Ai fini dei termini di decadenza delle cartelle esattoriali, quali sono gli atti interruttivi della prescrizione per le somme a ruolo?
Ai fini della prescrizione delle cartelle esattoriali, gli atti interruttivi si distinguono in due categorie: quelli posti in essere dal creditore (Agenzia delle Entrate-Riscossione o ente impositore) ai sensi dell’art. 2943 del Codice Civile, e quelli riconducibili a un comportamento del debitore che presuppone la conoscenza e l’accettazione del debito, ai sensi dell’art. 2944 c.c. In entrambi i casi l’effetto è il medesimo: il termine di prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere da capo dalla data dell’atto interruttivo.
Gli atti del creditore che interrompono la prescrizione
Sul versante del creditore, l’art. 2943 c.c. riconosce efficacia interruttiva a tutti gli atti con i quali il titolare del credito manifesta formalmente la propria pretesa nei confronti del debitore. Nel contesto della riscossione delle somme a ruolo, rientrano in questa categoria:
- la notifica della cartella di pagamento, che costituisce il primo atto interruttivo della prescrizione successivo all’iscrizione a ruolo;
- la notifica dell’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 del DPR 602/1973, che l’agente della riscossione deve inviare al contribuente prima di avviare l’esecuzione forzata quando sono trascorsi più di un anno dalla notifica della cartella;
- il preavviso di fermo amministrativo e il successivo fermo del veicolo, se notificati regolarmente al contribuente;
- l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore ai sensi dell’art. 77 del DPR 602/1973, con relativa notifica;
- gli atti di pignoramento — mobiliare, immobiliare o presso terzi — notificati nelle forme di legge;
- qualsiasi altra intimazione o diffida scritta comunicata formalmente al contribuente, purché contenga una specifica richiesta di pagamento delle somme a ruolo con indicazione dei relativi riferimenti.
Elemento imprescindibile è la natura recettizia dell’atto: produce effetto interruttivo solo ciò che viene portato a conoscenza del debitore mediante notifica o comunicazione formale. Gli atti interni all’amministrazione — formazione del ruolo, registrazioni contabili, comunicazioni tra uffici — non producono alcun effetto interruttivo anche se collocati in fascicolo, perché non raggiungono il contribuente.
Il riconoscimento del debito da parte del contribuente
Sul versante del debitore, l’art. 2944 c.c. prevede che la prescrizione si interrompa anche per effetto del riconoscimento del debito. Nel contesto delle somme a ruolo, la Cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui costituisce riconoscimento — e dunque atto interruttivo — la istanza di rateizzazione presentata dal contribuente. La logica è che chi chiede di pagare a rate presuppone di conoscere le cartelle e le somme oggetto della richiesta, il che è incompatibile con l’eccezione di mancata notifica o di prescrizione maturata. Questo principio è stato ribadito in numerose pronunce, tra cui Cass. n. 3414/2024, Cass. n. 27504/2024 e Cass. n. 11338/2023.
Costituisce riconoscimento del debito anche il pagamento parziale della somma iscritta a ruolo, nonché qualsiasi dichiarazione del debitore che lasci emergere in modo inequivoco la consapevolezza dell’esistenza dell’obbligazione. Al contrario, l’istanza di rateizzazione non equivale ad acquiescenza ai fini dell’impugnabilità della cartella: il contribuente può ancora contestare la cartella, ma non può farlo eccependo di non averla mai ricevuta se ha chiesto di pagare a rate le somme in essa indicate.
Quali atti non producono effetto interruttivo
Non tutti gli atti che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione produce o invia hanno valore interruttivo. In sede di opposizione, è frequente che l’ente esibisca documentazione interna — prospetti riepilogativi, registrazioni di invii postali, annotazioni di ruolo — per dimostrare di aver interrotto la prescrizione. La giurisprudenza è però rigorosa: un prospetto riepilogativo di raccomandate spedite, privo del contenuto dell’atto notificato, non è idoneo a dimostrare l’interruzione, perché non consente di verificare né l’effettiva consegna né il contenuto sostanziale dell’atto. Allo stesso modo, la semplice formazione e consegna del ruolo all’agente della riscossione non interrompe la prescrizione nei confronti del contribuente. L’onere della prova degli atti interruttivi grava sull’ente creditore, che deve dimostrare sia il contenuto sia la regolarità della notifica di ciascun atto.
Intimazione di pagamento: impugnazione entro 60 giorni
Un cambiamento rilevante nel quadro giurisprudenziale riguarda le conseguenze dell’inerzia del contribuente di fronte all’intimazione di pagamento. Con la sentenza n. 20476/2025 e l’ordinanza n. 28706/2025, la Cassazione ha chiarito che l’intimazione di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica, anche quando il contribuente ritiene che il debito sottostante sia prescritto.
Chi rimane inerte di fronte all’intimazione — ritenendo di poter eccepire la prescrizione in un momento successivo, ad esempio in sede di opposizione al pignoramento — rischia di vedersi opporre la “cristallizzazione” del debito: il giudice, in quella sede, non potrà più valutare la prescrizione maturata prima della notifica dell’intimazione. Sul fronte della riforma della riscossione, il D.Lgs. 110/2024 ha peraltro imposto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di pianificare annualmente le notifiche di cartelle e atti interruttivi, con l’effetto che, dopo il discarico automatico delle cartelle al quinto anno dall’affidamento, gli atti interruttivi già notificati rimangono validi e il debito resta esigibile dall’ente creditore.
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