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Credito d’imposta ZES Unica anche sul leasing prima della domanda

di Teresa Barone

8 Settembre 2026 13:34

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L'interpello 169/2026 individua la data che rileva per l'incentivo rispetto a quella che colloca la spesa nell'anno agevolato, con effetti sul 2027 e sul 2028

Il credito d’imposta ZES Unica spetta anche quando il contratto di leasing è stato firmato e il bene consegnato prima dell’invio della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Lo afferma la stessa AdE, tramite interpletto, scioglie il dubbio sollevato da un’impresa con struttura produttiva in area agevolata: contratto stipulato a febbraio, finestra per la comunicazione aperta dal 31 marzo.

In sintesi:

  • la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 169 del 3 settembre 2026 ammette al credito ZES il leasing stipulato prima della comunicazione preventiva;
  • l’avvio dell’investimento coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • per le agevolazioni fiscali concesse su criteri oggettivi l’effetto incentivante segue l’articolo 6, paragrafo 4 del medesimo regolamento e non richiede la domanda prima dell’avvio dei lavori;
  • l’articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 estende il credito agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028;
  • il momento di effettuazione dell’investimento in locazione finanziaria coincide con la consegna del bene, secondo la risposta a interpello n. 32 dell’11 febbraio 2026.

Leasing agevolabile con credito ZES Unica, i casi ammessi

L’Agenzia delle Entrate riconosce il credito d’imposta sul leasing ZES Unica anche quando il contratto precede la finestra della comunicazione. Nel caso esaminato dalla risposta n. 169/2026 la società aveva acquisito in locazione finanziaria un bene strumentale nuovo destinato a una struttura produttiva in territorio agevolabile, con stipula e consegna concentrate nel febbraio 2026, quando la piattaforma per l’invio dei modelli non era ancora aperta.

Il dubbio nasceva dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882, che al punto 1.2 subordina l’agevolazione al rispetto del principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Letta di stretta misura, quella clausola avrebbe escluso ogni investimento avviato prima dell’invio della comunicazione, con l’effetto paradossale di rendere inutilizzabile la stessa previsione del comma 439, che ammette nella comunicazione le spese sostenute dal 1° gennaio.

Principio di incentivazione e primo impegno vincolante

L’effetto incentivante non dipende dalla data della comunicazione preventiva, dipende dalla data di avvio dell’investimento. L’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 subordina l’aiuto alla presentazione di una domanda scritta prima dell’avvio dei lavori, il paragrafo 4 introduce una regola diversa per le agevolazioni fiscali: l’effetto incentivante sussiste se la misura attribuisce il diritto all’aiuto in base a criteri oggettivi senza esercizio di poteri discrezionali e se è stata adottata ed è in vigore prima dell’avvio dei lavori.

Il credito ZES Unica ricade in quella seconda ipotesi. L’Agenzia osserva che il beneficio è concesso nei limiti delle risorse stanziate sulla base di criteri oggettivi e non è subordinato ad alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione finanziaria. Ne discende che la comunicazione preventiva assolve una funzione di prenotazione e di misurazione del fabbisogno rispetto al plafond, non di domanda di aiuto ai fini unionali.

Per avvio dell’investimento va inteso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 23 del regolamento, la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oppure qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Nella locazione finanziaria quella data è la stipula del contratto.

Le scadenze per il leasing agevolato

Chi acquisisce un bene in leasing lavora con due date che possono cadere in anni diversi e che rispondono a due regole differenti. La stipula fissa l’avvio ai fini del principio di incentivazione; la consegna fissa il momento di effettuazione della spesa e quindi l’annualità agevolata in cui l’investimento va comunicato. La tabella incrocia le due regole sulle configurazioni più frequenti.

Configurazione del contratto Effetto sul credito d’imposta
Stipula nel 2025 e consegna nel 2026 Ipotesi non affrontata dalla risposta n. 169/2026. L’avvio precede il comma 438, in vigore dal 1° gennaio 2026, e va verificata l’applicabilità della deroga sui regimi fiscali subentrati a regimi precedenti
Stipula a gennaio o febbraio 2026 e consegna entro il 31 dicembre 2026 È la fattispecie esaminata. Principio di incentivazione rispettato e spesa da indicare nella comunicazione trasmessa entro il 30 maggio 2026
Stipula nel 2026 e consegna nel 2027 Avvio ammissibile. Per il criterio di competenza la spesa si colloca nel 2027 e va nella comunicazione da inviare dal 31 marzo al 30 maggio 2027
Stipula e consegna nel 2027 o nel 2028 Stessa logica applicata alla finestra dell’anno di riferimento, con comunicazione integrativa a gennaio dell’anno successivo

Consegna del bene e annualità della spesa

Il momento di effettuazione dell’investimento in leasing coincide con l’ingresso del bene nella disponibilità del locatario. L’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2024 rinvia agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR a prescindere dai principi contabili adottati, e su quel rinvio si fonda il criterio della consegna.

Il precedente più vicino riguarda gli immobili. Con la risposta a interpello n. 32 dell’11 febbraio 2026 l’Agenzia ha ammesso al credito la locazione finanziaria immobiliare in costruendo, riferita a immobili non ancora ultimati alla stipula, richiamando la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 sul credito d’imposta Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il principio di tendenziale equivalenza fra acquisizione in proprietà e acquisizione tramite leasing. Nella stessa risposta i canoni di prelocazione assumono rilevanza fiscale per l’utilizzatore solo dalla consegna dell’immobile.

Le due risposte lavorano quindi su piani diversi e vanno tenute insieme. La stipula anticipata non pregiudica il diritto all’aiuto sul piano unionale; la consegna anticipata o posticipata sposta la spesa da un’annualità all’altra sul piano della competenza fiscale.

Comunicazioni ZES Unica per le annualità 2027 e 2028

Il calendario è già fissato per l’intero triennio. Il Provvedimento prot. n. 3882/2026 approva modelli validi per le comunicazioni relative al 2026, al 2027 e al 2028, con finestre stabili di anno in anno.

  • comunicazione preventiva dal 31 marzo al 30 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con indicazione delle spese sostenute dal 1° gennaio e di quelle previste fino al 31 dicembre dello stesso anno;
  • comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio dell’anno successivo, a pena di decadenza, per attestare gli investimenti effettivamente realizzati;
  • importo dell’integrativa non superiore a quello indicato nella comunicazione originaria.

Il credito indicato nella comunicazione ha valore teorico. L’importo effettivamente fruibile discende dal rapporto fra le richieste complessive e il limite di spesa, fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028, con la percentuale di riparto resa nota dall’Agenzia entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le comunicazioni integrative.

I nodi ancora da chiarire

La risposta n. 169/2026 copre un contratto stipulato quando la disciplina 2026-2028 era già in vigore, e su quel presupposto conclude. Il caso speculare, contratto firmato nel 2025 con consegna nel 2026, non è stato posto e non è stato risolto: l’articolo 1, comma 438, della legge n. 199/2025 è in vigore dal 1° gennaio 2026, quindi in quella configurazione l’avvio precede la misura invocata.

Un argomento a favore delle imprese esiste e viene dallo stesso testo citato dall’Agenzia. L’articolo 6, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 fa salvi i regimi fiscali subentrati a regimi precedenti quando l’attività era già coperta dai regimi anteriori sotto forma di agevolazione fiscale, e la risposta rileva che il credito ZES Unica è stato reiterato senza soluzione di continuità dal 2024. L’Agenzia richiama l’uno e l’altro elemento senza applicarli a una fattispecie a cavallo d’anno, che non le era stata sottoposta.

Va ricordato infine il limite proprio dello strumento. Il parere è reso assumendo acriticamente quanto rappresentato dall’istante e non si estende agli altri requisiti dell’agevolazione, a partire dalla configurabilità di un progetto di investimento iniziale ai sensi dell’articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento unionale, la cui verifica rimane nei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.