automatizzati e formali (art. 10, comma 1, D.Lgs. 1/2024);
- dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso il pagamento di somme dovute a seguito di avvisi bonari (art. 7-quater, comma 17, DL 193/2016) e la trasmissione di documenti richiesti al contribuente (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, DL 223/2006).
- non godono di sospensione la prima o unica rata della rottamazione quinquies, in scadenza al 31 luglio 2026 (legge n. 199/2025), e le rate successive alla prima degli avvisi bonari già in corso.
Sospensione di adempimenti e versamenti fiscali
Dal 1° al 20 agosto gli adempimenti e i versamenti fiscali con scadenza in questo periodo possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza sanzioni né interessi. La regola è fissata dall’art. 37, comma 11-bis, primo periodo, del DL 223/2006 e vale per i versamenti con modello F24, compresi quelli rateizzati ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/1997. Tutte le scadenze fiscali comprese nell’intervallo slittano in blocco al 20 agosto, e lo scadenzario pubblicato sul portale dell’Agenzia delle Entrate ricalibra le date di conseguenza. Il pagamento dell’IVA mensile o trimestrale, per esempio, passa dalla scadenza ordinaria del 16 al 20 agosto.
Stop all’invio di avvisi bonari
Dal 1° al 31 agosto l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio degli avvisi bonari e delle principali comunicazioni al contribuente, per effetto dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 1/2024, il cosiddetto Decreto Adempimenti. Lo stesso stop si ripete dal 1° al 31 dicembre.
La sospensione riguarda in particolare: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972); gli esiti dei controlli formali (art. 36-ter DPR 600/1973); le comunicazioni sulla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412, L. 311/2004); le lettere di invito all’adempimento spontaneo, dette di compliance (art. 1, commi 634-636, L. 190/2014). Fanno eccezione gli atti per i quali sussistono ipotesi di indifferibilità e urgenza, che il Fisco invia anche in questo periodo: la circolare AdE n. 9/E del 2 maggio 2024 indica, tra i casi tipici, il pericolo per la riscossione con termini di prescrizione in scadenza, gli atti con risvolti penali e quelli destinati a soggetti in procedure concorsuali.
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Sospensione dei termini di pagamento
Dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso il termine per il pagamento delle somme richieste con gli avvisi bonari, in base all’art. 7-quater, comma 17, del DL 193/2016. La sospensione copre gli importi dovuti a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. Se un atto viene notificato ad agosto per ragioni di urgenza, il termine per il pagamento non parte dalla data di ricezione: la decorrenza è spostata al 5 settembre.
Trasmissione di documenti e informazioni al Fisco
Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi anche i termini per trasmettere all’Agenzia delle Entrate documenti e informazioni richiesti al contribuente, ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del DL 223/2006. La sospensione non si applica alle richieste effettuate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, né alle procedure di rimborso IVA, che seguono i termini ordinari.
Scadenze fiscali senza sospensione nella pausa estiva
Non tutti gli obblighi si fermano ad agosto: alcune somme vanno versate nei termini ordinari anche nel periodo di pausa.
Avvisi di accertamento e cartelle di pagamento seguono un binario a parte rispetto a quello delle comunicazioni bonarie. Ad esempio: se un avviso bonario viene notificato per urgenza il 26 agosto, il termine per il pagamento parte dal 5 settembre e non dalla ricezione; se invece è in corso la rateazione di un avviso ricevuto a giugno, la rata di agosto va versata puntualmente, senza slittamenti.
Le rate successive alla prima di un piano di rateazione di un avviso bonario già in corso non godono di alcuna sospensione. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento seguono inoltre un binario distinto da quello delle comunicazioni bonarie qui descritte. Un esempio pratico chiarisce la differenza: se un avviso bonario viene notificato per urgenza il 26 agosto, il termine per il pagamento parte dal 5 settembre e non dalla ricezione; se invece è in corso la rateazione di un avviso ricevuto a giugno, la rata di agosto va versata alla scadenza prevista, senza slittamenti.
Le rate successive alla prima di un avviso bonario già in corso di rateazione non godono di alcuna sospensione e vanno versate alla scadenza prevista.
Le rate delle definizioni agevolate seguono un calendario tassativo fissato dalla legge e non rientrano nella sospensione feriale.
La rottamazione quinquies introdotta dalla legge n. 199/2025 ne è l’esempio della stagione: la prima o unica rata scade il 31 luglio 2026. Chi ha scelto il pagamento in unica soluzione dispone di una tolleranza di cinque giorni e può versare entro il 5 agosto 2026 senza decadere; chi ha optato per il piano rateale, invece, deve rispettare il 31 luglio come termine tassativo, perché la tolleranza torna solo sull’ultima rata del piano.