Sto pagando la Rottamazione-quater e a fine febbraio ho la prossima rata: in caso di accettazione della domanda di Rottamazione-quinques posso non pagare la rata in scadenza?
La risposta è negativa poiché i contribuenti regolarmente in corso con i pagamenti della Rottamazione-quater non possono migrare verso la nuova Rottamazione-quinquies. La legge non prevede un passaggio volontario tra i due piani agevolati ed impone requisiti di accesso molto rigidi legati allo stato del debito pregresso.
Aderire è possibile solo per le cartelle non ancora rottamate o per quelle i cui piani precedenti risultavano già decaduti a fine settembre scorso.
La rata quater di febbraio va pagata
Il riferimento normativo è il comma 99 della Legge di Bilancio 2026. La norma stabilisce che la nuova sanatoria è accessibile per i carichi della quater solo se l’inefficacia del piano era già in corso al momento dell’entrata in vigore della Manovra 2026.
Sono quindi ammessi i carichi della Rottamazione-quater sono in caso di decadenza già maturata alla data del 30 settembre 2025 e dovuta al mancato versamento delle rate. L’esclusione dalla Rottamazione-quinquies è automatica per chi risultava in regola con i versamenti alla fine del terzo trimestre 2025.
Nel suo caso, la Rottamazione-quater è ancora valida e quindi non può presentare domanda per la quinquies con l’obiettivo di allungare il piano a 54 rate. Saltare la scadenza di febbraio non servirebbe a “forzare” il passaggio ma causerebbe soltanto la perdita definitiva dei benefici acquisiti.
La procedura corretta prevede queste fasi:
- proseguimento del piano di rateazione originario rispettando la scadenza di febbraio;
- verifica di eventuali altri carichi non inclusi nella quater che potrebbero rientrare nella quinquies, con domanda entro il 30 aprile 2026.
Le conseguenze della decadenza
Se decidesse di non pagare la rata di febbraio perderebbe immediatamente lo sconto su sanzioni e interessi della Rottamazione-quater senza poter recuperare il debito con la quinquies.
Interrompere i versamenti ora comporterebbe la ripresa immediata delle attività di riscossione da parte dell’AdER. L’intero importo residuo tornerebbe tramite pignoramento o fermo amministrativo poiché un contribuente decaduto non può più ottenere dilazioni ordinarie per gli stessi carichi.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz