Il nuovo Redditometro si applica solo dal 2009

di Anna Fabi

25 Novembre 2020 09:30

La sentenza della Cassazione che precisa il campo di applicazione del vecchio e del nuovo Redditometro e la legittimità dei relativi controlli fiscali.

Il nuovo Redditometro, lo strumento di cui il governo si è dotato per combattere l’evasione fiscale, può essere applicato solo a partire dal 2009, mentre ai periodi di imposta precedenti si applicano le vecchie regole.

A stabilirlo è stata a Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 26079/2020 stabilendo la legittimità dei controlli fiscali basati su fattori-indice di capacità contributiva secondo le regole del cosiddetto “vecchio Redditometro” per gli accertamenti sintetici relativi ai periodi d’imposta anteriori al 2009.

Resta a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

=> Il nuovo Redditometro e le applicazioni pratiche

Nuovo e vecchio Redditometro

Secondo quanto previsto dall’art. 38 co. 4 del dpr 600/1973 il Fisco poteva, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

La norma è stata poi modificata dall’art. 22 del dl 78/2010, legittimando l’accertamento sintetico sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Il c.d. nuovo redditometro si applica a partire dall’anno di imposta 2009, mentre per le annualità precedenti all’introduzione del DL 78/2010 resta salvo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

La determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

La sentenza della Cassazione

Il contribuente aveva proposto ricorso contro un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate gli attribuiva un maggior reddito ai fini delle imposte dirette per il periodo 2008, determinato con metodo sintetico ai sensi dell’art 38 del d.P.R. 600/1973, sulla base di indici di capacità contributiva incompatibili con il reddito dichiarato e di spese per incrementi patrimoniali. In particolare tale accertamento era basato sul possesso di una autovettura, acquisita in leasing, di un immobile e sull’acquisto di un altro immobile per 50.000 euro.

La contribuente si difendeva dichiarando che 20.000 euro rappresentavano un prestito dal cognato, che l’autovettura era stata venduta e che l’immobile era stato acquistato con un mutuo. Venivano inoltre contestate le modalità con cui l’ufficio aveva proceduto ad accertare il maggior reddito.

La CTP di Treviso aveva accolto il ricorso. L’ufficio aveva quindi proposto appello alla CTR del Veneto che lo aveva respinto. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione che ha ritenuto fondato il motivo e cassato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo che, trattandosi di un accertamento basato sul vecchio redditometro l’ufficio avesse solo l’onere di provare la disponibilità del bene, restando a carico del contribuente la prova di altri fatti idonei a sminuire, ai fini dell’accertamento, il rilievo del possesso del bene stesso.