Indennità e congedi anche con esonero contributivo: la procedura INPS

di Alessandra Gualtieri

27 Settembre 2021 10:00

Congedo parentale, indennità di maternità e paternità, malattia e degenza ospedaliera per i beneficiari dall’esonero INPS: istruzioni per il pagamento.

Online le regole e le istruzioni per il pagamento delle indennità di maternità e paternità o di congedo parentale agli autonomi e liberi professionisti nelle Gestioni INPS e delle indennità di malattia e degenza ospedaliera dei liberi professionisti interessati dall’esonero contributivo 2021 (per autonomi e professionisti con reddito complessivo entro i 50mila euro nel periodo d’imposta 2019 e calo di fatturato o corrispettivi 2020 almeno del 33% sul 2019).

Non versando i contributi, in teoria non sarebbe possibile fruire di tale indennità, che si finanziano con la contribuzione versata (tramite specifiche aliquote aggiuntive). Serve dunque un’apposita dichiarazione da parte del beneficiario dell’esonero che richiede le prestazioni.

Maternità, paternità, congedo parentale

In assenza di regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative indennità non possono essere riconosciute. Tuttavia, se il richiedente delle prestazioni (iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali e per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ha diritto ed ha presentato domanda di esonero, in attesa della conclusione dell’istruttoria le Strutture territoriali possono procedere alla liquidazione delle  indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo ai fini del riconoscimento definitivo dell’accredito contributivo.

A tale fine, si dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti di avere chiesto l’esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della circolare n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021.

Malattia e degenza ospedaliera

Analogo discorso ai fini del riconoscimento delle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera: di norma il diritto è condizionato al versamento nei dodici mesi antecedenti di una mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, per cui la/il richiedente dovrà produrre la medesima dichiarazione di responsabilità. N.B. anche se nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile il requisito contributivo sussiste a prescindere dall’esonero contributivo, è comunque necessario attendere l’esito della richiesta di esonero  per la definizione dell’importo da corrispondere al lavoratore.

Tutti i chiarimenti del caso, con le istruzioni per le singole gestione e indennità, sono riportate nel Messaggio INPS n. 3216 del 24 settembre 2021.