Tipologie di ravvedimento
A seconda dell’intervallo di tempo entro cui si effettua il ravvedimento, infatti, cambierà l’importo delle sanzioni da pagare (che comunque restano ridotte, rispetto al 30% standard):
- ravvedimento sprint: entro 14 giorni dopo la scadenza, sanzione 0,2%;
- ravvedimento breve: da 15 a 30 giorni di ritardo, sanzione 3%;
- ravvedimento lungo: da 30 giorni a un anno di ritardo, sanzione 3,75%.
In tutti i casi, oltre all’imposta e alla sanzione, sono dovuti gli interessi di mora, dal primo gennaio 2014 ridotto all’1%.
Se si utilizza il ravvedimento per la dichiarazione dei redditi, il ritardo non può superare i 90 giorni e la sanzione sarà di 25 euro.
Modalità di versamento
Il pagamento si effettua:
- tramite Modello F24 se si regolarizzano imposte dirette sui redditi (IRPEF, IRES), imposte sostitutive, IRAP e IVA;
- tramite Modello F23 per imposta di registro e tributi indiretti;
- con Modello 24 Elide per l’imposta di registro sui contratti di locazione.
I codici tributo da inserire nei modelli sono consultabili sul sito web dell’Agenzia delle Entrare, questi vanno inseriti negli spazi loro assegnati.
Ravvedimento parziale
È possibile portare in compensazione i propri crediti fiscali, se presenti ed è possibile ricorrere al ravvedimento parziale, così da frazionare il debito d’imposta. Attenzione però: per essere valido il ravvedimento parziale, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato in ritardo (Agenzia delle Entrate – circolare 28/E/2011).