La Corte di Cassazione torna sul confine tra riorganizzazione delle mansioni, salute del lavoratore e condotte vessatorie. Con l’ordinanza n. 12547/2026 i giudici confermano la condanna di una società per demansionamento e mobbing sul lavoro: l’inidoneità fisica sopravvenuta consente l’assegnazione a mansioni inferiori solo dopo la prova, a carico del datore, dell’assenza di incarichi equivalenti compatibili con lo stato di salute.
Inidoneità fisica e mansioni equivalenti
Il caso riguarda un dipendente di una società nella quale, dopo ripetute visite del medico competente, il lavoratore era stato spostato di reparto ma con un nuovo incarico ricondotto a livello inferiore rispetto alle competenze possedute. Secondo la ricostruzione, accolta dai giudici di merito e confermata dalla Cassazione, le mansioni assegnate risultavano infatti prive dell’autonomia propria del precedente inquadramento contrattuale.
Obbligo di incarichi equivalenti e compatibili
La Cassazione richiama l’articolo 42 del decreto legislativo n. 81/2008, che disciplina l’utilizzo del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione specifica. La norma impone al datore di assegnare il dipendente ad attività compatibili con lo stato di salute, privilegiando incarichi equivalenti per professionalità e inquadramento. L’assegnazione a mansioni inferiori diventa legittima soltanto quando l’impresa dimostra l’effettiva assenza di soluzioni equivalenti.
Demansionamento e danno professionale
La limitazione fisica certificata dal medico competente richiede una verifica organizzativa documentata e non una retrocessione automatica. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva accertato il demansionamento e riconosciuto il danno alla professionalità, liquidato in via equitativa. La Cassazione aveva poi confermato l’impianto della decisione, respingendo il ricorso della società.
Il principio utile per imprese e lavoratori è chiaro: la tutela della salute consente una ricollocazione coerente con i limiti medici ma l’inquadramento e il contenuto professionale della prestazione conservano rilievo giuridico.
Quando il demansionamento diventa mobbing
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il demansionamento si era inserito in una sequenza più ampia di comportamenti ritenuti persecutori: controlli ingiustificati ed eccessivi, disparità di trattamento rispetto ai colleghi, richiami continui e immotivati, negazione ingiustificata di permessi e assegnazione a mansioni inferiori. La combinazione di questi comportamenti, protratta nel tempo e sorretta da intento vessatorio, ha portato al riconoscimento del mobbing.
La decisione conferma che il demansionamento, da solo, può generare responsabilità risarcitoria ma quando si accompagna a una strategia persecutoria e a un danno accertato, entra nella fattispecie mobbizzante.
Danno psico-fisico accertato dal medico
La Corte ha riconosciuto anche il danno alla salute, sulla base di documentazione medica e consulenza tecnica. Il danno biologico di natura psichica era stato collegato alla situazione lavorativa e liquidato insieme al danno alla professionalità.
La Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito, ritenendo coerente il collegamento tra condotte aziendali, ambiente di lavoro e pregiudizio all’integrità psico-fisica. La prova medica assume quindi un ruolo centrale quando il lavoratore chiede il risarcimento per mobbing e demansionamento.
Le ricadute per aziende e lavoratori
Per le aziende, l’ordinanza impone in casi analoghi una valutazione specifica delle mansioni equivalenti e della compatibilità con le prescrizioni sanitarie, oltre che all’inquadramento contrattuale e al contenuto professionale delle attività assegnate.
Per i lavoratori, la pronuncia conferma invece la possibilità di contestare il demansionamento per motivi di salute quando l’azienda assegna attività inferiori senza dimostrare l’assenza di alternative equivalenti. In presenza di controlli, richiami, disparità di trattamento e altri comportamenti vessatori, la domanda risarcitoria può estendersi al mobbing e al danno alla salute.