Le Comunicazioni delle somme dovute della Rottamazione-quinquies sono disponibili online nell’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 23 giugno 2026. Chi ha presentato domanda entro il 30 aprile trova l’esito dell’istanza, gli importi senza sanzioni e interessi e il calendario dei pagamenti. In sintesi:
- esito e importi sono pubblicati nell’area riservata del sito AdER, con invio anche per raccomandata o PEC a chi ha usato l’area pubblica;
- la rottamazione di perfeziona con il versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026 e la tolleranza di cinque giorni (entro il 5 agosto 2026) è valida solo con unica rata oppure sull’ultimo versamento del piano;
- l’importo minimo di ciascuna rata è pari a 100 euro con interessi al 3% annuo dal 1° agosto, dalla seconda rata in poi;
- la decadenza scatta con due rate non pagate anche non consecutive (commi 82 e seguenti della legge 199/2025).
- Rottamazione quinquies, online Comunicazione somme dovute
- Importi senza sanzioni, opzione unica soluzione o 54 rate
- Scadenze Rottamazione-quinquies
- Tolleranza 5 giorni solo su unica rata e ultima rata
- Pagamento parziale con il servizio ContiTu
- Decadenza rottamazione-quinquies con due rate non pagate
- Rateizzazioni sospese e revocate dal 31 luglio
- Effetti su pignoramenti, fermi e DURC
Rottamazione quinquies, online Comunicazione somme dovute
La Comunicazione delle somme dovute riporta l’accettazione o il rigetto della domanda di definizione agevolata, il prospetto dei carichi inseriti, gli importi da versare, le indicazioni per l’addebito diretto sul conto corrente e i moduli per le prime dieci rate.
Chi ha fatto domanda online in area riservata accede con SPID, CIE o CNS (professionisti e imprese possono usare anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate); chi ha presentato la domanda dall’area pubblica riceve la comunicazione anche per raccomandata o PEC, secondo il domicilio indicato.
L’esito può essere di accoglimento totale o parziale, con le motivazioni per i carichi esclusi. Davanti a una comunicazione positiva si aprono tre strade:
- versare l’intero importo, in unica soluzione o a rate nei termini;
- definire soltanto alcune cartelle con il servizio ContiTu;
- lasciare decadere la domanda, con ripresa delle procedure di recupero dal 1° agosto.
Chi opta per la domiciliazione delle rate su conto corrente, può farlo sia recandosi fisicamente allo sportello sia utilizzando il servizio online “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata“.
Importi senza sanzioni, opzione unica soluzione o 54 rate
Con la rottamazione-quinquies si versa il solo capitale, più il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, mentre sono azzerati sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture lo stralcio riguarda solo interessi e aggio, e la sanzione va comunque pagata.
Capire come si paga la rottamazione-quinquies è semplice:
- il contribuente sceglie tra il pagamento in unica soluzione e un piano fino a 54 rate bimestrali di pari importo su nove anni;
- ‘importo minimo di ciascuna rata è 100 euro e, se la ripartizione richiesta porta a rate più basse; l’Agenzia riduce d’ufficio il numero delle rate;
- sul rateale gli interessi sono pari al 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Scadenze Rottamazione-quinquies
Il calendario è fissato dalla legge: la prima o unica rata scade il 31 luglio 2026, seguono il 30 settembre e il 30 novembre, poi dal 2027 il piano prosegue con sei rate bimestrali l’anno fino al 31 maggio 2035 per chi usa l’intera durata.
| Scadenza | Pagamento |
|---|---|
| 31 luglio 2026 (tolleranza fino al 5 agosto 2026 con unica rata) | unica soluzione oppure prima rata |
| 30 settembre 2026 | seconda rata |
| 30 novembre 2026 | terza rata |
| 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027 | dalla quarta alla cinquantunesima rata |
| 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 | ultime tre rate del piano completo |
Chi è anche alle prese con le scadenze della rottamazione quater il 31 luglio si trova due appuntamenti distinti, con moduli e codici di pagamento separati da non confondere.
Per i contribuenti dei comuni colpiti dal maltempo di gennaio 2026 il decreto-legge 25/2026 sposta in avanti il calendario, con comunicazione entro il 30 settembre e prima rata al 31 ottobre 2026.
Tolleranza 5 giorni solo su unica rata e ultima rata
La tolleranza di cinque giorni si applica solo al pagamento dell’unica rata e a quello dell’ultima rata del piano:
- per chi ha scelto la rateazione, la prima rata del 31 luglio 2026 e tutte le rate intermedie vanno versate entro la scadenza, senza alcun margine;
- chi paga in unica soluzione ha quindi tempo fino a mercoledì 5 agosto 2026 senza perdere il beneficio. La regola, introdotta con la conversione del decreto-legge 38/2026, corregge l’idea diffusa di una tolleranza valida su ogni scadenza, che per la quinquies non esiste.
Pagamento parziale con il servizio ContiTu
Con il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito AdER, il contribuente con domanda accolta può scegliere di definire soltanto alcune delle cartelle indicate nella comunicazione. Bastano il codice fiscale dell’intestatario, il numero e la data del documento, un indirizzo e-mail e il progressivo delle cartelle da pagare.
Dopo la conferma arrivano via e-mail il nuovo piano e i moduli aggiornati. Per le cartelle escluse dalla rimodulazione la definizione non produce effetti e l’agente della riscossione riprende le azioni di recupero.
Decadenza rottamazione-quinquies con due rate non pagate
La Rottamazione-quinquies diventa inefficace con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’unica rata o dell’ultima rata del piano. La perdita dei benefici scatta senza un atto ulteriore dell’Agenzia: i versamenti già effettuati valgono come acconto, riprendono i termini di prescrizione e decadenza e le procedure di recupero, e i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973.
C’è anche un’insidia da non sottovalutare: saltare una rata intermedia non fa decadere subito perché la legge concede un’unica rata di arretrato; il versamento successivo, però, viene imputato alla rata saltata e quindi lo scoperto slitta in fondo al piano con l’ultima rata che può risultare non pagata, configurando la decadenza.
Ad esempio, con un piano da tre rate, chi versa la prima e la terza saltando la seconda vede la terza imputata alla seconda, e l’ultima resta scoperta.
Rateizzazioni sospese e revocate dal 31 luglio
Per i debiti inclusi in una rateizzazione già attiva, la domanda sospende gli obblighi di pagamento fino al 31 luglio 2026, e alla stessa data le dilazioni relative ai carichi accolti sono revocate in automatico. La sospensione vale solo per i debiti rientranti nella definizione agevolata.
Se nello stesso piano ci sono anche debiti non rottamabili, questi vanno pagati a parte con il servizio Paga online sul sito o sull’app EquiClick, oppure agli sportelli su appuntamento.
Effetti su pignoramenti, fermi e DURC
Dalla presentazione della domanda, sui debiti definibili l’Agenzia non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e non prosegue quelle in corso, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. I fermi amministrativi e le ipoteche iscritti prima della domanda sono mantenuti.
Per gli stessi debiti il contribuente non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973, anche ai fini del rilascio del DURC, il documento unico di regolarità contributiva.