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Passaggio generazionale nelle PMI, la UE chiede meno tasse e nuovi strumenti

di Barbara Weisz

30 Giugno 2026 11:56

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La Commissione invita gli Stati a usare leve giuridiche, fiscali e digitali per favorire il trasferimento delle PMI tutelando il passaggio generazionale.

Strumenti giuridici per il passaggio generazionale, salvaguardia dell’attività economica e dei posti di lavoro, fiscalità dedicata, formazione, strumenti digitali: sono al centro della Raccomandazione della Commissione UE del 22 giugno 2026 dedicata al trasferimento delle PMI. In sintesi:

  • la Raccomandazione della Commissione UE C(2026)3799 sostituisce la 94/1069/CE sulla successione nelle PMI;
  • rivolgendosi agli Stati membri ma senza imporre obblighi diretti alle imprese, prevede cinque le aree di intervento (strumenti giuridici, incentivi fiscali, finanziamenti, formazione e digitalizzazione);
  • in Italia molte di queste leve fiscali e societarie sono già previste dall’ordinamento.

I rischi nel trasferimento delle PMI familiari

Il passaggio generazionale è un momento complesso nella storia di molte imprese, dove spesso il fondatore svolge anche l’attività manageriale, soprattutto in caso di trasferimento di proprietà a familiari senza interesse o predisposizione adeguata alla conduzione dell’attività. Risultano particolarmente interessate dal fenomeno le imprese a conduzione familiare, una peculiarità del tessuto industriale europeo e soprattutto italiano.

La Raccomandazione individua nell’invecchiamento della popolazione un ulteriore rischio di chiusura per imprese economicamente sostenibili, per mancanza di potenziali successori o acquirenti: entro dieci anni potrebbero chiudere milioni di aziende europee.

Tra gli obiettivi del legislatore comunitario c’è la tutela del tessuto economico e dell’occupazione, insieme a passaggi di proprietà che restino in mani europee. Senza acquirenti interni, avverte la Commissione, l’acquisto da parte di concorrenti e investitori stranieri potrebbe «pregiudicare la sovranità dell’UE e interrompere catene del valore fondamentali».

Strumenti giuridici per il passaggio generazionale

Gli Stati membri sono invitati a preparare al meglio i passaggi generazionali anche con norme giuridiche specifiche, ad esempio individuando procedure accessibili per modificare la forma giuridica di un’impresa senza necessità di liquidarla o di creare una nuova entità, tenendo conto dei diritti di lavoratori e terzi. Per tutelare la continuità dell’impresa in caso di decesso di uno dei soci, la UE promuove i seguenti principi:

  • una società di persone può continuare a operare consentendo ai soci superstiti di decidere sulla prosecuzione dell’attività con o senza la partecipazione degli eredi del deceduto, assicurando l’equa liquidazione della sua quota;
  • regole di liquidazione delle quote del defunto coerenti con la primaria necessità di continuità dell’impresa;
  • niente regole, come l’unanimità per le decisioni assunte in situazioni di comproprietà, che impediscano alla PMI di continuare a operare;
  • a fronte di palesi contraddizioni fra contratto di società e clausole testamentarie o di un atto di donazione, la prevalenza per legge del contratto di società.

Formazione sul cambio di proprietà

C’è una precisa indicazione sull’importanza della formazione, anche precedente al momento in cui si verifica l’evento successorio o di trasferimento. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza di quanto conti preparare bene il passaggio generazionale, anche con iniziative di tutoraggio e percorsi rivolti a giovani, donne e gruppi finora meno presenti tra i potenziali successori.

Incentivi finanziari su misura

In linea con le norme sugli aiuti di Stato, i Paesi UE possono pensare anche a strumenti specifici. Per ampliare il bacino di chi può rilevare un’impresa, la Commissione suggerisce fondi e sistemi di garanzia dedicati. Gli strumenti finanziari potrebbero indirizzarsi a zone rurali, microimprese, cooperative o alle acquisizioni da parte dei dipendenti.

Strumenti fiscali incentivanti

Sul fronte fiscale si possono valutare esenzioni, riduzioni o dilazioni di pagamento per favorire i trasferimenti all’interno dell’UE, senza differenziare il trattamento in base alla forma giuridica dell’operazione (fusione, scissione, scambio di azioni) o al tipo di trasferimento, da quello intrafamiliare all’acquisizione da parte di dipendenti, dirigenti o modelli cooperativi.

Tra le ipotesi, la riduzione delle imposte sugli utili reinvestiti e l’armonizzazione del trattamento di successioni e donazioni alle regole UE. Ancor più stringente l’indicazione a ridurre, abolire o dilazionare imposte di bollo, tasse di registrazione e tributi analoghi sui trasferimenti di PMI, con eventuali incentivi condizionati alla permanenza dell’impresa nell’UE per un periodo minimo o alla salvaguardia dell’occupazione esistente.

Iniziative di digitalizzazione

Spazio infine alla digitalizzazione: semplificare le pratiche amministrative, sostenere piattaforme digitali per pubblicizzare le imprese in vendita e facilitare l’incontro tra acquirenti e venditori, usare i dati dei registri imprese per produrre statistiche e analisi utili a orientare le politiche di trasferimento, istituire forum e iniziative dedicate.

Il quadro italiano tra esenzioni e patto di famiglia

In Italia diverse delle leve indicate da Bruxelles sono già in vigore. Il trasferimento d’azienda esentasse verso coniuge e discendenti, previsto dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 e riformulato dal D.Lgs. 139/2024, copre la parte fiscale: l’esenzione da successioni e donazioni spetta se gli aventi causa proseguono l’attività o mantengono il controllo per almeno cinque anni.

Sul piano societario, il patto di famiglia, introdotto dalla legge 55/2006 con gli artt. 768-bis e seguenti del codice civile, permette di anticipare il passaggio generazionale di azienda o quote ai discendenti prevenendo le liti ereditarie.

Per le PMI italiane la Raccomandazione vale quindi più come spinta a consolidare ed estendere l’esistente e a coordinarsi sui trasferimenti transfrontalieri: parte dello stesso impianto agevolativo nasce dalla raccomandazione del 1994, quella che il testo del 22 giugno 2026 va ora ad aggiornare.