Donazione quota di capitale sociale al figlio

Risposta di Noemi Ricci

8 Settembre 2025 09:29

Vincenzo chiede:

Se il genitore dona il 20% del capitale sociale di una S.r.l al figlio amministratore unico, procuratore speciale che possiede già il restante 80% dell’azienda e detiene già il controllo della società, si può comunque usufruire delle agevolazioni fiscali sulle relative imposte.

Sì, nel caso in cui un genitore doni al figlio, amministratore unico e già titolare dell’80% del capitale di una S.r.l., il restante 20%, le agevolazioni per il passaggio generazionale possono essere applicate anche se il controllo societario risulta già detenuto dal beneficiario.

La normativa di base sulle donazioni

L’articolo 3, comma 4-ter, del DLgs 346/1990 prevede l’esenzione dall’imposta di donazione e dalle imposte ipotecaria e catastale per il trasferimento:

  • di aziende e rami di azienda;
  • di quote sociali e azioni;
  • in favore del coniuge o dei discendenti;
  • a fronte del rispetto dei vincoli di prosecuzione o detenzione previsti.

Le novità 2025 sul trasferimento di quote

Fino allo scorso anno, come si evince dalla risposta a interpello n. 72/2024, l’Agenzia delle Entrate escludeva l’esenzione quando i beneficiari già detenevano il controllo; tale impostazione non risulta più applicabile a fronte del testo attualmente vigente del D.Lgs. 346/1990, art. 3, comma 4-ter. Con il D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, il comma 4-ter è stato modificato stabilendo che l’esenzione spetta anche quando il trasferimento integra un controllo già esistente. La disciplina distingue:

  • trasferimenti di aziende o rami: richiesta la prosecuzione dell’attività per almeno cinque anni;
  • trasferimenti di quote/azioni di società di capitali: richiesta la detenzione del controllo per almeno cinque anni;
  • trasferimenti di altre quote sociali (società di persone): richiesta la detenzione della titolarità del diritto per almeno cinque anni;
  • applicazione estesa anche a partecipazioni di società UE/SEE o in Paesi con adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni.

Per la donazione dal genitore al figlio già titolare del controllo di una S.r.l., l’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, può  quindiessere riconosciuta a condizione che:

  • venga resa nell’atto la dichiarazione di impegno a detenere il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento;
  • vengano osservati gli ulteriori adempimenti formali previsti dalla norma.

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