La donazione di quote societarie ai figli accede all’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni solo quando il controllo reale dell’impresa passa effettivamente ai discendenti, al di là della maggioranza formale delle quote. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con le risposte n. 115 e n. 116 del 4 giugno 2026, che fanno seguito ai chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6616/2026. La pronuncia lega il beneficio dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 ai pieni poteri di voto in assemblea ordinaria, aggiornando la lettura fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 271/2025 sulla donazione del 95% delle quote sociali in comproprietà tra figli.
- La Cassazione lega l’esenzione al voto pieno
- Il voto sugli utili rientra nel controllo societario
- La prassi AdE sulla nuda proprietà del 95% delle quote
- Comproprietà tra figli con rappresentante comune
- Cinque anni di controllo nell’atto di donazione
- Holding di famiglia e abuso del diritto nel passaggio generazionale
- Nuda proprietà di società di persone con usufrutto al genitore
- Il confine fiscale tra agevolazione e tassazione
- Le clausole da verificare prima dell’atto
La Cassazione lega l’esenzione al voto pieno
Con l’ordinanza n. 6616/2026, la Corte di Cassazione ha ricondotto l’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 al controllo reale della società. La nuda proprietà delle quote consente il regime di favore quando al beneficiario spettano anche i voti necessari a governare l’assemblea ordinaria.
Il caso esaminato riguardava una donazione con riserva di usufrutto in capo al donante. Ai figli era stata attribuita la nuda proprietà delle partecipazioni, mentre il voto sulla destinazione degli utili restava all’usufruttuario. Per i giudici, questa clausola lascia il controllo societario fuori dalla sfera dei beneficiari.
Il voto sugli utili rientra nel controllo societario
La pronuncia attribuisce rilievo fiscale al voto sulla distribuzione degli utili, perché tale decisione incide sulla vita economica della società e sulla posizione dei soci. La maggioranza formale delle quote, quindi, va letta insieme ai diritti amministrativi attribuiti con l’atto.
Quando il beneficiario riceve la partecipazione senza i voti ordinari necessari, la donazione viene tassata secondo le regole sull’imposta di successione e donazione. In caso di agevolazione applicata senza requisiti, sono dovuti anche sanzioni e interessi.
La prassi AdE sulla nuda proprietà del 95% delle quote
La risposta n. 271 del 27 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate resta il riferimento di prassi per le donazioni di nuda proprietà con trasferimento del controllo. Il caso riguardava la donazione della nuda proprietà del 95% delle quote di una società in favore dei figli, in regime di comproprietà, con usufrutto riservato alla donante. L’Amministrazione finanziaria ha ammesso l’esenzione perché l’operazione prevedeva il trasferimento convenzionale del diritto di voto ai beneficiari. La riserva di usufrutto risultava compatibile con il beneficio fiscale, dato che il controllo veniva attribuito ai figli attraverso i diritti amministrativi collegati alle quote.
Comproprietà tra figli con rappresentante comune
La risposta dell’Agenzia chiarisce anche il trattamento della comproprietà delle partecipazioni. Le quote possono essere attribuite a più beneficiari e il controllo può essere esercitato attraverso un rappresentante comune. Il rappresentante comune deve poter esprimere la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria. La verifica riguarda quindi la partecipazione comune e la capacità di esercitare i voti necessari a governare la società, insieme all’impegno a conservare il controllo per almeno cinque anni.
Cinque anni di controllo nell’atto di donazione
Il regime agevolato richiede una dichiarazione espressa nell’atto: i beneficiari devono assumere l’impegno a mantenere il controllo per almeno cinque anni. La condizione riguarda il controllo societario trasferito, non la sola intestazione della quota. La stessa logica si ritrova nelle operazioni di patto di famiglia dopo la riforma, dove il trattamento fiscale di favore accompagna la trasmissione dell’impresa ai discendenti e la continuità del controllo.
Holding di famiglia e abuso del diritto nel passaggio generazionale
La risposta n. 115/2026 esamina un imprenditore che conferisce le partecipazioni della società capogruppo in una holding di nuova costituzione e trasferisce poi ai due figli, con un patto di famiglia, azioni che attribuiscono loro la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. L’Agenzia nega comunque l’esenzione: lo statuto della holding riserva al padre, attraverso una categoria speciale di azioni, poteri di veto sulle decisioni strategiche e sulla distribuzione degli utili. Il controllo richiesto dall’articolo 2359 del Codice civile non passa davvero ai figli.
Il secondo profilo riguarda l’abuso del diritto. Il conferimento avviene in regime di realizzo controllato (articolo 177 del TUIR) e dà vita a una holding con un patrimonio netto molto inferiore a quello della società operativa, con un effetto di forte riduzione della base imponibile dell’imposta di donazione. Per l’Agenzia il vantaggio è indebito, perché continuità dell’impresa, unità del gruppo e regolazione dei rapporti familiari si potevano ottenere con il solo patto di famiglia, senza interporre la holding.
Nuda proprietà di società di persone con usufrutto al genitore
La risposta n. 116/2026 riguarda il trasferimento ai figli, sempre tramite patto di famiglia, della sola nuda proprietà di quote di una società di persone, con riserva di usufrutto in capo al genitore. L’esenzione viene negata perché le clausole lasciano all’usufruttuario la gestione e le decisioni rilevanti: i figli restano nudi proprietari sul piano civilistico, senza subentrare nella conduzione dell’attività. L’Agenzia richiama la Cassazione n. 7619/2026, per cui l’agevolazione spetta solo se il trasferimento garantisce la continuità effettiva dell’impresa in capo ai discendenti.
Il confine fiscale tra agevolazione e tassazione
La lettura combinata tra Cassazione e Agenzia delle Entrate consente di distinguere le operazioni agevolate da quelle soggette a tassazione ordinaria. La donazione di quote Srl può beneficiare dell’esenzione anche con nuda proprietà e comproprietà tra figli, a condizione che i beneficiari ricevano i voti necessari al controllo.Quando l’usufruttuario conserva voti su deliberazioni decisive, come la destinazione degli utili, l’agevolazione viene meno. La titolarità della nuda proprietà resta valida sul piano civilistico, mentre sul piano fiscale manca il controllo richiesto dalla norma.
Le clausole da verificare prima dell’atto
Prima della donazione di quote societarie, l’atto va verificato insieme allo statuto e agli eventuali accordi tra soci. Le clausole decisive riguardano:
- la partecipazione trasferita deve consentire l’acquisizione o l’integrazione del controllo della società;
- la nuda proprietà può beneficiare dell’esenzione se accompagnata dai diritti di voto necessari;
- la comproprietà tra figli richiede un rappresentante comune in grado di esercitare la maggioranza dei voti ordinari;
- la riserva di usufrutto deve essere coerente con il trasferimento del controllo ai beneficiari;
- l’impegno a mantenere il controllo per almeno cinque anni deve risultare dall’atto di donazione.
- le clausole statutarie e i diritti speciali non devono riservare al donante poteri di veto sulle decisioni strategiche o sulla distribuzione degli utili;
- l’eventuale interposizione di una holding deve rispondere a ragioni economiche reali e non alla sola riduzione dell’imposta.
=> Donazione quota di capitale sociale al figlio
La perdita dei requisiti determina la decadenza dal beneficio. L’imposta ordinaria torna dovuta insieme alla sanzione amministrativa e agli interessi di mora, con una valutazione centrata sulla reale attribuzione dei poteri di voto e sulla coerenza tra atto, statuto e assetto societario.