Detrazione spese per trasferimento di ateneo, riconoscimento crediti e corsi singoli

Risposta di Barbara Weisz

29 Maggio 2026 08:51

Mario chiede:

Le spese di trasferimento da un ateneo all’altro sono detraibili? Me le trovo inserite nel 730 precompilato, ma non trovo nulla in normativa. Invece, le spese per il riconoscimento da parte di UniTN dei crediti maturati a UniVR (che non sono state trasmesse al 730) sono detraibili? Infine, le spese per corsi singoli universitari (non legati ad un corso di laurea completo, né utili per l’insegnamento) sono detraibili?

Le spese di trasferimento di ateneo che trova nella precompilata sono detraibili al 19%. Quelle per il riconoscimento dei crediti maturati sono verosimilmente agevolabili come parte del trasferimento ma deve inserirle a mano, così come quelle per i singoli corsi (perché le università non le trasmettono all’Agenzia delle Entrate). Il quadro completo delle detrazioni universitarie nel modello 730 accoglie dunque tutte le casistiche di suo interesse.

Trasferimento tra atenei tra le spese detraibili

La presenza delle spese di trasferimento di ateneo nella dichiarazione precompilata è corretta. La base normativa non emerge direttamente dal testo dell’articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR — che prevede in termini generali la detrazione del 19% per le spese di frequenza universitaria — ma si ricava dalle istruzioni del modello 730 e dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul portale dedicato alla precompilata, che elencano esplicitamente i trasferimenti di ateneo e i passaggi di corso tra le voci ammesse.

La precompilata le contiene perché UniVR ha comunicato queste spese ad AdE, che le ha inserite nel quadro E come oneri detraibili: è comunque opportuno verificare che gli importi corrispondano a quanto effettivamente pagato.

Riconoscimento crediti assimilabile alle spese universitarie

Le spese versate per il riconoscimento dei crediti maturati presso altro ateneo non rientrano tra le voci che le università devono comunicare ad AdE ai fini della precompilata: questo spiega la loro assenza nel modello predisposto dall’Agenzia. Sul piano fiscale, però, si tratta di costi direttamente riconducibili al processo di trasferimento di ateneo, categoria esplicitamente detraibile nelle istruzioni al 730.

Le condizioni per inserirle manualmente nel rigo E8/E10 con il codice 13 dovrebbero quindi essere soddisfatte, a condizione che i pagamenti risultino tracciabili. Prima di procedere, è utile richiedere un documento che specifichi la natura di queste spese nel contesto del trasferimento, da conservare in caso di controllo fiscale.

NB: verifichi prima se l’ateneo di destinazione ha incluso questo importo nell’ammontare complessivo dei contributi di iscrizione comunicati all’Agenzia delle Entrate: non è raro che alcune voci vengano aggregate in un’unica riga.

Singoli corsi universitari sempre detraibili

La detrazione del 19% si applica alla frequenza di corsi singoli universitari indipendentemente dal fatto che siano finalizzati all’ammissione a una laurea magistrale o al conseguimento di crediti per l’insegnamento: le istruzioni al modello 730 e le FAQ dell’Agenzia delle Entrate includono esplicitamente questa voce senza condizioni legate al percorso accademico del contribuente.

Le spese per corsi singoli non compaiono nella precompilata perché le università non sono tenute a comunicare ad AdE i costi relativi a corsi che non portano al rilascio di un titolo di studio. Devono essere inserite manualmente nel rigo E8/E10, codice 13, conservando la ricevuta di iscrizione rilasciata dall’ateneo e la documentazione di pagamento tracciabile.

Tutte le voci universitarie detraibili nel 730/2026

Per completezza, la detrazione IRPEF del 19% sulle spese universitarie comprende:

  • tasse di immatricolazione e iscrizione, anche per gli studenti fuori corso;
  • tasse per gli esami di profitto e per la laurea;
  • rilascio della pergamena;
  • partecipazione ai test di ingresso, anche se non seguita dall’immatricolazione;
  • trasferimenti di ateneo e passaggi di corso;
  • ricongiunzione di carriera, ovvero la riattivazione della carriera accademica dopo almeno due anni consecutivi di interruzione;
  • frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a una laurea magistrale.

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