Le aziende con lavoratori esposti alle alte temperature si preparano ad attivare la cassa integrazione ordinaria per caldo eccessivo. Le istruzioni di riferimento sono quelle del Messaggio INPS 2130 del 3 luglio 2025, che ha confermato le regole per CIGO, FIS, Fondi bilaterali e CISOA quando le temperature — anche quelle percepite — superano i 35 gradi, o in presenza di un’ordinanza della pubblica autorità. Per il 2026, il massimale mensile lordo dell’integrazione salariale è stato aggiornato a 1.423,69 euro (1.340,56 euro netti) dalla Circolare INPS 4/2026; l’INPS adotterà a luglio il consueto messaggio stagionale per la stagione estiva.
Caldo al lavoro, chi ha diritto alla cassa integrazione e quali settori
La cassa integrazione ordinaria (CIGO) per caldo eccessivo è riconosciuta dall’INPS in tutti i casi in cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dispone la sospensione delle lavorazioni perché le temperature rendono il lavoro a rischio per la salute dei lavoratori. Non è previsto un settore specifico di applicazione: può riguardare qualsiasi impresa rientrante nel campo di applicazione della CIGO, dall’industria all’artigianato nei comparti coperti.
I settori più esposti, e più frequentemente interessati dalle domande per caldo, sono l’edilizia — lavori su tetti, strade e cantieri all’aperto — le lavorazioni con materiali sensibili alle alte temperature, le attività che richiedono forte sforzo fisico abbinato all’uso di DPI e il lavoro in ambienti privi di sistemi di ventilazione. I lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato sono coperti dalla CISOA (Cassa Integrazione Speciale per gli Operai Agricoli). Le imprese non coperte dalla CIGO — alcune PMI dei servizi e del terziario — possono accedere al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di settore.
Temperature soglia e condizioni per far scattare la CIGO
La soglia standard è di 35 gradi centigradi rilevati nel luogo di lavoro. L’INPS ammette però l’integrazione salariale anche con temperature inferiori quando la valutazione delle condizioni di lavoro — da effettuarsi con riferimento alle temperature percepite, notoriamente più alte di quelle reali — porta il responsabile della sicurezza a certificare il rischio per la salute. La CIGO si applica in presenza di uno o più fattori concorrenti:
- orari di lavoro nella fascia più calda della giornata, tra le 14:00 e le 17:00;
- mansioni che richiedono sforzo fisico sostenuto abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) che aumentano la ritenzione di calore;
- lavorazioni con materiali sensibili alle alte temperature o esposizione a fonti di calore aggiuntive;
- luoghi di lavoro all’aperto senza ombreggiatura o ambienti interni privi di ventilazione;
- caratteristiche individuali dei lavoratori, come età avanzata o particolari condizioni di salute.
La valutazione del rischio da stress termico deve essere inclusa nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, nei cantieri edili, nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). L’integrazione salariale è riconosciuta anche quando la sospensione avviene su disposizione di un’ordinanza della pubblica autorità, indipendentemente dalla temperatura registrata.
Linee guida INAIL e portale Worklimate per valutare il rischio
Sul fronte della prevenzione, l’INAIL ha sviluppato il portale Worklimate (worklimate.it), realizzato in collaborazione con il CNR-IBe (Istituto per la BioEconomia). Il portale mette a disposizione di datori di lavoro, RSPP e medici competenti due strumenti di previsione del rischio da stress termico: previsioni personalizzate di stress climatico occupazionale calcolate su profili standard di lavoratore per le fasce orarie 8:00, 12:00, 16:00 e 20:00, e previsioni locali del rischio caldo a cinque giorni per una specifica località.
A supporto della valutazione nel DVR e nel POS di cantiere, la Conferenza delle Regioni ha approvato le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare: un documento che tratta il rischio termico come rischio lavorativo a tutti gli effetti, da valutare, prevenire e monitorare sistematicamente.
Come presentare la domanda INPS, causali e tempi
Le domande si presentano tramite il portale INPS accedendo, con SPID, CNS o CIE, alla sezione Servizi per le aziende e i consulenti, selezionando poi CIG e Fondi di solidarietà e quindi OMNIA Integrazioni Salariali. Sono previste due causali distinte:
- causale «evento meteo» per «temperature elevate», da utilizzare quando la sospensione è decisa autonomamente dall’azienda sulla base della valutazione del RSPP e le temperature — reali o percepite — superano la soglia di rischio;
- causale «sospensione o riduzione per ordine di PA per cause non imputabili all’impresa», quando esiste un’ordinanza comunale o regionale che dispone la sospensione — non è necessario allegare il provvedimento, bastano gli estremi.
Entrambe le causali rientrano nella categoria degli eventi oggettivamente non evitabili (EONE): non è richiesto l’esame congiunto preventivo con le organizzazioni sindacali e non è dovuta la contribuzione addizionale. La domanda va presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione. Nella compilazione occorre descrivere l’evento meteorologico, le lavorazioni interessate, le modalità di svolgimento delle attività e le date o le fasce orarie di sospensione. Per ogni singolo episodio di caldo eccessivo è consentita una sola domanda; in caso di prolungamento si presenta una nuova istanza.
FIS, Fondi bilaterali e CISOA per chi non accede alla CIGO
I datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione della CIGO accedono agli stessi strumenti di sostegno attraverso il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), rivolto alle imprese con più di cinque dipendenti prive di un fondo bilaterale di settore, e attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali per i comparti che ne sono dotati — artigianato, credito, pesca e altri. Le stesse causali valide per la CIGO si applicano anche per FIS e fondi bilaterali, con il medesimo inquadramento come EONE e la medesima esenzione dalla contribuzione addizionale.
Per il settore agricolo, i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato accedono alla CISOA, con regole di presentazione delle domande specifiche per il comparto. Il massimale CISOA 2026 è stato aggiornato anch’esso dalla Circolare INPS 4 del 28 gennaio 2026. Per il settore edile, il massimale dell’integrazione salariale legata a intemperie stagionali — compreso il caldo eccessivo — è incrementato del 20% rispetto al massimale ordinario, portando il tetto lordo mensile a circa 1.708 euro.