Tratto dallo speciale:

Acconti IRES e IRAP in scadenza il 20 luglio, calcolo e importi 2026

di Anna Fabi

16 Luglio 2026 10:28

logo PMI+ logo PMI+
La prima rata delle società ISA è al 50% dell’acconto complessivo, con date legate al bilancio e verifiche aggiuntive sulle plusvalenze.

Le società soggette agli ISA versano saldo 2025 e primo acconto 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione soltanto quando il termine originario era fissato al 30 giugno. L’acconto IRES e IRAP è generalmente pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente e, per questa platea, viene diviso in due rate del 50%. La quantificazione dell’importo richiede anche la verifica dei ricalcoli imposti per il 2026 e del mese in cui è stato approvato il bilancio. Se l’approvazione è avvenuta a giugno, la scadenza è il 31 luglio e il differimento al 20 luglio non si applica.

Società ammesse al termine del 20 luglio

Il termine del 20 luglio riguarda i versamenti originariamente dovuti il 30 giugno 2026 dalle società che esercitano attività soggette agli ISA, dichiarano ricavi entro il limite previsto dal relativo indice oppure presentano una causa di esclusione. La proroga dei versamenti fiscali per i soggetti ISA comprende saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, IRAP e IVA risultanti dalle dichiarazioni.

La fonte normativa vigente è l’articolo 1-sexies del DL 30 aprile 2026, n. 63, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 113. La stessa legge ha abrogato il DL 22 maggio 2026, n. 89, facendo salvi gli effetti già prodotti. I riferimenti al solo DL n. 89/2026 devono quindi essere sostituiti.

Approvazione del bilancio Termine originario Società ISA Pagamento successivo
entro aprile 2026 30 giugno 2026 20 luglio senza maggiorazione 20 agosto con lo 0,80%
nel mese di maggio con termine lungo 30 giugno 2026 20 luglio senza maggiorazione 20 agosto con lo 0,80%
nel mese di giugno con termine lungo 31 luglio 2026 proroga ISA esclusa 31 agosto con lo 0,40%
bilancio non approvato entro 180 giorni 31 luglio 2026 proroga ISA esclusa 31 agosto con lo 0,40%

La distinzione deriva dall’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435. Le società con esercizio coincidente con l’anno solare versano entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Quando il bilancio è approvato oltre quattro mesi nei casi consentiti dall’articolo 2364 del Codice civile, il pagamento avviene entro la fine del mese successivo all’approvazione.

Calcolo dell’acconto IRES dal rigo RN17

L’acconto IRES ordinario è pari al 100% dell’imposta dovuta per il 2025, indicata nel rigo RN17 del Modello Redditi SC 2026, salvo le rideterminazioni richieste dalla legge. Se l’importo non supera 20,66 euro, l’acconto non è dovuto.

Per le società comprese nella disciplina ISA, l’articolo 58 del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, divide l’acconto in due rate di pari importo. La prima rata è quindi pari al 50% dell’acconto complessivo e la seconda scade il 30 novembre 2026. Se la prima rata non supera 103 euro, l’intero acconto viene versato a novembre.

Il saldo e l’acconto seguono calcoli differenti:

  • saldo IRES 2025 = imposta dovuta − acconti già versati − crediti utilizzabili;
  • acconto IRES 2026 = 100% dell’imposta 2025 rideterminata;
  • prima rata ISA = 50% dell’acconto IRES 2026.

Calcolo dell’acconto IRAP dal rigo IR21

L’acconto IRAP delle società di capitali è pari al 100% dell’importo del rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2026, sempreché superi 20,66 euro. Anche per questa imposta possono essere necessarie rideterminazioni della base storica previste da disposizioni specifiche.

Le società ISA applicano la stessa ripartizione prevista per l’IRES, con una prima rata del 50% e una seconda rata del 50% entro il 30 novembre. Per i soggetti esclusi dalla disciplina ISA la prima quota ordinaria è invece pari al 40%, seguita dal residuo 60%.

Metodo previsionale sui risultati attesi nel 2026

Il metodo previsionale consente di calcolare l’acconto sulla minore imposta attesa per il 2026, anziché utilizzare integralmente il dato del 2025. La scelta può essere effettuata separatamente per IRES e IRAP, qualora le due imposte presentino andamenti differenti.

La stima deve considerare ricavi, costi deducibili, perdite fiscali utilizzabili, agevolazioni, variazioni in aumento e in diminuzione e ogni altra voce rilevante per il periodo. Un importo inferiore al dovuto determina un insufficiente versamento, con applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza.

Plusvalenze 2025 da includere nel ricalcolo

Per l’acconto 2026 il rigo RN17 può richiedere una rideterminazione. L’articolo 1, comma 43, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 stabilisce che la base storica deve essere calcolata come se le nuove disposizioni sulle plusvalenze fossero già state applicate nel periodo precedente.

Una plusvalenza realizzata nel 2025 e ripartita in più esercizi deve quindi essere considerata per intero nella base dell’acconto 2026. Le quote di plusvalenze realizzate prima del 2025 e ancora imputate per rate non partecipano a questa rideterminazione. La FAQ dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 3 giugno 2026 ha confermato l’applicazione del criterio anche ai contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale.

In un esempio semplificato, una società ha indicato nel 2025 un quinto di una plusvalenza di 100.000 euro, pari a 20.000 euro. Per il calcolo storico dell’acconto 2026 deve aggiungere alla base imponibile gli altri 80.000 euro. Con IRES al 24%, la maggiore imposta teorica è pari a 19.200 euro. Se il rigo RN17 indicava 24.000 euro, la base storica rideterminata sale a 43.200 euro e la prima rata ISA passa da 12.000 a 21.600 euro, in assenza di perdite, crediti o ulteriori variazioni.

Esempio di prima rata IRES e IRAP

Una società ISA con esercizio solare e bilancio approvato ad aprile deve pagare entro il 20 luglio. Il Modello Redditi SC indica un’IRES dovuta di 24.000 euro, mentre il rigo IR21 riporta un’IRAP di 8.000 euro. Non sono presenti ricalcoli aggiuntivi.

Imposta Base storica Acconto complessivo Prima rata al 50% Seconda rata
IRES 24.000 euro 24.000 euro 12.000 euro 12.000 euro
IRAP 8.000 euro 8.000 euro 4.000 euro 4.000 euro
Totale 32.000 euro 32.000 euro 16.000 euro 16.000 euro

La società versa quindi 16.000 euro di primi acconti entro il 20 luglio, oltre agli eventuali saldi IRES e IRAP risultanti dalle rispettive dichiarazioni. Gli altri 16.000 euro sono dovuti entro il 30 novembre 2026.

Pagamenti dopo il 20 luglio

Le società ammesse al differimento possono pagare entro il 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80%. L’articolo 1-sexies indica il trentesimo giorno successivo al 20 luglio, corrispondente al 19 agosto; l’articolo 37, comma 11-bis, del DL n. 223/2006 sposta al 20 agosto i versamenti fiscali compresi tra il 1° e il 20 agosto.

Dopo questa data, l’omesso o insufficiente pagamento può essere sanato attraverso il ravvedimento delle imposte sui redditi, versando il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo.