Compensi da Servizio Civile Universale nel 730: il reddito esente non si indica

Risposta di Barbara Weisz

27 Maggio 2026 09:26

Pasquale chiede:

In sede dichiarazione, il reddito “esente” derivante dal servizio civile  devo comunque essere indicato sul 730? In quale quadro, rigo e campo? Se non lo indico risulto a credito mentre se lo indico nel quadro relativo ai redditi risulto a debito.

Nel caso del Servizio Civile Universale, il compenso percepito costituisce un reddito esente da IRPEF e pertanto non va inserito in dichiarazione; non esiste pertanto un quadro, rigo o campo del modello 730 nel quale indicarlo come reddito imponibile. Se lo inserisse tra i redditi percepiti, il programma del Fisco lo tratterebbe come somma tassabile e il risultato potrebbe trasformarsi da credito a debito.

Compenso da Servizio Civile Universale, reddito esentasse

La regola deriva dall’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Gli assegni attribuiti agli operatori SCU – inquadrati tra i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

Questa qualificazione esclude l’assegno dal reddito complessivo IRPEF. La somma può risultare nella Certificazione Unica ma la sua presenza non comporta l’obbligo di indicarla in dichiarazione come reddito tassabile.

Nessun quadro, rigo o campo nel 730

Il reddito esente da servizio civile universale non trova collocazione nel Quadro C dedicato ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (perché il servizio civile universale non è un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato) e neppure nel Quadro D come reddito diverso imponibile (perché la norma ne prevede l’esenzione fiscale). Il comportamento corretto, quindi, è omettere del tutto quell’importo dai redditi dichiarati nel Modello 730 precompilato.

Se l’importo venisse inserito manualmente tra i redditi imponibili, il software di compilazione aumenterebbe il reddito complessivo e ricalcolerebbe l’IRPEF dovuta attribuendole una imposizione fiscale che non le compete. L’eventuale credito che le risulta senza indicare questa somma non deriva da una sua omissione ma dal fatto che l’assegno non concorre alla base imponibile IRPEF.

La CU comprova l’esenzione

La Certificazione Unica per redditi esenti può essere utile per dimostrare la natura della somma percepita. Nelle istruzioni alla CU, gli assegni di servizio civile universale sono individuati come somme esenti legate all’articolo 16 del D.Lgs. 40/2017. La CU va quindi conservata, soprattutto se il contribuente deve usarla per finalità diverse dalla dichiarazione dei redditi, ad esempio per ISEE o altre verifiche documentali. Ai fini del 730, però, l’importo esente non va indicato tra i redditi imponibili.

L’assegno del servizio civile universale va conservato nella documentazione personale, insieme alla Certificazione Unica, senza trasformarlo in un reddito tassabile nel 730.

Attenzione: l’esenzione vale solo per il servizio civile universale disciplinato dal D.Lgs. 40/2017. Per altre forme di servizio, come alcune esperienze regionali o diverse tipologie di collaborazione, il trattamento fiscale potrebbe essere differente. Se la CU qualifica la somma come reddito imponibile oppure se il rapporto non riguarda il servizio civile universale, deve verificare il documento con un CAF o un professionista prima di inviare la dichiarazione.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Barbara Weisz