I permessi allattamento al padre sono i riposi giornalieri retribuiti che il lavoratore dipendente può utilizzare nel primo anno di vita del figlio, in alternativa alla madre o quando la madre non ha diritto ai riposi perché autonoma, casalinga o impiegata in lavori domestici o a domicilio.
Il diritto dipende dalla condizione della madre e dai congedi che lei utilizza: le ore sono pagate per intero in busta paga e la domanda va presentata online, all’INPS e al datore di lavoro, prima di iniziare.
In sintesi:
- il padre dipendente ha diritto a due ore di riposo al giorno, una sola se l’orario contrattuale è inferiore a sei ore, secondo il messaggio INPS n. 3014 del 27 luglio 2018;
- l’indennità copre l’intera retribuzione delle ore non lavorate ed è anticipata dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 151/2001;
- con madre autonoma i riposi spettano anche durante l’indennità di maternità (circolare INPS n. 140/2019), con madre casalinga senza dover dimostrare impedimenti (circolare INPS n. 118/2009);
- la domanda è solo telematica e si prescrive in un anno, come stabilisce il messaggio INPS n. 3014/2018.
Requisiti dei permessi allattamento al padre
Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri nei quattro casi elencati dall’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001: figli affidati al solo padre, madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale, madre che non è lavoratrice dipendente, morte o grave infermità della madre. Il messaggio INPS n. 3014 del 27 luglio 2018 elenca anche l’abbandono del figlio da parte della madre e richiede un rapporto di lavoro dipendente in corso e l’assicurazione all’INPS per la tutela della maternità e paternità.
La condizione della madre determina da quando e in quali periodi il padre può assentarsi:
| Situazione della madre | Riposi del padre e fonte |
|---|---|
| Lavoratrice dipendente che non si avvale dei riposi | Spettano in alternativa alla madre, dalla fine del suo congedo di maternità: art. 40, lett. b), del D.Lgs. n. 151/2001 e circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003, punto 2 |
| Lavoratrice domestica o a domicilio | Spettano, perché la madre non ha diritto ai riposi: messaggio INPS n. 3014 del 27 luglio 2018 |
| Lavoratrice autonoma, parasubordinata o libera professionista | Spettano dalla nascita del figlio, anche durante l’indennità di maternità della madre: art. 40, lett. c), del D.Lgs. n. 151/2001 e circolare INPS n. 140 del 18 novembre 2019 |
| Casalinga | Spettano senza obbligo di provare l’impossibilità della madre di accudire il figlio: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4293 del 9 settembre 2008, e circolare INPS n. 118 del 25 novembre 2009 |
| Deceduta, gravemente inferma o che ha abbandonato il figlio | Spettano: art. 40, lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 e, per l’abbandono, messaggio INPS n. 3014 del 27 luglio 2018 |
| Figli affidati in via esclusiva al padre | Spettano: art. 40, lett. a), del D.Lgs. n. 151/2001 |
Il caso della madre autonoma è cambiato con la sentenza della Cassazione n. 22177 del 12 settembre 2018. Fino ad allora l’INPS rinviava i riposi del padre al giorno successivo alla fine del trattamento economico di maternità della madre; oggi i riposi giornalieri del padre durante la maternità della madre autonoma sono ammessi dalla circolare INPS n. 140 del 18 novembre 2019 per artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, imprenditrici agricole, parasubordinate e libere professioniste.
Per la madre casalinga la circolare INPS n. 118/2009 ha superato le condizioni della circolare n. 112/2009, che chiedeva di documentare gli impegni che la distoglievano dalla cura del neonato, in linea con la lettera circolare del Ministero del Lavoro C/2009 del 16 novembre 2009 (prot. n. 19605).
Con la madre lavoratrice dipendente il padre subentra solo se lei non utilizza i riposi: la rinuncia della madre ai riposi per allattamento è una sua facoltà e, secondo l’interpello del Ministero del Lavoro n. 23/2015, non espone il datore di lavoro a sanzioni. Il padre può utilizzare i riposi anche quando la madre è in congedo di maternità o parentale per un altro figlio.
Durata dei riposi giornalieri e parto plurimo
I riposi del padre hanno la stessa durata di quelli della madre e si calcolano sull’orario contrattuale giornaliero. Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e comportano il diritto di uscire dall’azienda.
| Situazione | Riposi spettanti |
|---|---|
| Orario contrattuale pari o superiore a sei ore | Due ore al giorno, cumulabili in un’unica uscita: art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 e messaggio INPS n. 3014 del 27 luglio 2018 |
| Orario contrattuale inferiore a sei ore | Un’ora al giorno: art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 e messaggio INPS n. 3014 del 27 luglio 2018 |
| Asilo nido o struttura del datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze | Riposi ridotti della metà: messaggio INPS n. 3014 del 27 luglio 2018 |
| Parto, adozione o affidamento plurimi | Riposi raddoppiati, con ore aggiuntive fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità o parentale della madre: art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001 e messaggio INPS n. 3014 del 27 luglio 2018; ore aggiuntive escluse con madre autonoma ai sensi della circolare INPS n. 140 del 18 novembre 2019 |
I riposi spettano fino al compimento del primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino al primo anno dall’ingresso del minore in famiglia, come precisa il messaggio n. 3014/2018.
Indennità al 100% e contributi figurativi
Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 151/2001 le ore di riposo danno diritto a un’indennità a carico dell’INPS pari all’intera retribuzione: la anticipa il datore di lavoro in busta paga e la recupera a conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, salvo i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS.
Le ore sono coperte da contribuzione figurativa, utile ai fini della pensione. Per i dipendenti pubblici privi di assicurazione INPS per la maternità il conguaglio non opera e il trattamento economico è erogato dall’amministrazione secondo il proprio ordinamento.
Casi di esclusione: congedi della madre e congedo a ore
Il padre perde il diritto ai riposi nei casi di esclusione fissati dalle circolari INPS n. 8 del 17 gennaio 2003 e n. 140 del 18 novembre 2019 e dall’art. 32, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 151/2001:
- nei giorni in cui la madre lavoratrice dipendente è in congedo di maternità o parentale per lo stesso figlio;
- quando la madre dipendente non usa i riposi perché assente per cause che sospendono il rapporto di lavoro, come aspettative, permessi non retribuiti e pause dei part-time verticali settimanali, mensili o annuali;
- nei giorni in cui la madre lavoratrice autonoma fruisce del congedo parentale;
- nei giorni in cui lo stesso padre utilizza il congedo parentale su base oraria, che non si cumula con i riposi anche se richiesti per figli diversi (circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015 e messaggio INPS n. 6704/2015);
- dal compimento del primo anno di vita del figlio.
La regola non è simmetrica: la madre lavoratrice dipendente conserva i propri riposi anche mentre il padre è in congedo parentale, come conferma la circolare n. 8/2003.
Domanda e documentazione per i riposi del padre
La domanda del padre si presenta esclusivamente online, sia all’INPS sia al datore di lavoro, prima dell’inizio dei riposi, tramite il portale dell’Istituto, un patronato o il Contact Center. Il termine di prescrizione è di un anno, la stessa durata prevista per la prescrizione delle indennità di maternità e paternità.
Domande e pratiche dei riposi si consultano nel servizio «Domande di maternità e paternità», sezione «Le tue domande e pratiche», attivata dal messaggio INPS n. 2409 del 31 luglio 2025 per la consultazione delle domande di maternità e paternità. L’Istituto definisce la pratica entro 55 giorni, come indica la scheda INPS del servizio «Indennità per riposi giornalieri per padri e madri dipendenti».
Alla domanda vanno allegati in ogni caso il certificato di nascita, o la dichiarazione sostitutiva, da cui risultino paternità e maternità e l’impegno a comunicare eventuali variazioni; gli altri documenti dipendono dal caso:
| Caso | Documenti da allegare |
|---|---|
| Figli affidati al solo padre | Provvedimento formale da cui risulti l’affidamento esclusivo del bambino al padre |
| Morte della madre | Certificazione o dichiarazione sostitutiva di morte della madre |
| Grave infermità della madre | Certificazione sanitaria, da presentare in originale allo sportello o per raccomandata: messaggio INPS n. 3014 del 27 luglio 2018 e art. 49 del DPR n. 445/2000 |
| Madre lavoratrice dipendente che non si avvale dei riposi, anche in caso di parto plurimo | Dichiarazione della madre di non fruizione delle ore di riposo, confermata dal suo datore di lavoro, e impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni |
| Madre lavoratrice non dipendente o casalinga | Dichiarazione della madre sulla propria attività di lavoro non dipendente o sulla condizione di casalinga e impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni |