Credito d’imposta ZES, restituzione in caso di vendita anticipata

Risposta di Barbara Weisz

28 Aprile 2026 09:29

Vito chiede:

In caso di alienazione di un immobile industriale entro 5 anni dall’investimento agevolato, va fatta richiesta di rinuncia al credito ZES 2022 fruito anteriormente all’atto di alienazione? Si incorre in sanzioni? La restituzione del credito può avvenire a rate?

In caso di alienazione dell’immobile industriale prima della scadenza del vincolo quinquennale non è richiesta una procedura formale di rinuncia al credito d’imposta ZES Unica: la rideterminazione è automatica per effetto di legge, che prevede la restituzione in un’unica soluzione entro il termine del saldo dell’imposta sui redditi. Non si incorre in sanzioni a condizione di rispettare quel termine. Non è ammessa la rateizzazione.

Per investimenti realizzati nelle vecchie ZES regionali, la normativa di riferimento è l’art. 5 del DL 91/2017. Dal 2024 in poi, con l’istituzione della ZES Unica del Mezzogiorno, si applica invece il regime previsto dall’art. 16 del DL 124/2023 e dal relativo decreto attuativo del 17 maggio 2024. Le regole di fondo sul vincolo quinquennale e la restituzione sono comunque analoghe in entrambi i regimi.

Rideterminazione e restituzione credito ZES

Il riferimento normativo è l’articolo 7, comma 12, del decreto ministeriale 17 maggio 2024, che disciplina le conseguenze del venir meno dei requisiti che danno diritto all’agevolazione. La legge stabilisce che il credito d’imposta indebitamente utilizzato deve essere restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza.

La decadenza dal beneficio ZES non è tuttavia totale: l’agevolazione viene rideterminata escludendo la quota riferita all’immobile ceduto. L’Agenzia delle Entrate ricalcola il credito d’imposta al netto di quella parte e l’impresa è tenuta a restituire la differenza — ossia la quota di credito fruita in compensazione che non risulta più spettante.

Con la risposta ad interpello n. 37 del 18 febbraio 2025, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la rideterminazione del credito d’imposta in dichiarazione dei redditi avviene in automatico e non richiede la modifica della comunicazione originaria già inviata alle Entrate.

Il versamento avviene tramite modello F24, utilizzando l’apposita colonna “importi a debito versati” nella sezione Erario. Non è prevista alcuna possibilità di dilazionare la restituzione in più rate.

Ipotizzando che la vendita avvenga nel corso del 2026, la restituzione dovrà essere effettuata entro il termine del saldo IRPEF o IRES relativo al periodo d’imposta 2026, quindi in sede di dichiarazione dei redditi 2027.

Si precisa che il DM 17 maggio 2024 disciplina gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno effettuati dal 2024. Per investimenti realizzati nelle vecchie ZES regionali negli anni precedenti, la normativa di riferimento è diversa (art. 5, DL 91/2017) ma il principio della rideterminazione e della restituzione entro il saldo d’imposta dell’anno di decadenza si applica in modo analogo.

Sanzioni e interessi oltre i termini di restituzione

Sia per gli investimenti 2022 nelle vecchie ZES regionali sia per sotto la ZES Unica, la restituzione del credito entro il termine del saldo dell’imposta sui redditi avviene senza applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento spontaneo nel termine non è una violazione ma un adempimento ordinario previsto dalla legge stessa.

Il quadro cambia radicalmente se l’impresa non provvede nei termini e la mancata restituzione viene rilevata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo. In quel caso il credito fruito in eccesso diventa credito non spettante con applicazione della sanzione del 25% dell’importo recuperato, ai sensi del D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024, oltre agli interessi. Se la condotta fosse qualificata come utilizzo di credito inesistente — ipotesi che presuppone rappresentazioni fraudolente — la sanzione sale al 70% con possibile rilevanza penale per importi superiori a 50.000 euro.

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