Credito d’imposta beni strumentali 4.0, comunicazioni al 15 settembre

di Redazione PMI.it

10 Agosto 2026 07:43

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Il decreto MIMIT del 31 luglio sposta il termine per gli investimenti Transizione 4.0 ultimati al 30 giugno 2026 e riapre la procedura a chi è in lista d'attesa

Le imprese che hanno prenotato il credito d’imposta sui beni strumentali 4.0 e non hanno ancora chiuso la procedura hanno più tempo per farlo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha spostato in avanti il termine per la comunicazione di completamento e ha riaperto una finestra a chi era rimasto fermo in lista d’attesa dopo l’esaurimento del plafond.

In sintesi:

  • il nuovo termine è il 15 settembre 2026, fissato dal decreto direttoriale MIMIT del 31 luglio 2026;
  • il termine precedente era il 31 luglio 2026, stabilito dal decreto direttoriale del 28 gennaio 2026;
  • la scadenza ordinaria per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 rimaneva fissata al 31 marzo 2026;
  • il plafond dell’agevolazione ammonta a 2,2 miliardi di euro, ai sensi dell’art. 1, comma 446, della L. 207/2024;
  • le comunicazioni si trasmettono sulla piattaforma GSE, sezione Transizione 4.0.

Comunicazioni di completamento 4.0 prorogate al 15 settembre 2026

Il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 luglio 2026 fissa al 15 settembre 2026 il termine per trasmettere la comunicazione di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0 ultimati entro il 30 giugno 2026. Il termine sostituito era il 31 luglio 2026, introdotto dal decreto direttoriale del 28 gennaio 2026.

Il provvedimento interviene per la terza volta sul decreto direttoriale 15 maggio 2025, che disciplina la procedura di prenotazione delle risorse del piano Transizione 4.0. La proroga riguarda l’adempimento comunicativo e lascia inalterata la data entro cui l’investimento doveva essere materialmente ultimato, che rimane il 30 giugno 2026 alle condizioni previste dalla legge di bilancio 2025.

Investimenti coperti dalla proroga e imprese escluse

La proroga generalizzata riguarda i soli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026. Per quelli conclusi entro il 31 dicembre 2025 il termine ordinario del 31 marzo 2026 non viene sostituito, e la riapertura al 15 settembre opera in via di deroga a favore delle sole imprese collocate in lista d’attesa.

La distinzione discende dalla struttura dell’atto. L’articolo 1, lettera a) del decreto sostituisce l’articolo 2, comma 4 del decreto del 15 maggio 2025, che ora prevede il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025 e il 15 settembre 2026 per quelli ultimati al 30 giugno 2026. La lettera b) aggiunge invece un periodo all’articolo 2, comma 9, la disposizione che regola l’ipotesi di indisponibilità delle risorse: ai fini del perfezionamento della procedura l’impresa invia i modelli entro il 15 settembre 2026, anche per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 e in deroga ai termini del comma 4.

Lo stesso preambolo del decreto circoscrive la finalità dell’intervento, ravvisando la necessità di consentire il perfezionamento della procedura anche alle imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse. Una lettura che estenda la riapertura a chiunque abbia chiuso l’investimento nel 2025 non trova appoggio nel testo normativo.

Il plafond da 2,2 miliardi era stato dichiarato esaurito dal MIMIT l’11 novembre 2025, con la conseguenza che molte imprese avevano visto acquisita la comunicazione preventiva senza copertura finanziaria. Per queste posizioni il decreto del 31 luglio riapre i giochi, grazie alle risorse tornate disponibili: il GSE trasmette l’avviso di nuova disponibilità seguendo l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Termini applicabili secondo la posizione dell’impresa

Il calendario applicabile cambia secondo lo stato della pratica. La tabella distingue le tre situazioni in cui si trovano oggi le imprese che hanno prenotato il credito d’imposta 4.0.

Posizione dell’impresa Adempimento e termine
Investimento ultimato entro il 30 giugno 2026, risorse prenotate e confermate Comunicazione di completamento entro il 15 settembre 2026
Impresa in lista d’attesa che ha ricevuto dal GSE l’avviso di nuova disponibilità di risorse Comunicazione di conferma dell’acconto entro 30 giorni dall’avviso e comunque entro il 15 settembre 2026, quindi comunicazione di completamento entro la stessa data, anche per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025
Investimento ultimato entro il 31 dicembre 2025, nessun avviso dal GSE, comunicazione non trasmessa entro il 31 marzo 2026 Termine ordinario scaduto, con regolarizzazione secondo il regime della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 40 del 16 febbraio 2026

Il doppio vincolo sulla seconda riga merita attenzione. L’articolo 2, comma 3 del decreto del 15 maggio 2025 prevede che, in caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni per la conferma dell’acconto decorrano dalla comunicazione del GSE. Il decreto del 31 luglio sovrappone a quel conteggio mobile un tetto fisso: chi riceve l’avviso a fine agosto ha meno di 30 giorni utili, perché il 15 settembre prevale.

La terza riga individua la posizione più esposta. Un’impresa che ha completato l’investimento nel 2025, ha ottenuto la prenotazione e non ha inviato la comunicazione entro marzo non ricade nella deroga del comma 9, che riguarda le sole imprese destinatarie dell’avviso GSE. Per queste posizioni la strada rimane la regolarizzazione tardiva, con esiti economici che cambiano secondo l’anno in cui il credito è stato utilizzato in compensazione.

Credito d’imposta beni strumentali 4.0, investimenti agevolabili e aliquote

L’agevolazione spetta alle imprese che acquistano beni materiali dell’Allegato A alla legge 232/2016 destinati a strutture produttive situate in Italia. Ai sensi dell’art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 il credito si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Le aliquote per il 2025 seguono tre scaglioni:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 5% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro.

Il limite di spesa di 2,2 miliardi non opera per gli investimenti sui quali, entro il 31 dicembre 2024, risultavano già verificate l’accettazione dell’ordine e il versamento dell’acconto del 20%. Per quelle posizioni continuano ad applicarsi le regole del decreto direttoriale 24 aprile 2024, senza meccanismo di prenotazione.

Gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2026 seguono invece la disciplina dell’iperammortamento introdotta dalla legge di bilancio 2026, che ha sostituito i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 con una maggiorazione del costo fiscale deducibile.

Invio della comunicazione sulla piattaforma GSE

La comunicazione si trasmette esclusivamente attraverso il sistema telematico del Gestore dei servizi energetici, nella sezione dedicata alla Transizione 4.0, con accesso tramite SPID all’Area Clienti e selezione dell’applicazione per i questionari. L’invio tramite PEC è disabilitato dal 18 maggio 2024.

Il modello approvato con il decreto del 15 maggio 2025 si compone di un frontespizio con i dati identificativi dell’impresa e la tipologia di comunicazione, e di una sezione per le voci dell’Allegato A e l’importo del credito. Nel frontespizio compare il codice tributo 7077, lo stesso istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E dell’11 giugno 2025 per l’utilizzo in compensazione. Sui moduli va apposta la firma elettronica qualificata del legale rappresentante, con certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore accreditato AgID.

Al perfezionamento dell’invio il sistema rilascia una ricevuta che indica il credito d’imposta prenotato oppure l’indisponibilità delle risorse. Il credito effettivamente fruibile corrisponde al minor valore tra gli importi comunicati nelle diverse fasi della procedura, e quello prenotato costituisce il massimale.

Compensazione in F24 e comunicazioni trasmesse in ritardo

La comunicazione di completamento sblocca l’utilizzo del credito in compensazione. L’articolo 2, comma 8 del decreto del 15 maggio 2025 prevede che il MIMIT trasmetta all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese ammesse nel mese precedente sulla base delle sole comunicazioni di completamento; il credito diventa spendibile in F24 dal giorno 10 del mese successivo a quella trasmissione.

Il codice tributo da indicare è il 7077 per gli investimenti soggetti al meccanismo di prenotazione, mentre il 6936 riguarda le posizioni anteriori al 2025 e quelle coperte dalla clausola di salvaguardia. Il mancato invio delle comunicazioni nei termini previsti comporta, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del decreto, il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione dell’agevolazione.

Sulle conseguenze fiscali dell’omissione l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 40 del 16 febbraio 2026) ha chiarito che i crediti maturano con l’investimento agevolato e che le comunicazioni previste dall’articolo 6 del D.L. 39/2024 condizionano la sola fruizione. Chi ha compensato senza aver adempiuto può regolarizzare le comunicazioni