Chi non effettua il versamento entro martedì 16 dicembre, per pagare la seconda rata dell’IMU 2025 potrà ricorrere al ravvedimento operoso a partire da mercoledì 17 dicembre.
Ricordiamo che sono tenuti all’adempimento i proprietari o titolari di un diritto reale, concessionari di aree demaniali e locatari di leasing in relazione a prime case non di lusso, immobili commerciali e terreni agricoli (con alcune esenzioni).
Aliquote per il calcolo IMU 2025
La seconda rata a saldo è pari al 50% del dovuto per l’intera annualità. Mentre l’acconto di giugno era stato calcolato in base alle aliquote IMU 2024, per il conguaglio di dicembre si applicano le eventuali nuove aliquote 2025, laddove il Comune le abbia deliberate tenendo conto della nuova procedura obbligatoria da quest’anno e pubblicate su portale del Dipartimento delle Finanze. La base imponibile IMU si calcola applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il coefficiente relativo alla tipologia di immobile, che dipende dalla categoria catastale; a quel punto si aggiunge anche l’aliquota stabilita dal Comune in cui si trova l’immobile. In caso di comproprietà, ciascuno versa la propria quota in base alla percentuale di possesso.
IMU prima casa: quando si paga
L’abitazione principale è esente IMU a meno che non ricada in una categoria catastale di lusso (A/1, A/8 e A/9); in questo caso l’imposta municipale rimane dovuta, calcolata in base alle aliquote stabilite dal Comune ed applicando poi una detrazione fissa di 200 euro. Per tutti gli altri immobili, quindi secondo case, immobili commerciali, industriali, terreni edificabili e fabbricati strumentali, bisogna pagare l’IMU.
Il consiglio è sempre quello di andare sul portale del Comune di appartenenza per verificare tutte le regole. L’IMU si paga con il modello F24, oppure utilizzando gli appositi bollettini predisposti da Poste Italiane se previsto dal proprio ente locale (utilizzando il numero di conto corrente 1008857615, valido per quasi tutti i Comuni, con intestazione “Pagamento Imu”.).
Ravvedimento operoso dopo il 16 dicembre
Chi non esegue il versamento entro la mezzanotte di martedì 16 dicembre potrà procedere nei giorni successivi applicando gli interessi e le sanzioni del caso, che variano in base al ritardo accumulato. Chi ricorre allo strumento del ravvedimento operoso beneficia di sanzioni ridotte:
- entro 14 giorni dalla scadenza si applica una sanzione pari allo 0,083% al giorno;
- dal 15esimo al 30esimo giorno si applica una sanzione dell’1,25% al giorno;
- per un ritardo tra 30 e 90 giorni la sanzione sale all’1,39% per ogni giorno di ritardato versamento.
Tutti i dettagli sul metodo di calcolo delle sanzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.