TFR in azienda: scadenza acconto d’imposta sui rendimenti

di Noemi Ricci

15 Dicembre 2025 07:08

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Scadenze e adempimenti di dicembre per i sostituti di imposta in tema di tassazione dei rendimenti del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in azienda.

Tra le scadenze fiscali di fine anno, segnaliamo quella del 16 dicembre per l’acconto sui rendimenti delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) accantonate dall’azienda al 31 dicembre 2024. L’acconto si versa tramite F24 ed è pari al 17% del dovuto, mentre il saldo è previsto per il 16 febbraio 2026. Per l’adempimento si utilizza il codice tributo “1712” in acconto, mentre a saldo il codice tributo “1713”.

I datori di lavoro che hanno iniziato ad assumere nel corso del 2025, possono scegliere se versare l’acconto o direttamente il saldo entro il 16 febbraio prossimo.

Acconto rivalutazione TFR: obbligati ed esclusi

L’anticipo dell’imposta sulla rivalutazione del valore del fondo TFR va versato dai datori di lavoro ed enti pensionistici che svolgono il ruolo di sostituti d’imposta per i propri dipendenti e assistiti. Sono esclusi dall’adempimento i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter, per i quali è previsto il versamento nella dichiarazione dei redditi nell’anno in cui percepiscono il TFR (sempre mediante modello F24 e con indicazione del codice tributo “1714”). Non è dovuta l’imposta sostitutiva neanche nel caso di lavoratori iscritti ad una forma pensionistica complementare poiché il TFR confluisce interamente nel fondo pensione. Escluse anche le imprese al loro primo anno di attività, non essendoci ancora alcun accantonamento di TFR su cui calcolarla.

Calcolo rendimento TFR e acconto sulla rivalutazione

Il rendimento del TFR sul quale si applica l’imposta si calcola applicando un coefficiente determinato da un tasso fisso (1,5%) e uno variabile (75%) dell’incremento dell’inflazione rispetto al dicembre dell’anno scorso. L’acconto può essere calcolato con due diversi metodi:

  • storico, si applica il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2023 e a quelle relative ai trattamenti di fine rapporto versati nel corso del 2024 in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • previsionale, prevede che l’acconto sia basato sulle rivalutazioni attese per il 2025 (si prende come base imponibile il TFR maturato al 31 dicembre 2024 riferito ai lavoratori ancora in servizio al 30 novembre 2025).

Casi particolari

In caso di fusioni o scissioni che comportano l’estinzione del soggetto, gli adempimenti ricadono sullo stesso soggetto, fino alla data di efficacia della fusione o scissione, oppure sulla società risultante dall’operazione, successivamente alla data di sua efficacia. Se invece non scatta l’estinzione dei soggetti preesistenti, ricade sul soggetto originario per il personale che non cambia datore di lavoro e sul nuovo soggetto presso cui passano i dipendenti purché senza interruzione del rapporto di lavoro.