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Requisiti pensione 2027 e 2028, le tabelle INPS e le finestre di decorrenza caso per caso

di Anna Fabi

22 Luglio 2026 17:56

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Vecchiaia, anticipata, contributiva, precoci, gravosi e usuranti nelle tabelle della Circolare INPS 28/2026, con le finestre che rinviano la prima rata

Dal 1° gennaio 2027 cambia l’età per andare in pensione e chi programma l’uscita lavora ormai su numeri definiti: con la Circolare n. 28/2026 l’INPS ha reso ufficiali i nuovi requisiti del biennio 2027-2028, primo adeguamento alla speranza di vita dopo otto anni di blocco. L’incremento complessivo vale tre mesi, distribuiti su due scaglioni. La Manovra 2026 (Legge n. 199/2025) ha confermato l’esenzione per i lavori gravosi e usuranti e ha escluso dal beneficio i titolari di APE Sociale. Sulla data in cui arriva il primo assegno incidono poi le finestre di decorrenza, che per una parte del pubblico impiego si allungano fino a nove mesi.

Per stimare importo e data effettiva di uscita, scatti e finestra compresi, il simulatore del calcolo pensione aggiornato al 2026 restituisce il risultato sul singolo profilo contributivo.

In sintesi:

  • l’incremento complessivo vale tre mesi, applicati per un mese dal 1° gennaio 2027 e per l’intero importo dal 1° gennaio 2028 (art. 1, comma 185, Legge n. 199/2025);
  • la pensione di vecchiaia richiede 67 anni e 1 mese nel 2027 e 67 anni e 3 mesi nel 2028, con 20 anni di contributi (Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026);
  • l’esenzione dagli scatti per gravosi e usuranti con almeno 30 anni di contributi vale fino al 31 dicembre 2028 (art. 1, commi 186 e 187, Legge n. 199/2025);
  • chi al momento del pensionamento gode di APE Sociale subisce comunque l’adeguamento (art. 1, comma 190, Legge n. 199/2025);
  • la finestra della pensione anticipata è di tre mesi e sale a sette mesi per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2027, a nove dal 1° gennaio 2028, per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG.

Adeguamento alla speranza di vita 2027 e 2028, il meccanismo

L’adeguamento alla speranza di vita del biennio 2027-2028 vale tre mesi complessivi, applicati con un mese dal 1° gennaio 2027 e per intero dal 1° gennaio 2028. Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, introdotto dalla riforma Fornero del 2011, lega i requisiti pensionistici all’evoluzione della vita media certificata dall’ISTAT. Il decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025 ha quantificato l’incremento in tre mesi; l’art. 1, comma 185, della Legge n. 199/2025 lo ha poi diluito su due anni. È il primo adeguamento dal 2019.

Gli scatti non intervengono sulle finestre di decorrenza, secondo elemento che determina la data di uscita e che segue regole distinte per pensione di vecchiaia, pensione anticipata e gestioni del pubblico impiego.

Pensione di vecchiaia 2027 e 2028, i nuovi requisiti anagrafici

La pensione di vecchiaia ordinaria richiede 67 anni e 1 mese nel 2027 e 67 anni e 3 mesi nel 2028, con un’anzianità contributiva minima di 20 anni che non cambia. Si modifica quindi il solo requisito anagrafico:

Anno Età richiesta
2026 67 anni
2027 67 anni e 1 mese
2028 67 anni e 3 mesi

Per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 che non raggiungono i 20 anni di contribuzione, la pensione di vecchiaia contributiva richiede almeno 5 anni di contributi effettivi e un requisito anagrafico più elevato:

Anno Età richiesta
2027 71 anni e 1 mese
2028 71 anni e 3 mesi

Pensione anticipata ordinaria 2027 e 2028, i contributi richiesti

La pensione anticipata ordinaria dal 2027 richiede 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, con salita a 43 anni e 1 mese e a 42 anni e 1 mese dal 2028. Non è previsto alcun requisito anagrafico: contano l’anzianità contributiva e la finestra di tre mesi. I valori di riferimento nel 2026 sono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Pensione anticipata contributiva 2027 e 2028, età e soglie di importo

Per i contributivi puri (primo accredito dal 1° gennaio 1996) la pensione anticipata richiede 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva dal 2027, con adeguamento di entrambi i requisiti. Vale inoltre la soglia minima dell’assegno, differenziata per situazione familiare.

Dal 1° gennaio 2027

Requisito Valore richiesto
Età minima 64 anni e 1 mese
Contribuzione effettiva minima 20 anni e 1 mese
Importo soglia (caso generale) 3 volte l’assegno sociale
Importo soglia (donne con 1 figlio) 2,8 volte l’assegno sociale
Importo soglia (donne con 2 o più figli) 2,6 volte l’assegno sociale

Dal 1° gennaio 2028

Requisito Valore richiesto
Età minima 64 anni e 3 mesi
Contribuzione effettiva minima 20 anni e 3 mesi
Importo soglia (caso generale) 3 volte l’assegno sociale
Importo soglia (donne con 1 figlio) 2,8 volte l’assegno sociale
Importo soglia (donne con 2 o più figli) 2,6 volte l’assegno sociale

Pensione precoci 2027 e 2028, Quota 41 e categorie tutelate

Per i lavoratori precoci — chi ha almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima dei 19 anni — l’adeguamento si applica in modo differenziato. I precoci addetti a mansioni gravose o usuranti (art. 1, comma 199, lettera d, della Legge n. 232/2016) mantengono il requisito fermo a 41 anni per tutto il biennio, per effetto della deroga dell’art. 1, comma 188, della Legge n. 199/2025. Per le altre categorie tutelate (disoccupati, caregiver, invalidi ≥74%) il requisito sale a 41 anni e 1 mese nel 2027 e a 41 anni e 3 mesi nel 2028.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata all’INPS entro il 1° marzo di ogni anno; le istanze successive a tale data sono esaminate solo in presenza di risorse finanziarie residue.

Deroghe 2027-2028, pensione lavori gravosi a 66 anni e 7 mesi

I lavoratori addetti a mansioni gravose (Allegato B alla Legge n. 205/2017) godono di una doppia esenzione dagli scatti: erano già esclusi dall’adeguamento 2019 (+5 mesi) e lo sono anche dagli incrementi 2027-2028, in base all’art. 1, commi 186 e 187, della Legge n. 199/2025. Per chi ha svolto l’attività gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, il requisito di vecchiaia si ferma a 66 anni e 7 mesi fino a tutto il 2028, sei mesi in meno rispetto ai 67 anni richiesti alla generalità dei lavoratori. Per chi invece ha svolto l’attività gravosa per almeno 6 anni negli ultimi 7, la pensione di vecchiaia scatta a 67 anni con almeno 30 anni di contributi.

Per la pensione anticipata, entrambe le fasce mantengono il requisito invariato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne per tutto il biennio.

Le 15 categorie ammesse alle mansioni gravose che danno diritto all’esenzione dagli scatti sono:

  • gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • i conduttori di gru o macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • gli infermieri e le ostetriche in turni;
  • gli insegnanti di asilo nido e scuola dell’infanzia;
  • il personale addetto allo spostamento merci e i facchini;
  • gli operatori ecologici e gli addetti ai servizi di pulizia;
  • gli operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • i pescatori della pesca costiera, in acque interne e in alto mare;
  • i lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e gli addetti al vetro ad alte temperature;
  • i lavoratori in spazi confinati;
  • i badanti e gli assistenti familiari;
  • gli addetti ai magazzini e gli spedizionieri;
  • i conciatori di pelli e cuoio;
  • i lavoratori dell’industria della ceramica e del cristallo;
  • i pittori e i decoratori.

Pensione usuranti 2027 e 2028, quote per fascia e domanda di riconoscimento

Per i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti (Dlgs 67/2011) il pensionamento avviene con il sistema delle quote e non subisce gli scatti 2027-2028, con 35 anni di contribuzione come soglia minima. L’accesso richiede anche lo svolgimento delle mansioni per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività oppure per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Lavoratori dipendenti

Categoria Età minima / Quota
Usuranti, catena montaggio, trasporto collettivo, notturni ≥78 giorni/anno 61 anni e 7 mesi — Quota 97,6
Notturni da 72 a 77 giorni/anno 62 anni e 7 mesi — Quota 98,6
Notturni da 64 a 71 giorni/anno 63 anni e 7 mesi — Quota 99,6

Lavoratori autonomi

Categoria Età minima / Quota
Usuranti, catena montaggio, trasporto collettivo, notturni ≥78 giorni/anno 62 anni e 7 mesi — Quota 98,6
Notturni da 72 a 77 giorni/anno 63 anni e 7 mesi — Quota 99,6
Notturni da 64 a 71 giorni/anno 64 anni e 7 mesi — Quota 100,6

Le mansioni usuranti ammesse alla deroga comprendono:

  • i lavori in galleria, cava o miniera, le attività in cassoni ad aria compressa, i lavori dei palombari, le attività ad alte temperature, la lavorazione del vetro cavo, i lavori in spazi ristretti e l’asportazione dell’amianto;
  • i lavoratori notturni e turnisti che prestano attività per almeno 6 ore nel periodo notturno (tra mezzanotte e le cinque) per un minimo di 64 giorni l’anno, oppure per almeno 3 ore nello stesso intervallo per l’intero anno lavorativo;
  • gli addetti alla catena di montaggio impegnati in linee produttive in serie con ritmi determinati da macchine o sistemi di trasporto;
  • i conducenti di veicoli con capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il beneficio non è automatico. La domanda di riconoscimento, con modulo AP45 e documentazione della Tabella A del DM 20 settembre 2011, va presentata entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti, quindi entro il 1° maggio 2026 per chi perfeziona il diritto nel 2027 (Messaggio INPS n. 1188 del 2 aprile 2026). L’invio tardivo differisce la decorrenza di un mese fino a trenta giorni di ritardo, di due mesi oltre un mese e fino a tre, di tre mesi oltre i tre mesi.

Finestre di decorrenza 2027 e 2028, quando arriva la prima rata

La data di maturazione dei requisiti non coincide con quella del primo assegno: la pensione anticipata sconta una finestra di tre mesi, mentre la pensione di vecchiaia liquidata dall’Assicurazione Generale Obbligatoria e dalla Gestione separata decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti, senza attesa aggiuntiva.

Trattamento Decorrenza
Vecchiaia AGO e Gestione separata primo giorno del mese successivo
Anticipata ordinaria e contributiva 3 mesi dalla maturazione
Anticipata CPDEL, CPS, CPI, CPUG con requisiti entro il 31 dicembre 2027 7 mesi dalla maturazione
Anticipata CPDEL, CPS, CPI, CPUG con requisiti dal 1° gennaio 2028 9 mesi dalla maturazione

Il differenziale è rilevante nella pianificazione dell’uscita: un dipendente di ente locale iscritto alla CPDEL che perfeziona il requisito contributivo a marzo 2027 attende sette mesi prima della prima rata, quattro in più rispetto a un lavoratore del settore privato con identica data di maturazione; chi matura dal 1° gennaio 2028 attende nove mesi, sei in più. I differimenti allungati non si applicano nei casi di accesso con cumulo dei periodi assicurativi. Per il comparto scuola e AFAM vale invece la decorrenza fissa al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti.

Sul pubblico impiego l’allungamento delle finestre si somma alla revisione delle aliquote di rendimento disposta dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) per gli iscritti alle stesse gestioni, con effetti più marcati sulle carriere miste fra sistema retributivo e contributivo.

Pensione in totalizzazione 2027 e 2028

Chi accede alla pensione tramite il regime di totalizzazione dei periodi assicurativi (Dlgs 42/2006), sommando contributi versati in diverse gestioni INPS o Casse professionali, applica requisiti adeguati alla speranza di vita in misura autonoma rispetto all’AGO:

Tipologia e anno Requisito
Vecchiaia — 2027 66 anni e 1 mese
Vecchiaia — 2028 66 anni e 3 mesi
Anzianità — 2027 41 anni e 1 mese
Anzianità — 2028 41 anni e 3 mesi

APE Sociale senza esonero dagli scatti nel biennio 2027-2028

Chi al momento del pensionamento è titolare di APE Sociale non accede all’esonero dagli scatti sulla speranza di vita, anche svolgendo un’attività gravosa che darebbe altrimenti diritto alla deroga. Lo stabilisce l’articolo 1, comma 190, della Legge di Bilancio 2026, richiamato dalla Circolare INPS n. 28/2026: per questa platea l’incremento dei requisiti si applica per intero, con un mese in più già per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel 2027.