La detrazione per figli a carico non spetta al lavoratore extracomunitario

Risposta di Barbara Weisz

20 Luglio 2026 08:28

Arjan chiede:

Sono albanese e vivo in Italia. Posso considerare i miei figli fiscalmente a carico anche se vivono in Albania?

La detrazione per figli a carico non le spetta. Dal periodo d’imposta 2025 il comma 2-bis dell’articolo 12 del TUIR, introdotto dall’articolo 1, comma 11, lettera b), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (la Manovra 2025), dispone che le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero. L’Albania è un paese candidato, con i negoziati di adesione aperti dal luglio 2022 e la conferenza intergovernativa dello scorso 26 maggio, ma ancora non appartiene né all’Unione né allo Spazio economico europeo. Finché i suoi figli vivono in Albania, quindi, l’agevolazione non le spetta.

Chi perde la detrazione per i familiari all’estero

L’esclusione scatta quando si sommano due condizioni: la cittadinanza extra-UE o extra-SEE del contribuente e la residenza all’estero del familiare. Chi ha cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o di Islanda, Liechtenstein e Norvegia continua a detrarre coniuge e figli anche se vivono fuori dall’Italia.

Fino al 2024 la detrazione era accessibile anche ai lavoratori extracomunitari, che documentavano il carico familiare con certificazione consolare tradotta: quella possibilità è stata cancellata dalle nuove regole sulle detrazioni per familiari a carico in vigore dal 1° gennaio 2025.

Limiti di età e di reddito per i figli a carico

La detrazione per figli, pari a un massimo di 950 euro ciascuno, spetta per i figli di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30, come prevede l’articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR. Sopra i 30 anni l’agevolazione permane solo per i figli con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite anagrafico. Sotto i 21 anni la detrazione non spetta a nessun contribuente, perché è sostituita dall’Assegno Unico e Universale.

Il requisito di reddito segue una doppia soglia, riferita al reddito complessivo del figlio al lordo degli oneri deducibili:

  • 2.840,51 euro per la generalità dei familiari a carico, figli compresi;
  • 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Le condizioni per il diritto alla detrazione

Il divieto non è legato alla sua persona bensì alla combinazione fra la sua cittadinanza e il luogo in cui vivono i figli. Sono tre le situazioni in cui il diritto alla detrazione torna a configurarsi:

  • il trasferimento della residenza dei figli in Italia, perché il comma 2-bis colpisce soltanto i familiari residenti all’estero e non incide sui figli che vivono nel territorio dello Stato;
  • l’acquisizione della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea, anche in aggiunta a quella albanese, dato che la norma guarda alla cittadinanza posseduta e non a quella esclusiva;
  • l’ingresso dell’Albania nell’Unione europea, che collocherebbe i cittadini albanesi nella platea tutelata dal comma 2-bis.

Posizione fiscale con figli residenti in Albania

Nella sua situazione la detrazione IRPEF non spetta per nessuno dei figli, indipendentemente dalla loro età e dal loro reddito, perché la cittadinanza albanese unita alla residenza estera dei figli integra esattamente la fattispecie esclusa dal comma 2-bis. L’eventuale carico documentale che aveva predisposto negli anni passati, dalla certificazione consolare al codice fiscale attribuito ai figli, non le consente di recuperare l’agevolazione per il 2025 e per gli anni successivi. Se invece i suoi figli si trasferissero in Italia, tornerebbero a valere le regole ordinarie sull’età e sul limite di reddito.

Le spese per i figli e il Prospetto del 730

La perdita della detrazione per carichi di famiglia non cancella la qualifica di familiare fiscalmente a carico. Il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, riscritto dal D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, considera familiari a carico i figli che rispettano il limite di reddito del comma 2 anche quando non spetta una detrazione per carichi di famiglia. Su questa base l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 243/2025, ha ammesso le detrazioni per oneri e spese dell’articolo 15, comma 2, in favore dei genitori di figli che hanno compiuto 30 anni. Per il suo caso l’Agenzia non ha ancora fornito un chiarimento puntuale, e la valutazione va condotta con il suo intermediario prima dell’invio della dichiarazione.

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