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Agricoltura: credito di imposta per l’e-commerce

di Noemi Ricci

25 Ottobre 2016 09:30

Credito d’imposta per investimenti nell'e-commerce in agricoltura: le nuove modalità definite dal Mipaaf.

Con la circolare n. 76689/216 il Ministero delle Politiche Agricole ha definito nuove modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 1 del DM n. 273/2015 per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, modificando integralmente le disposizioni della circolare n. 67351/2015.

Possono richiedere il credito d’imposta per l’e-commerce di prodotti agricoli le PMI, i consorzi e le cooperative.

Spese ammissibili

  • Dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione;
  • sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

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Le spese devono essere realizzate per il periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, regolarmente fatturate e quietanzate, e sono agevolabili al massimo fino al loro valore di mercato. L’IVA non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia indetraibile ai sensi della legislazione nazionale in materia.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema SEPA ed i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d’imposta previsto a valere sul DM n. 272/2015.

Le imprese sono tenute a conservare tutta la documentazione giustificativa riferita alle spese rendicontate per i 5 anni successivi alla chiusura dell’ultimo periodo d’imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di agevolazione.

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Domanda di credito d’imposta

Le istanze di ammissione al credito d’imposta possono essere presentate alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), dal 20 febbraio al 28 febbraio 2017, utilizzando, a pena di inammissibilità, la seguente modulistica:

  1. Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta (Allegato 1B);
  2. Attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito di imposta (Allegato 2B).

Le istanze firmate digitalmente a pena di inammissibilità, devono essere presentate all’indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato “p7m” a seguito di firma del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e deve riportare il seguente oggetto: DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA.

Nel caso di firma da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

Ricevuta l’istanza, il Ministero verificherà la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, l’ammissibilità delle spese e determinerà, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili per l’anno di riferimento, l’ammontare del credito d’imposta concedibile a ciascuna impresa.

Risorse

Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta spettante a ciascuna impresa verrà ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.

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