Con il voto di fiducia alla Camera sul DL Lavoro (DL 62/2026) cambia la regola sui CCNL scaduti. Se il rinnovo non arriva entro nove mesi dalla scadenza naturale del contratto, le retribuzioni ricevono un adeguamento automatico pari al 50% della variazione dell’IPCA-NEI, a titolo di anticipazione forfettaria. La Commissione Lavoro ha alzato la quota dal 30% al 50% e ha accorciato la soglia da dodici a nove mesi, mentre la retroattività piena degli arretrati dalla scadenza non è entrata nel testo. Il decreto passa ora al Senato, con conversione entro il 29 giugno.
- Adeguamento al 50% dell’IPCA-NEI per i contratti non rinnovati
- Nove mesi di vacanza contrattuale prima dell’anticipo
- Niente arretrati retroattivi dalla scadenza
- Settori stagionali e sanità con regole separate
- Contratti già scaduti, applicazione dal 1° gennaio 2027
- Dal decreto base alla norma approvata, il confronto
- Salario giusto e CCNL rappresentativi
- Dalla Camera al Senato
Adeguamento al 50% dell’IPCA-NEI per i contratti non rinnovati
L’articolo 10 del DL 62/2026 introduce una copertura economica automatica per la fase tra la scadenza del contratto collettivo nazionale e la firma del rinnovo. Nel testo approvato con la fiducia l’adeguamento forfettario delle retribuzioni è pari al 50% della variazione dell’IPCA-NEI, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati, salvo diverse pattuizioni dei contratti collettivi.
La quota sale di venti punti rispetto al decreto originario, che fissava l’anticipo al 30% dell’IPCA. L’importo ha natura di anticipazione forfettaria sull’aumento futuro: non sostituisce gli incrementi del nuovo CCNL e copre solo in parte la perdita di potere d’acquisto durante la vacanza contrattuale.
Nove mesi di vacanza contrattuale prima dell’anticipo
La riformulazione accorcia anche i tempi. L’adeguamento scatta dopo nove mesi dalla scadenza naturale del contratto, e non più dopo dodici come nel testo base. La soglia più breve aumenta la pressione sulle parti sociali a chiudere il rinnovo prima che l’anticipo automatico entri in busta paga.
Il decreto collega al rinnovo anche il contributo di assistenza contrattuale: dopo dodici mesi dalla scadenza il riconoscimento viene meno e torna soltanto con la firma del nuovo accordo, così da spingere alla riapertura del tavolo senza scaricare il costo sul lavoratore.
Niente arretrati retroattivi dalla scadenza
Durante l’esame in Commissione non è entrata la retroattività piena degli arretrati. L’emendamento che proponeva di far decorrere gli aumenti dal giorno successivo alla scadenza del vecchio contratto, restituendo le somme maturate per l’intero periodo di vacanza, non è stato recepito nel testo blindato con la fiducia.
L’adeguamento IPCA-NEI vale quindi come anticipo durante la vacanza contrattuale, mentre la liquidazione del pregresso dipende dalle decorrenze economiche fissate di volta in volta dal singolo rinnovo, secondo l’accordo tra le parti.
Settori stagionali e sanità con regole separate
La disciplina automatica non vale per tutti i comparti. Nei settori a elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, come il turismo, e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, l’importo dell’adeguamento è rimesso alla contrattazione collettiva e non può superare il 50%.
La deroga lascia alle parti sociali un margine più ampio dove ricavi e attività seguono cicli molto variabili, mantenendo lo stesso tetto massimo previsto in via generale.
Contratti già scaduti, applicazione dal 1° gennaio 2027
Il testo distingue i contratti che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto, il 1° maggio 2026, da quelli già scaduti a quella data. Per questi ultimi la nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2027, salvo che nel frattempo intervenga il rinnovo.
Lo slittamento riguarda comparti con molte posizioni in attesa di rinnovo, dal terziario alla vigilanza privata, dove la vacanza si protrae da tempo. L’effetto in busta paga non è quindi immediato per chi ha il CCNL scaduto da prima del decreto.
Dal decreto base alla norma approvata, il confronto
Le modifiche introdotte alla Camera ridisegnano l’articolo 10 rispetto al testo entrato in vigore il 1° maggio:
| profilo | testo base | norma approvata |
|---|---|---|
| soglia temporale | anticipo dopo 12 mesi dalla scadenza | anticipo dopo 9 mesi dalla scadenza |
| quota di adeguamento | 30% della variazione IPCA | 50% della variazione IPCA-NEI |
| arretrati pregressi | rimessi alle decorrenze del rinnovo | nessuna retroattività piena dalla scadenza |
| stagionali e sanità SSN | indicatori della contrattazione | importo alla contrattazione, tetto al 50% |
| CCNL già scaduti al 1° maggio 2026 | applicazione dal 1° gennaio 2027 | applicazione dal 1° gennaio 2027 |
Salario giusto e CCNL rappresentativi
L’intervento sui contratti scaduti si lega al capitolo del salario giusto e degli obblighi CCNL per le imprese. Il decreto àncora l’accesso agli incentivi pubblici al trattamento economico complessivo dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Sullo stesso testo la Camera ha escluso i contratti minori equivalenti dal canale degli incentivi: la fiducia sul salario giusto e sul TEC conferma il riferimento ai soli CCNL più rappresentativi e archivia l’apertura che aveva riacceso lo scontro sui contratti pirata.
Dalla Camera al Senato
Il disegno di legge di conversione del DL 62/2026 è l’A.C. 2911. Dopo il via libera della Camera con il voto di fiducia, il provvedimento passa al Senato, che deve completare la conversione entro il 29 giugno 2026, termine di decadenza del decreto già efficace dal 1° maggio.