Sono istruttrice sportiva, libera professionista con partita IVA, iscritta INPS nella gestione ex ENPALS – Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. Da settembre 2024 ho iniziato a collaborare con una nuova società, che non ha mai provveduto al versamento dei contributi sulla mia posizione, chiedendomi di procedere in prima persona. Chiedo conferma circa la corretta individuazione del soggetto obbligato, al fine di operare nel pieno rispetto della disciplina applicabile.
Nel suo caso, la prima cosa da verificare è se la collaborazione rientri effettivamente nella gestione ex ENPALS oppure in un diverso regime previdenziale: dal 1° luglio 2023, infatti, la riforma del lavoro sportivo ha ridisegnato il quadro previdenziale degli operatori del settore che versano al fondo FPSP (Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi).
Chiarito questo presupposto, se il rapporto è assoggettato alla contribuzione ex ENPALS, la denuncia e il versamento dei contributi non spettano alla lavoratrice ma al committente, anche quando la prestazione è resa con partita IVA.
Il committente resta obbligato verso l’INPS
Nel sistema ex ENPALS, l’obbligo contributivo grava sul datore di lavoro o committente non solo nei rapporti subordinati, ma anche quando la prestazione è autonoma. Per questo motivo, la società non può chiedere al professionista di provvedere in proprio alla denuncia contributiva o al pagamento diretto all’Istituto.
Il fatto che una parte della contribuzione sia economicamente posta a carico del lavoratore non modifica il soggetto obbligato nei confronti dell’INPS. Il committente versa l’intera contribuzione e, se del caso, trattiene dal compenso lordo la quota che resta a carico della lavoratrice.
La quota a carico non trasferisce l’onere
Su questo punto nasce spesso l’equivoco. Una cosa è la ripartizione del costo contributivo tra le parti, altra cosa è l’adempimento previdenziale verso l’Istituto. Anche se una quota dei contributi grava sulla lavoratrice, non per questo nasce un obbligo di versamento diretto in capo a chi emette fattura.
Nel rapporto autonomo, quindi, la lavoratrice non si sostituisce alla società negli adempimenti previdenziali. La sua eventuale quota resta solo una trattenuta sul compenso, mentre denuncia e pagamento all’INPS continuano a gravare sul soggetto che utilizza la prestazione.
Accordo nullo se omette gli adempimenti di legge
Ne consegue che l’impostazione seguita dalla società, così come descritta nel quesito, non appare conforme alla disciplina previdenziale applicabile. Chiederle di provvedere autonomamente al versamento dei contributi non sposta su di lei l’obbligo verso l’INPS.
Se il rapporto rientra nella contribuzione ex ENPALS, la società committente deve trasmettere la denuncia e versare i contributi dovuti, potendo semmai trattenere dal suo compenso soltanto la quota contributiva posta a suo carico.
La riforma dello sport e la scelta del fondo pensione
La verifica sul corretto inquadramento previdenziale non è un però dettaglio secondario. Dopo le nuove regole sul lavoro sportivo, infatti, le collaborazioni degli istruttori e degli altri operatori del settore non confluiscono sempre nello stesso fondo; per alcune figure possono entrare in gioco discipline diverse sul piano contributivo.
Per questo conviene accertare con precisione, anche alla luce delle nuove regole INPS per i lavoratori sportivi, se la collaborazione descritta ricada effettivamente nella gestione da lei indicata.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz