La riforma del reddito agrario ha ampliato le attività agricole che possono determinare il reddito su base catastale e il correttivo del 2026 ha esteso la disciplina ad alcune attività connesse alle coltivazioni innovative. L’effetto fiscale può creare un salto d’imposta tra costo e ricavo: l’impresa acquirente applica le regole ordinarie di deduzione, mentre il venditore agricolo può essere tassato su un reddito che non coincide con il corrispettivo incassato.
In sintesi:
- il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 1 ha ampliato le attività produttive di reddito agrario, includendo coltivazioni innovative in immobili e determinate produzioni legate alla tutela ambientale;
- la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E dell’8 agosto 2025 ha fornito le istruzioni sulla determinazione catastale e sui limiti oltre i quali emerge reddito d’impresa;
- il DLgs 148/2026 (art. 4) ha coordinato la disciplina delle imprese agricole e ampliato le attività connesse riconducibili al reddito agrario.
Salto d’imposta tra deduzione del costo e tassazione del ricavo
Il salto d’imposta si produce quando le due parti della stessa operazione determinano il reddito con criteri differenti: analitico per l’acquirente e catastale o forfetario per il venditore agricolo.
Per un’impresa soggetta alla determinazione analitica del reddito, l’acquisto di beni o servizi segue le regole ordinarie sui componenti negativi previste dall’articolo 109 del TUIR. La deducibilità del costo dipende quindi dalla competenza, dalla certezza dell’esistenza e dell’ammontare e dal collegamento con l’attività d’impresa, oltre che dalle eventuali limitazioni previste per la specifica spesa.
Per il soggetto che produce reddito agrario, invece, il corrispettivo ricevuto può non determinare direttamente la base imponibile. Nei casi ammessi dalla legge, il reddito viene quantificato secondo criteri catastali; per ulteriori attività agricole trovano applicazione, ricorrendone le condizioni, i criteri forfetari previsti dalla disciplina fiscale.
Il risultato è un’asimmetria tra costo dedotto e ricavo tassato: la componente negativa dell’acquirente può seguire il valore effettivo della transazione, mentre l’imponibile del venditore deriva da un criterio legale diverso dal prezzo incassato.
Esempio di fattura da 10.000 euro
Un esempio semplificato mostra l’effetto della diversa determinazione del reddito, assumendo che il costo sostenuto dall’acquirente soddisfi tutti i requisiti fiscali per la deduzione:
| Soggetto | Effetto fiscale |
|---|---|
| impresa acquirente in regime analitico | registra un costo di 10.000 euro e, se integralmente deducibile secondo le regole ordinarie, riduce di pari importo il proprio reddito imponibile |
| impresa agricola venditrice soggetta a reddito agrario | incassa 10.000 euro, mentre il corrispettivo non determina da solo il reddito imponibile, calcolato secondo i criteri catastali previsti per l’attività |
| effetto sulla stessa operazione | alla riduzione analitica della base imponibile dell’acquirente non corrisponde necessariamente un aumento di pari importo della base imponibile del venditore |
L’esempio non consente di quantificare un vantaggio fiscale standard, perché l’imposta effettiva dipende dalla forma giuridica dei soggetti, dal regime applicato, dalle caratteristiche dell’attività agricola e dagli altri componenti di reddito.
Riforma del reddito agrario: più attività nella tassazione catastale
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha esteso il reddito agrario alle produzioni vegetali realizzate con sistemi evoluti in determinate categorie di immobili e alla produzione di beni, anche immateriali, derivanti da attività agricole che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.
Tra le attività interessate rientrano le coltivazioni realizzate attraverso vertical farming, sistemi idroponici e micropropagazione in vitro. La qualificazione come reddito agrario opera entro i limiti stabiliti dall’articolo 32 del TUIR; la parte eccedente segue le regole previste per il reddito d’impresa.
La riforma amplia quindi i casi nei quali il reddito imponibile agricolo può essere determinato senza assumere direttamente come base il risultato economico effettivo dell’attività. Proprio questa estensione rende più frequente l’incontro tra operatori tassati analiticamente e imprese agricole assoggettate a criteri catastali o forfetari.
Correttivo 2026: estese le attività agricole connesse
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 4 ha ampliato il coordinamento della tassazione delle imprese agricole con le coltivazioni innovative introdotte dalla riforma del 2024, intervenendo sulle disposizioni del TUIR dedicate al reddito agrario e alle altre attività agricole.
Tra le modifiche rientra l’estensione alle coltivazioni effettuate negli immobili previsti dall’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), delle attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, quando è rispettato il criterio di prevalenza dei prodotti ottenuti dall’attività agricola.
Il correttivo aumenta quindi il numero delle operazioni che possono rientrare nel regime fiscale agricolo anche quando la produzione utilizza fabbricati e sistemi di coltivazione evoluti, rafforzando l’effetto prodotto dalla coesistenza tra determinazione catastale e tassazione analitica dei soggetti che acquistano beni o servizi.
Fabbricati per coltivazioni innovative e reddito dominicale
Per gli immobili non locati utilizzati nelle produzioni vegetali previste dall’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), l’imposizione confluisce nel reddito dominicale secondo le regole introdotte dalla riforma, evitando una seconda imposizione autonoma come reddito dei fabbricati.
Nel regime transitorio, fino all’adozione del decreto interministeriale previsto dalla norma, il reddito dominicale delle colture realizzate negli immobili viene determinato applicando alla superficie della particella catastale la tariffa d’estimo più alta della provincia incrementata secondo le regole fissate dal legislatore. La rendita catastale dell’immobile opera inoltre come soglia minima per il reddito dominicale.
La distinzione è rilevante anche per interpretare correttamente il salto d’imposta: il regime catastale riguarda la determinazione del reddito imponibile dell’attività agricola e degli immobili impiegati nella produzione, mentre il costo sostenuto dal cliente continua a essere valutato secondo le regole fiscali applicabili all’acquirente.