In caso di rottamazione di cartelle incluse in un piano di rateizzazione ancora valido, cosa succede se viene accolta la domanda? Il contribuente nel momento che presenta l’stanza per la rottamazione deve sospendere il pagamento delle rate?
La presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies consente al contribuente di sospendere il pagamento delle rate di un piano di rateazione già in corso. Non si tratta di un obbligo: il debitore può scegliere di proseguire con i versamenti fino al perfezionamento della nuova procedura.
In quest’ultimo caso, l’Agente della Riscossione ricalcolerà l’importo dovuto con le nuove agevolazioni tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati nel frattempo, che andranno a decurtare il capitale residuo.
Di seguito, i passaggi chiave previsti dalla normativa per il 2026.
- Effetti della domanda – Dal momento della presentazione dell’istanza (termine ultimo 30 aprile 2026), sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni e l’Agente della Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive.
- Termini di pagamento – Al 31 luglio 2026, data fissata per il versamento della prima rata della Rottamazione-quinquies, il precedente piano di rateazione viene automaticamente revocato.
- Mancato perfezionamento – Qualora il contribuente presenti la domanda ma non provveda al pagamento della prima rata della definizione agevolata, l’agevolazione decade. In questa ipotesi, per riprendere il vecchio piano di rateazione, occorrerà versare in un’unica soluzione tutti gli arretrati maturati durante il periodo di sospensione.
Conseguenze sulla riscossione
È opportuno ricordare che la semplice presentazione della domanda produce effetti immediati sul profilo del contribuente. Oltre alla possibilità di sospendere le rate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né proseguire procedure esecutive precedentemente avviate, a meno che non siano già giunte alla fase dell’incanto.
| Procedura | Ricalcolo | Pagamenti |
|---|---|---|
| Invio Domanda (entro 30/04) |
Sospensione azioni cautelari/esecutive |
Sospensione facoltativa rateazione precedente |
| Istruttoria AdER |
Ricalcolo del debito residuo |
I versamenti effettuati riducono il dovuto |
| Scadenza 1ª Rata (31/07) |
Subentro della nuova definizione |
Revoca automatica del piano precedente |
In caso di dubbi sulla spettanza del beneficio per carichi specifici, si consiglia di consultare le FAQ ufficiali sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o di verificare la propria posizione debitoria tramite l’area riservata del sito istituzionale.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz