Ravvedimento operoso

Con il ravvedimento operoso, il contribuente può sanare un ritardo o errore di pagamento di un’imposta, a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione in maniera spontanea (senza aver già ricevuto notifica, verifica o accertamento fiscale) e nei termini stabiliti.

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Tipologie di ravvedimento

A seconda dell’intervallo di tempo entro cui si effettua il ravvedimento, infatti, cambierà l’importo delle sanzioni da pagare (che comunque restano ridotte, rispetto al 30% standard):

  • ravvedimento sprint: entro 14 giorni dopo la scadenza, sanzione 0,2%;
  • ravvedimento breve: da 15 a 30 giorni di ritardo, sanzione 3%;
  • ravvedimento lungo: da 30 giorni a un anno di ritardo, sanzione 3,75%.

In tutti i casi, oltre all’imposta e alla sanzione, sono dovuti gli interessi di mora, dal primo gennaio 2014 ridotto all’1%.

Se si utilizza il ravvedimento per la dichiarazione dei redditi, il ritardo non può superare i 90 giorni e la sanzione sarà di 25 euro.

Modalità di versamento

Il pagamento si effettua:

  • tramite Modello F24 se si regolarizzano imposte dirette sui redditi (IRPEF, IRES), imposte sostitutive, IRAP e IVA;
  • tramite Modello F23 per imposta di registro e tributi indiretti;
  • con Modello 24 Elide per l’imposta di registro sui contratti di locazione.

codici tributo da inserire nei modelli sono consultabili sul sito web dell’Agenzia delle Entrare, questi vanno inseriti negli spazi loro assegnati.

Casi particolari

Si paga la sanzione ordinaria soltanto sull’eccedenza per quanto riguarda gli errori di compilazione nel Modello F24 dell’importo dovuto per:

  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte degli intermediari,
  • dichiarazione infedele, dichiarazione integrativa,
  • omessa dichiarazione con eccedenza d’imposta o imposta a credito,
  • compensazioni,
  • omessa presentazione del quadro RW.

Ravvedimento parziale

È possibile portare in compensazione i propri crediti fiscali, se presenti ed è possibile ricorrere al ravvedimento parziale, così da frazionare il debito d’imposta. Attenzione però: per essere valido il ravvedimento parziale, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato in ritardo (Agenzia delle Entrate – circolare 28/E/2011).

Sanzioni

La sanzione ordinaria del 30% si applica solo sulla parte del pagamento non effettuata, con interessi calcolati a decorrere dalla data del ravvedimento.

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