Dal 21 luglio le imprese che hanno ricevuto esito positivo sulla comunicazione preventiva possono trasmettere al GSE la comunicazione di conferma dell’investimento per l’Iperammortamento 2026. Il decreto direttoriale annunciato dal MIMIT con il comunicato del 20 luglio 2026 apre la seconda delle cinque comunicazioni previste dal Nuovo Piano Transizione 5.0, la misura da 9,8 miliardi di euro che sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 con una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili da IRES e IRPEF. Sono agevolati gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
In sintesi, la seconda fase della procedura prevede:
- l’apertura della comunicazione di conferma dal 21 luglio 2026 sulla piattaforma GSE, annunciata dal MIMIT con il comunicato stampa del 20 luglio 2026;
- l’attestazione del pagamento dell’ultima quota di acconto utile a raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato;
- l’indicazione degli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all’agevolazione;
- il divieto di indicare beni diversi o importi superiori rispetto alla comunicazione preventiva;
- il termine di 60 giorni dall’esito positivo del GSE fissato dall’articolo 3 del Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026.
- Chi può accedere all’iperammortamento 2026
- I beni agevolabili negli Allegati IV e V
- Aliquote e scaglioni annuali
- Comunicazioni GSE, dalla prenotazione alla conferma
- Scadenze delle cinque comunicazioni al GSE
- Documentazione con perizia e certificazione contabile
- Fruizione della maggiorazione e cumulo
- Cause di decadenza e recupero
Chi può accedere all’iperammortamento 2026
L’agevolazione prevista dalla Manovra 2026 è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa, senza distinzioni legate a forma giuridica, settore economico o dimensione, che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia. L’accesso richiede il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o coinvolte nelle procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019, e da altre leggi speciali. L’esclusione riguarda anche i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
I beni agevolabili negli Allegati IV e V
L’agevolazione riguarda due categorie di investimento. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati negli Allegati IV e V della Legge 199/2025, che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda comprende i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio.
La clausola che limitava l’accesso ai soli beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stata soppressa dall’articolo 7 del D.L. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026. La soppressione del vincolo Made in Europe non riguarda i moduli fotovoltaici, per i quali continuano ad applicarsi le categorie e i requisiti previsti dalla normativa dedicata.
Per i beni immateriali, possono beneficiare dell’iperammortamento i software acquisiti come beni ammortizzabili, compresi nell’Allegato V alla Legge 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale. I canoni relativi a software cloud, SaaS e modelli as-a-service sono invece esclusi dalla disciplina vigente, secondo il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026. Il Governo, nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05448, ha confermato che MIMIT e MEF stanno valutando una modifica normativa per ammetterli; fino all’approvazione del correttivo, tali costi non possono essere inseriti tra quelli agevolabili.
Il completamento degli investimenti coincide, per i beni degli Allegati IV e V, con la data di effettuazione individuata dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Per gli acquisti ordinari rilevano in via generale la consegna o la spedizione, mentre appalti, leasing e realizzazioni in economia seguono i rispettivi criteri fiscali. Gli investimenti completati nel 2026 possono comprendere anche ordini effettuati nel 2025.
Aliquote e scaglioni annuali
La maggiorazione è calcolata sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità:
- la maggiorazione è pari al 180% sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- la maggiorazione è pari al 100% sulla quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;
- la maggiorazione è pari al 50% sulla quota compresa tra 10 milioni e 20 milioni di euro.
Oltre i 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione. Gli scaglioni si applicano agli investimenti completati in ciascun anno e si azzerano all’inizio di ogni esercizio. L’agevolazione distribuisce la riduzione del carico fiscale lungo il piano di ammortamento del bene.
In presenza di una perdita fiscale, la deduzione maggiorata concorre alla formazione della perdita e segue le regole ordinarie di riporto previste dal TUIR. Questo meccanismo distingue l’iperammortamento dai precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, utilizzabili anche in assenza di reddito imponibile.
Comunicazioni GSE, dalla prenotazione alla conferma
La piattaforma GSE gestisce oggi le prime due fasi della procedura: la comunicazione preventiva, aperta dalle ore 12 del 12 giugno 2026 con il Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026, e la comunicazione di conferma, disponibile dal 21 luglio 2026. L’invio avviene attraverso l’Area Clienti del sito GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici.
La procedura prevista dall’articolo 3 del Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali:
- la comunicazione preventiva indica, per ciascuna struttura produttiva, i dati identificativi dell’impresa, la tipologia e l’ammontare degli investimenti, la data prevista di interconnessione e, per i beni energetici, la data prevista di entrata in funzione;
- la comunicazione di conferma va inviata entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE e attesta il pagamento dell’ultima quota necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, insieme agli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili;
- la comunicazione di completamento segue l’interconnessione dei beni e va trasmessa entro il 15 novembre 2028, insieme alle attestazioni relative alla perizia tecnica asseverata e alla certificazione contabile.
La conferma non può riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva. Sul sito del GSE sono disponibili il modello della comunicazione, le istruzioni e la guida aggiornata alla piattaforma NPTR5.
Per i beni in leasing finanziario, il requisito del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto e con l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente. Il GSE comunica l’esito entro dieci giorni dalla ricevuta di invio oppure richiede integrazioni da trasmettere entro i dieci giorni successivi.
Alle tre fasi si aggiungono due comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa. Dalla prima prenotazione e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa invia entro il 20 gennaio di ciascun anno i dati sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo; entro il 30 giugno trasmette il piano di ammortamento con le quote dell’incentivo imputate ai singoli esercizi.
Scadenze delle cinque comunicazioni al GSE
Ciascuna delle cinque comunicazioni ha un termine autonomo e la mancata trasmissione di una sola di esse impedisce il perfezionamento della procedura. Il prospetto riepiloga i termini di ogni adempimento.
| Adempimento | Termine |
|---|---|
| Comunicazione preventiva | prima dell’avvio dell’investimento, piattaforma aperta dal 12 giugno 2026 |
| Comunicazione di conferma | entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, piattaforma aperta dal 21 luglio 2026 |
| Comunicazione di completamento | dopo l’interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028 |
| Monitoraggio sugli investimenti | entro il 20 gennaio di ciascun anno |
| Monitoraggio con piano di ammortamento | entro il 30 giugno di ciascun anno |
Il calcolo del termine di conferma si costruisce sull’esito del GSE, non sulla data di apertura della piattaforma. Un’impresa che ha trasmesso la preventiva il 12 giugno e ha ricevuto l’esito positivo il 22 giugno, entro i dieci giorni previsti, ha come riferimento il 21 agosto 2026: sessanta giorni dalla notifica dell’esito. La stessa impresa ha potuto accedere alla funzionalità soltanto dal 21 luglio, con una finestra utile ridotta a circa un mese sui sessanta giorni teorici.
Il comunicato MIMIT del 20 luglio 2026 richiama i termini stabiliti dalla normativa vigente senza indicare una rimessione in termini per le prenotazioni approvate prima dell’apertura della funzionalità. Il decreto direttoriale annunciato non risulta ancora pubblicato: le imprese che hanno prenotato nelle prime settimane hanno interesse a verificare la propria data di notifica e a non attendere i giorni finali del termine.
Documentazione con perizia e certificazione contabile
La perizia tecnica asseverata è richiesta per tutti gli investimenti. Il Decreto interministeriale 7 maggio 2026 non prevede una soglia di esonero per i beni di valore inferiore. La perizia deve attestare le caratteristiche tecniche, l’appartenenza agli Allegati IV e V, l’interconnessione e i requisiti degli impianti rinnovabili.
Il documento può essere rilasciato da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al proprio albo, oppure da un ente di certificazione accreditato, dotato di idonea copertura assicurativa. Nel settore agricolo sono ammessi anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
La certificazione contabile attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione predisposta dall’impresa. Per le imprese soggette a revisione legale è rilasciata dal soggetto incaricato; per quelle prive di tale obbligo può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei requisiti di indipendenza.
Fruizione della maggiorazione e cumulo
La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione richiede l’esito positivo delle verifiche del GSE.
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei quando i sostegni coprono quote differenti del costo e l’importo complessivo non supera la spesa sostenuta. Il cumulo può interessare anche il credito d’imposta ZES Unica e la Nuova Sabatini, nel rispetto delle regole delle singole misure e del divieto di doppio finanziamento.
I crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 non possono essere applicati agli stessi beni agevolati con l’iperammortamento.
Cause di decadenza e recupero
Il decreto prevede la decadenza totale o parziale in caso di cessione onerosa o delocalizzazione all’estero del bene durante il periodo di fruizione, salvo la sostituzione nello stesso periodo d’imposta con un bene nuovo dalle caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
La decadenza può derivare anche dall’assenza dei requisiti, dalla documentazione irregolare non sanabile, dalla mancata conservazione dei documenti, da dichiarazioni false o dall’impedimento dei controlli. In caso di fruizione indebita, il GSE comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.