Affitto con cedolare secca nel 730: quale impatto sulle detrazioni?

Risposta di Anna Fabi

28 Maggio 2026 07:11

Andrea chiede:

E possibile non inserire nel 730 l’ammontare dell’affitto percepito e pagarne solo la cedolare secca tramite F24 alle scadenze stabilite? Se lo inserisco fa cumulo con la RAL diminuendo le detrazioni da lavoro dipendente?

Un affitto tassato con la cedolare secca si indica ogni anno nel modello 730, anche quando l’opzione è stata esercitata alla registrazione del contratto e l’imposta è già versata con F24. Quel reddito è escluso dall’imponibile IRPEF e dalla progressività delle aliquote, però rileva nel calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente, che si riducono al salire del reddito di riferimento.

Il canone con cedolare secca nel Quadro B del 730

Un affitto tassato con cedolare secca si riporta sempre in dichiarazione. In ogni annualità i dati dell’immobile e il canone si indicano nella sezione I del quadro B del 730, barrando la casella di colonna 11 «Cedolare secca». L’opzione si esercita una sola volta, alla registrazione del contratto per le locazioni soggette a registrazione oppure direttamente in dichiarazione per i soli contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno, esclusi dall’obbligo di registrazione.

I versamenti dell’acconto e saldo con F24 non sostituiscono il 730. La cedolare secca si liquida in via definitiva proprio in dichiarazione, dove gli acconti già pagati si compensano con l’imposta dovuta sui canoni dell’anno. Il reddito da locazione compare quindi nel Quadro B pur essendo tassato con l’imposta sostitutiva.

Affitto con secca tassa escluso da imponibile IRPEF

La cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali sul reddito da locazione. Il canone tassato in questo regime è escluso dal reddito complessivo, come l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare n. 26/E del 2011.  Per questo non si somma alla RAL nel calcolo dell’imposta progressiva. La presenza dell’affitto lascia lo stipendio nello stesso scaglione IRPEF e non modifica l’aliquota marginale applicata alla retribuzione. Su questo versante la cedolare è più conveniente della tassazione ordinaria, che invece farebbe confluire il canone nell’imponibile.

Il canone da cedolare riduce le detrazioni da lavoro dipendente

Sul fronte delle detrazioni la conclusione si capovolge. L’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 del 2011 stabilisce che il reddito assoggettato a cedolare secca sia comunque computato quando una norma collega un beneficio al possesso di requisiti reddituali. Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente dell’articolo 13 del TUIR decrescono al salire del reddito di riferimento e si annullano oltre i 50.000 euro. In quel conteggio il canone in cedolare si aggiunge per intero al reddito complessivo.

L’esito è quello che lei immagina, con una causa diversa dal cumulo nell’imponibile. L’affitto lascia invariata l’IRPEF lorda sullo stipendio e alza il reddito di riferimento, abbassando le detrazioni spettanti. Lo stesso effetto si produce sulla detrazione per i canoni di locazione dell’articolo 16 del TUIR.

Il canone con cedolare secca rileva per intero anche per altri parametri legati al reddito, come i carichi di famiglia e il calcolo dell’ISEE. La convenienza del regime sostitutivo, quindi, si valuta mettendo in conto questa riduzione delle detrazioni oltre al risparmio sull’aliquota.

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