Comunicazione al via per i pensionati e i titolari di prestazioni previdenziali che vogliono modificare l’aliquota IRPEF applicata o che rinunciano alle detrazioni non spettanti: la scelta si effettua online sul sito INPS e la procedura è disponibile dal 15 ottobre 2025 per il periodo d’imposta 2026.
L’adempimento riguarda coloro che ricadono nello scaglione di reddito più elevato e/o ai quali non spettano (in misura totale o parziale) le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del DPR 917/1986 (il TUIR), motivo per cui sono tenuti a comunicarlo all’INPS.
Gestione IRPEF con INPS sostituto d’imposta
L’opzione si esercita annualmente e permette ai contribuenti che hanno l’INPS come sostituto d’imposta (pensionati e titolari di altre prestazioni previdenziali) di evitare trattenute mensili e conguagli di fine anno, comunicando subito quale aliquota vogliono che si applichi loro (la più alta se sanno di avere altri redditi oltre a quelli INPS) o rinunciando a detrazioni che non saranno fruibili per mancato superamento per incapienza.
- Chi ha un reddito maggiore di quanto è a conoscenza dell’INPS (perchè ha altre entrate), può chiedere l’applicazione dell’aliquota IRPEF più alta per evitare conguagli a fine anno.
- Allo stesso modo, anche chi si trova sotto soglia no tax area (8.500 euro), per evitare trattenute nel cedolino pensione, può richiedere all’INPS la rinuncia alle detrazioni di fine anno, a cui comunque non potrà accedere per incapienza fiscale.
Scaglioni e aliquote IRPEF dopo la riforma
Ricordiamo che con la riforma IRPEF – che ha ridotto gli scaglioni a tre e modificato le aliquote – è cambiata la tassazione sui redditi da pensione e l’applicazione delle detrazioni nel cedolino pensione, innalzando anche la soglia della no tax area, adesso fissata a 8.500 euro lordi annui. Inoltre, il calcolo dell’imposta dovuta viene effettuato in anticipo sul presunto reddito annuo, con tassazione spalmata su 13 mensilità.
Dunque, dal 15 ottobre i pensionati che nel prossimo anno d’imposta sanno già che non avranno diritto (anche solo in misura parziale) alle detrazioni da lavoro dipendente, possono presentare richiesta di rinuncia all’INPS.
Scelta aliquota o rinuncia detrazioni
Le richieste possono essere inoltrate compilando la dichiarazione apposita, accessibile dal servizio: “Detrazioni fiscali – Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.
Le istruzioni da seguire sono quelle già fornite a suo tempo dall’istituto previdenziale con il Messaggio n. 3458/2024 ricordando che si tratta di un adempimento da effettuare ogni anno e che riguarda tutti i titolari di prestazioni previdenziali che prevedono l’INPS come sostituto d’imposta.
In assenza di comunicazione, l’Istituto applica le aliquote per gli scaglioni di reddito corrispondenti a quanto erogato e riconosce le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR, effettuando poi i conguagli fiscali sulla base della pensione o prestazione versata.
Gli altri dati da comunicare
Utilizzando lo stesso servizio, si possono comunicare anche i dati sui figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento (in questo caso il 2026) e l’erogazione in corso dell’Assegno Unico Universale (AUU) ai fini della corretta elaborazione della Certificazione Unica 2026 e dell’attribuzione delle spese agevolabili nella dichiarazione precompilata.
A tal fine l’INPS ricorda le disposizioni di legge riportate dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025, in relazione ai benefici fiscali previsti dal comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR
I figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale (AUU) o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR.