Se una voce stipendiale é incrementata in base al CCNL é riconosciuta strutturalmente ai fini del calcolo della pensione e del TFS oppure bisogna ricalibrarla per anno solare? Cosa afferma la giurisprudenza del diritto sul lavoro?
La domanda sulla rilevanza delle voci stipendiali incrementate in base al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per il calcolo della pensione e del Trattamento di Fine Servizio (TFS) riguarda principalmente la necessità di ricalcolare annualmente l’importo dello stipendio stesso.
Secondo la giurisprudenza in materia di diritto del lavoro, le voci stipendiali definite “strutturali“, ovvero integrate stabilmente nella retribuzione contrattuale, sono automaticamente incluse nel calcolo della pensione e del TFS, senza bisogno di ricalibrazione annuale. Se un incremento stipendiale è stato reso permanente nel CCNL, come un aumento assorbito nella retribuzione tabellare o nell’elemento perequativo, allora diventa parte della base di calcolo pensionistico e di TFS.
- In caso di voci stipendiali strutturali, queste entrano permanentemente nella retribuzione fissa e non necessitano di aggiornamenti annuali.
- Invece, voci temporanee o accessorie, come straordinari o indennità saltuarie, devono essere calcolate “pro-rata” secondo la loro durata e natura.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29.906/2021, ha chiarito che i rinnovi contrattuali, e l’adeguamento dell’assegno pensionistico che ne deriva, si applicano retroattivamente a tutti i lavoratori, inclusi coloro che sono andati in pensione ma che erano ancora in attività durante il periodo di vigenza del CCNL. Per escluderli, il CCNL deve prevedere esplicitamente una clausola che stabilisca che tali aumenti si applichino solo ai dipendenti ancora in servizio, escludendo i pensionati.
In sintesi, le voci stipendiali incrementate e rese strutturali dal CCNL sono automaticamente riconosciute nel calcolo della pensione e del TFS, senza necessità di ricalcolarle ogni anno. Per voci accessorie o temporanee, si applicano regole di calcolo pro-rata.
Gli aumenti previsti dal CCNL vengono quindi computati ai fini previdenziali e contribuiscono direttamente al calcolo dell’assegno pensionistico per i dipendenti cessati dal servizio durante la vigenza del contratto. Per il TFS, invece, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del servizio, facendo riferimento alle retribuzioni percepite nell’anno di cessazione.
Ad esempio, il rinnovo del CCNL 2022-2024 per i dipendenti della Pubblica Amministrazione prevede l’adeguamento dell’assegno per chi era andato in pensione nel periodo di riferimento contrattuale (quindi, nell’arco del triennio). Tuttavia, in base ad una clausola contrattuale, gli anni 2022 e 2023 sono giù stati coperti dell’IVC (indennità di vacanza contrattuale) e quindi non spettano arretrati, che invece spettano per il 2024. Il TFS, invece, aumenta per il periodo che va dal primo giorno del triennio fino al giorno del pensionamento.
In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un esperto del settore o all’INPS per una verifica accurata della corretta applicazione delle normative e per evitare errori nel calcolo delle prestazioni previdenziali.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Noemi Ricci