Iperammortamento 2026, nuova Transizione 5.0: prenotazioni GSE dal 12 giugno

di Anna Fabi

11 Giugno 2026 12:28

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Dal 12 giugno il GSE apre la prenotazione dell'Iperammortamento 2026, prima fase del Nuovo Piano Transizione 5.0 da 9,8 miliardi.

Dalle ore 12 del 12 giugno le imprese possono trasmettere al GSE la comunicazione preventiva per l’Iperammortamento 2026. Il Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026 apre la prenotazione mentre le comunicazioni di conferma dell’acconto e di completamento saranno abilitate con provvedimento successivo. La misura, denominata dal Ministero Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento, dispone di 9,8 miliardi di euro e sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 con una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili da IRES e IRPEF. Sono agevolati gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

In sintesi, il decreto attuativo prevede:

  • l’apertura della comunicazione preventiva dalle ore 12 del 12 giugno 2026 attraverso l’Area Clienti GSE con accesso SPID;
  • l’attivazione successiva delle comunicazioni di conferma e completamento, secondo i termini che saranno fissati da un nuovo decreto direttoriale;
  • la conferma dell’investimento entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, con un acconto almeno pari al 20% del costo di ciascun bene;
  • maggiorazioni del 180%, 100% e 50% in base all’ammontare degli investimenti completati in ciascuna annualità.

Chi può accedere all’iperammortamento 2026

L’agevolazione prevista dalla Manovra 2026 è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa, senza distinzioni legate a forma giuridica, settore economico o dimensione, che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia. L’accesso richiede il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o coinvolte nelle procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019, e da altre leggi speciali. L’esclusione riguarda anche i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I beni agevolabili negli Allegati IV e V

L’agevolazione riguarda due categorie di investimento. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati negli Allegati IV e V della Legge 199/2025, che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda comprende i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio.

La clausola che limitava l’accesso ai soli beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stata soppressa dall’articolo 7 del D.L. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026. La soppressione del vincolo Made in Europe non riguarda i moduli fotovoltaici, per i quali continuano ad applicarsi le categorie e i requisiti previsti dalla normativa dedicata.

Per i beni immateriali, possono beneficiare dell’iperammortamento i software acquisiti come beni ammortizzabili, compresi nell’Allegato V alla Legge 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale. I canoni relativi a software cloud, SaaS e modelli as-a-service sono invece esclusi dalla disciplina vigente. Il Governo, nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05448, ha confermato che MIMIT e MEF stanno valutando una modifica normativa per ammetterli; fino all’approvazione del correttivo, tali costi non possono essere inseriti tra quelli agevolabili.

Il completamento degli investimenti coincide, per i beni degli Allegati IV e V, con la data di effettuazione individuata dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Per gli acquisti ordinari rilevano in via generale la consegna o la spedizione, mentre appalti, leasing e realizzazioni in economia seguono i rispettivi criteri fiscali. Gli investimenti completati nel 2026 possono comprendere anche ordini effettuati nel 2025.

Aliquote e scaglioni annuali

La maggiorazione è calcolata sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità:

  • la maggiorazione è pari al 180% sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • la maggiorazione è pari al 100% sulla quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;
  • la maggiorazione è pari al 50% sulla quota compresa tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

Oltre i 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione. Gli scaglioni si applicano agli investimenti completati in ciascun anno e si azzerano all’inizio di ogni esercizio. L’agevolazione distribuisce la riduzione del carico fiscale lungo il piano di ammortamento del bene.

In presenza di una perdita fiscale, la deduzione maggiorata concorre alla formazione della perdita e segue le regole ordinarie di riporto previste dal TUIR. Questo meccanismo distingue l’iperammortamento dai precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, utilizzabili anche in assenza di reddito imponibile.

Nuova Transizione 5.0: prenotazioni GSE dal 12 giugno

Il Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026 apre dalle ore 12 del 12 giugno esclusivamente la comunicazione preventiva. L’invio avviene attraverso l’Area Clienti del sito GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici.

La procedura prevista dall’articolo 3 del Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali:

  1. la comunicazione preventiva indica, per ciascuna struttura produttiva, i dati identificativi dell’impresa, la tipologia e l’ammontare degli investimenti, la data prevista di interconnessione e, per i beni energetici, la data prevista di entrata in funzione;
  2. la comunicazione di conferma va inviata entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE e attesta il pagamento dell’ultima quota necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene;
  3. la comunicazione di completamento segue l’interconnessione dei beni e va trasmessa entro il 15 novembre 2028, insieme alle attestazioni relative alla perizia tecnica asseverata e alla certificazione contabile.

Il decreto direttoriale del 10 giugno rinvia a un successivo provvedimento l’apertura della piattaforma per le comunicazioni di conferma e completamento. Dal 12 giugno risulta quindi disponibile soltanto la prima fase della procedura.

Per i beni in leasing finanziario, il requisito del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto e con l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente. Il GSE comunica l’esito entro dieci giorni dalla ricevuta di invio oppure richiede integrazioni da trasmettere entro i dieci giorni successivi.

Alle tre fasi si aggiungono due comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa. Dalla prima prenotazione e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa invia entro il 20 gennaio di ciascun anno i dati sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo; entro il 30 giugno trasmette il piano di ammortamento con le quote dell’incentivo imputate ai singoli esercizi.

Documentazione con perizia e certificazione contabile

La perizia tecnica asseverata è richiesta per tutti gli investimenti. Il Decreto interministeriale 7 maggio 2026 non prevede una soglia di esonero per i beni di valore inferiore. La perizia deve attestare le caratteristiche tecniche, l’appartenenza agli Allegati IV e V, l’interconnessione e i requisiti degli impianti rinnovabili.

Il documento può essere rilasciato da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al proprio albo, oppure da un ente di certificazione accreditato, dotato di idonea copertura assicurativa. Nel settore agricolo sono ammessi anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.

La certificazione contabile attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione predisposta dall’impresa. Per le imprese soggette a revisione legale è rilasciata dal soggetto incaricato; per quelle prive di tale obbligo può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei requisiti di indipendenza.

Fruizione della maggiorazione e cumulo

La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione richiede l’esito positivo delle verifiche del GSE.

L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei quando i sostegni coprono quote differenti del costo e l’importo complessivo non supera la spesa sostenuta. Il cumulo può interessare anche il credito d’imposta ZES Unica e la Nuova Sabatini, nel rispetto delle regole delle singole misure e del divieto di doppio finanziamento.

I crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 non possono essere applicati agli stessi beni agevolati con l’iperammortamento.

Cause di decadenza e recupero

Il decreto prevede la decadenza totale o parziale in caso di cessione onerosa o delocalizzazione all’estero del bene durante il periodo di fruizione, salvo la sostituzione nello stesso periodo d’imposta con un bene nuovo dalle caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

La decadenza può derivare anche dall’assenza dei requisiti, dalla documentazione irregolare non sanabile, dalla mancata conservazione dei documenti, da dichiarazioni false o dall’impedimento dei controlli. In caso di fruizione indebita, il GSE comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.