Accompagnamento per invalidi in RSA convenzionate

Risposta di Barbara Weisz

15 Maggio 2026 08:28

Angie chiede:

Mia madre è divenuta residente di una RSA convenzionata con la USL. L’indennità di accompagnamento INPS decade?

L’indennità di accompagnamento INPS non decade automaticamente per effetto del ricovero in RSA convenzionata con la USL. La sospensione scatta quando il ricovero è interamente gratuito, cioè totalmente a carico di un ente pubblico, sebbene siano previste alcune eccezioni (più sotto illustrate). Se la famiglia paga almeno la quota della retta, l’INPS non considera il ricovero gratuito e la prestazione continua a essere erogata.

Indennità sospesa con ricovero a carico dello Stato

La Legge 18/1980 esclude dall’indennità di accompagnamento le persone ricoverate gratuitamente in istituto. Per ricovero gratuito si intende quello con retta o mantenimento interamente a carico di un ente pubblico. I contributi versati da privati per ottenere trattamenti aggiuntivi rispetto allo standard non alterano la natura gratuita del ricovero. Il ricovero ospedaliero segue la medesima regola: se superiore a 29 giorni ininterrotti e totalmente a spese dello Stato, l’erogazione viene sospesa. Il day hospital non costituisce ricovero ai fini della sospensione.

RSA convenzionata e quota retta a carico familiare

Nel modello tipico di accesso convenzionato a una RSA, il Servizio Sanitario Nazionale copre la quota sanitaria della retta, mentre la quota alberghiera è a carico dell’ospite o dei suoi familiari.

Il Messaggio INPS 18291/2011 chiarisce che questa compartecipazione esclude il ricovero dalla definizione di ricovero gratuito. Con spese ripartite tra SSN e famiglia, l’indennità di accompagnamento non viene sospesa, indipendentemente dalla durata della permanenza in struttura.

Retta gratuita con sospensione indennità

Se la quota dell’ospite è coperta integralmente da un’amministrazione pubblica — ad esempio da un Comune tramite integrazione della retta — l’INPS qualifica il ricovero come ricovero gratuito. In questo caso l’indennità viene sospesa a partire dal trentesimo giorno di ricovero. La sospensione ha carattere temporaneo: la prestazione riprende non appena cessa la condizione di ricovero totalmente gratuito.

Procedura per il ricovero indennizzato

Anche in presenza di ricovero totalmente gratuito, l’INPS riconosce il mantenimento del diritto all’indennità quando l’assistenza fornita dalla struttura non copre tutti i bisogni quotidiani del ricoverato. Il Messaggio 3347/2023, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale, stabilisce che la prestazione è mantenuta qualora risulti necessaria la presenza continua di un familiare o di un infermiere privato per garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, per tutti gli atti della vita quotidiana.

Per attivare questa tutela, l’assistito o un suo familiare deve inviare all’INPS la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante che l’assistenza erogata non esaurisce le forme di cura di cui il paziente necessita. Non è necessario allegare certificati medici relativi alle specifiche patologie. La procedura si avvia nell’area riservata del portale INPS: «Sostegni, Sussidi e Indennità» → «Per disabili/invalidi/inabili» → «Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati».

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Risposta di Barbara Weisz