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Fatture elettroniche: l’Agenzia delle Entrate invia i dati all’AdER per i pignoramenti

di Barbara Weisz

26 Maggio 2026 09:21

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Dal 22 maggio 2026, l'AdE mette a disposizione dell'AdER i dati delle fatture dei debitori iscritti a ruolo per i pignoramenti presso terzi.

Dal 22 maggio 2026, i dati delle fatture elettroniche dei contribuenti con cartelle esattoriali non pagate arrivano all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le Partite IVA con debiti a ruolo che fatturano verso clienti titolari di partita IVA sono ora esposte a pignoramenti presso terzi più mirati e più rapidi sui crediti commerciali.

Il provvedimento AdE del 22 maggio 2026

Il comma 117 della legge n. 199/2025 (la Legge di Bilancio 2026) ha modificato l’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 127/2015, estendendo il patrimonio informativo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per le attività di recupero coattivo. La norma prevede che l’Agenzia delle Entrate metta periodicamente a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo — e dai loro coobbligati — nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 153611 del 22 maggio 2026 ha definito le modalità attuative di questo flusso informativo. Lo scopo è rafforzare la fase successiva all’affidamento del carico — quella in cui il recupero dei crediti dipende dalla capacità di individuare disponibilità o somme effettivamente aggredibili — senza ampliare le forme di controllo fiscale sul contribuente.

I dati delle e-fatture all’agente della riscossione

I dati che l’Agenzia delle Entrate trasmette periodicamente all’AdER riguardano la somma dei corrispettivi e il numero delle fatture elettroniche emesse dal debitore — e dai suoi coobbligati — nei confronti di uno stesso soggetto titolare di partita IVA, riferiti ai sei mesi precedenti alla messa a disposizione. Attraverso questi dati, l’AdER individua i clienti del debitore che possono ancora avere somme da versargli, identificando così i soggetti terzi su cui avviare le procedure esecutive.

In applicazione del principio di minimizzazione, l’Agenzia delle Entrate trasmette all’AdER solo i dati identificativi del debitore strettamente necessari all’avvio delle procedure esecutive nei confronti dei terzi:

  • codice fiscale e partita IVA del debitore;
  • cognome e nome oppure denominazione sociale;
  • domicilio fiscale.

Prima delle modifiche introdotte con la legge n. 199/2025, i dati del Sistema di Interscambio erano già accessibili alla Guardia di Finanza per le funzioni di polizia economica, all’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio e all’Agenzia delle Dogane per operazioni di vigilanza e controllo. La novità della Legge di Bilancio 2026 ha esteso l’accesso ai dati delle fatture elettroniche anche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto fino ad allora escluso da questo patrimonio informativo.

La procedura di scambio dei dati tra AdE e AdER

In una prima fase transitoria, i dati vengono trasmessi via PEC in file cifrati, protetti da una password robusta che viene comunicata attraverso un canale separato. L’accesso alle informazioni è riservato esclusivamente al personale appositamente autorizzato, abilitato sia allo svolgimento delle attività di analisi sia all’avvio delle eventuali procedure di riscossione forzata. In una fase successiva sarà realizzato un servizio automatico di scambio dati per strutturare il flusso in modo telematico e continuo.

Rischio pignoramento per le Partite IVA con cartelle

Sono direttamente esposti alla nuova procedura i titolari di partita IVA con debiti iscritti a ruolo — e i loro coobbligati — che fatturano verso clienti a loro volta titolari di partita IVA. L’AdER, analizzando i dati aggregati dei corrispettivi del semestre, individua i rapporti commerciali ricorrenti e notifica al cliente terzo l’ordine di versare all’erario le somme dovute al fornitore, prima ancora che il pagamento sia effettuato.

La struttura della procedura esecutiva rimane quella prevista dall’articolo 170 del decreto legislativo 110/2024, il Testo Unico della riscossione in vigore dall’1 luglio 2025, che ha assorbito il precedente articolo 72-bis del DPR 602/1973. Ad essere potenziata è la fase di analisi, che l’AdER svolge ora con strumenti informativi strutturati per selezionare con maggiore rapidità i terzi aggredibili.

La notifica dell’atto di pignoramento al soggetto terzo rimane condizione di validità della procedura: il pignoramento dei crediti eseguito senza la corretta notifica è invalido, come la Cassazione ha ribadito con la sentenza n. 6/2026.

Secondo la relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2026, ogni anno vengono eseguiti circa 600mila pignoramenti presso soggetti terzi: solo il 22,5% va a buon fine, con un incasso medio per l’erario di circa 10.500 euro. L’accesso ai dati SdI punta ad aumentare questo tasso, concentrando le procedure sui rapporti commerciali più recenti e attivi. L’obiettivo dichiarato è recuperare oltre un miliardo di euro aggiuntivo l’anno dalla riscossione coattiva.