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Licenziamenti, stretta contro le delocalizzazioni

di Anna Fabi

28 Dicembre 2021 09:00

Le aziende che chiudono uno stabilimento o sede in Italia devono comunicare i licenziamenti con 90 giorni di anticipo e disporre di un piano di rioccupazione.

E’ sostanzialmente una norma anti delocalizzazioni quella inserita in Manovra, con preavviso di almeno tre mesi per le imprese che intendono procedere a licenziamenti collettivi per chiudere uno stabilimento in Italia: nuova procedura, obblighi comunicativi e piani di ricollocazione dei lavoratori.

La novità in Legge di Bilancio 2022 si applica ai datori di lavoro con almeno 250 dipendenti che intendono «procedere alla chiusura di una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o reparto autonomo in Italia, con cessazione definitiva della relativa attività. Vediamo come funziona.

La comunicazione dei licenziamenti

Obbligatori dare comunicazione scritta dell’intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle Regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

La comunicazione è effettuata almeno novanta giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamento, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura.

I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.

Il piano salvaguardia occupazionale

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra, il datore di lavoro deve poi elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e presentarlo a rappresentanze sindacali, regioni interessate, ministero del Lavoro, ministero dello Sviluppo economico, ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a 12 mesi e indica:

  • le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all’esodo;
  • le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
  • le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività, anche mediante cessione dell’azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
  • gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;
  • i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

Il piano viene discusso entro trenta giorni con le rappresentanze sindacali, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, dei ministeri e dell’ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l’impegno di realizzare le azioni nei tempi e con le modalità programmate.

Attenzione: prima della conclusione dell’esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo, né licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Sintesi della nuova procedura di licenziamento

In pratica, viene prevista una nuova procedura per le imprese medio grandi o grandi, sopra i 250 dipendenti, quando vogliono chiudere un’attività in Italia. iI passaggi fondamentali:

  • comunicazione a sindacati e istituzioni, almeno 90 giorni prima dei licenziamenti;
  • entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, presentare un piano per limitare le ricadute occupazionali;
  • entro i successivi 30 giorni il piano viene firmato e applicato.