Bonus Giovani, Donne e ZES, domanda INPS entro il 30 settembre

di Barbara Weisz

30 Luglio 2026 11:59

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Le imprese che hanno assunto giovani, donne o disoccupati nella ZES unica senza presentare istanza rischiano di perdere fino a 15.600 euro di sgravi contributivi

L’INPS ha fissato il termine oltre il quale le imprese non potranno più chiedere gli esoneri contributivi del decreto Coesione sulle assunzioni agevolate già effettuate. La novità riguarda i datori di lavoro privati che hanno preso in organico giovani under 35, donne svantaggiate o disoccupati di lungo periodo nelle regioni della ZES unica senza avere ancora inviato l’istanza di riconoscimento. La chiusura dello sportello non produce però lo stesso effetto sulle tre misure, perché requisiti di accesso e termini di presentazione della domanda erano differenti.

In sintesi:

  • la segnalazione è contenuta nel Messaggio INPS 23 luglio 2026, n. 2451
  • le misure interessate sono quelle degli articoli 22, 23 e 24 del DL Coesione (decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95);
  • il periodo agevolato va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
  • il termine per l’invio delle istanze è fissato al 30 settembre 2026;
  • dal 1° ottobre 2026 il Portale delle Agevolazioni non accetta nuove domande per il periodo indicato.

Domanda INPS entro il 30 settembre per esoneri DL Coesione

Le istanze di riconoscimento del Bonus Giovani, del Bonus Donne e del Bonus ZES unica possono essere inviate all’INPS fino al 30 settembre 2026, e dal 1° ottobre l’Istituto non accetta più nuove domande riferite alle assunzioni comprese nel periodo agevolato. L’Istituto motiva il termine ultimo per l’invio delle istanze con l’esigenza rappresentata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di consolidare in via definitiva la spesa destinata a finanziare le tre misure.

La scadenza non riapre tuttavia il periodo in cui le assunzioni erano agevolabili, che si è chiuso il 31 dicembre 2025 secondo quanto indicato dall’INPS. Riguarda soltanto la possibilità di chiedere il riconoscimento dell’esonero su rapporti di lavoro già avviati, e in molti casi già cessati o in corso da oltre un anno.

Bonus DL Coesione Esonero contributivo e durata
Bonus Giovani, articolo 22 100% dei contributi a carico del datore fino a 500 euro al mese, elevati a 650 euro nella ZES unica, per 24 mesi
Bonus Donne, articolo 23 100% dei contributi a carico del datore fino a 650 euro al mese, per 24 mesi, ridotti a 12 mesi nelle professioni a forte disparità di genere
Bonus ZES unica, articolo 24 100% dei contributi a carico del datore fino a 650 euro al mese, per 24 mesi

Bonus Giovani per under 35 mai assunti a tempo indeterminato

Il Bonus Giovani dell’articolo 22 azzera i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a 500 euro al mese per 24 mesi, con tetto elevato a 650 euro quando l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva della ZES unica. Il lavoratore deve non avere compiuto 35 anni alla data dell’assunzione e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato, presso lo stesso o presso un altro datore di lavoro, nell’intera vita lavorativa.

È l’unica delle tre misure che copre anche la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative con la circolare 12 maggio 2025, n. 90, e ha successivamente esteso la condizione dell’incremento occupazionale netto a tutte le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025 (messaggio INPS 18 giugno 2025, n. 1935).

La maggiorazione a 650 euro per le sedi della ZES unica segue però regole proprie, perché copre le assunzioni dal 31 gennaio 2025 e richiede che la domanda sia stata inviata prima dell’avvio del rapporto, da instaurare entro dieci giorni dall’accoglimento dell’istanza. Un rapporto già in corso all’apertura della procedura INPS non rientra nella misura maggiorata, e per quei casi la finestra di settembre non consente recuperi.

Bonus Donne, tre platee con durata esonero differente

Il Bonus Donne dell’articolo 23 riconosce l’esonero totale fino a 650 euro al mese, con durata che scende da 24 a 12 mesi per le lavoratrici assunte nelle professioni a forte disparità di genere. La circolare INPS 12 maggio 2025, n. 91, individua tre condizioni alternative in capo alla lavoratrice al momento dell’assunzione:

  • priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residente;
  • priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residente in una delle regioni della ZES unica;
  • priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e occupata in professioni o settori con disparità oltre 25% rispetto alla media, individuati dal decreto interministeriale n. 3217/2024.

Per la prima e la terza fattispecie l’esonero copre le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024, con durata rispettivamente di 24 e 12 mesi. Per le lavoratrici residenti in ZES prive di impiego da sei mesi la autorizzazione della Commissione europea è arrivata il 31 gennaio 2025 e ha subordinato il beneficio alla presentazione della domanda in via preventiva rispetto all’assunzione: le assunzioni anteriori all’apertura della procedura telematica INPS, il 16 maggio 2025, sono escluse. Per quella platea la finestra di settembre non consente alcun recupero. Il beneficio non spetta inoltre per le trasformazioni di rapporti a termine già in essere, né per lavoro domestico e apprendistato.

Bonus ZES per disoccupati over 35 nelle piccole imprese

Il Bonus ZES unica dell’articolo 24 spetta ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione e che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori con almeno 35 anni di età e disoccupati da almeno 24 mesi, con esonero fino a 650 euro al mese per 24 mesi. Il requisito dimensionale si verifica nel solo mese dell’assunzione, al netto dei lavoratori per i quali si chiede il beneficio, e le variazioni successive non incidono.

La prestazione lavorativa deve svolgersi in una sede o unità produttiva situata nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, alle quali la circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 10, aggiunge Marche e Umbria per le assunzioni dal 20 novembre 2025. La misura riguarda le sole nuove assunzioni, con esclusione delle trasformazioni, e la stessa circolare ammette il subentro di un nuovo datore di lavoro nel periodo residuo di agevolazione già fruito in parte da un datore precedente.

Quanto vale l’esonero contributivo sui contratti in corso

L’esonero effettivo è il minore tra i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel mese e il tetto della misura, quindi su una retribuzione lorda di 24.000 euro annui il risparmio contributivo del Bonus Giovani si ferma a 500 euro al mese e a 12.000 euro sui 24 mesi. Con la stessa retribuzione, il Bonus Donne e il Bonus ZES restituiscono l’intero contributo datoriale, circa 600 euro al mese e 14.390 euro sul biennio, perché il contributo rimane sotto il tetto di 650 euro.

Ne deriva una soglia utile per capire quanto pesa davvero la domanda non presentata: applicando un’aliquota datoriale indicativa del 29,98%, il massimale di 650 euro al mese si raggiunge per intero solo da circa 26.000 euro lordi annui di retribuzione, e il valore pieno di 15.600 euro per lavoratore su 24 mesi spetta quindi alle retribuzioni medie e medio-alte. Su un part-time o su una retribuzione da apprendistato appena trasformato il beneficio è sensibilmente inferiore. Il calcolo del risparmio effettivo dell’esonero contributivo è disponibile in un foglio Excel che applica in automatico la regola del tetto sulla retribuzione e sull’aliquota reali dell’azienda, e i tetti di 500 e 650 euro coincidono con quelli del decreto Coesione. I premi INAIL e la quota a carico del lavoratore sono comunque dovuti.

Recupero arretrati in Uniemens dopo autorizzazione INPS

L’invio dell’istanza entro il 30 settembre 2026 conserva il diritto al riconoscimento dell’esonero, mentre le finestre di recupero degli arretrati nei flussi Uniemens indicate dalle circolari di riferimento sono già scadute. La circolare 90/2025 collocava il recupero delle quote pregresse del Bonus Giovani nelle denunce di competenza di giugno, luglio e agosto 2025; la circolare 10/2026 ammetteva il recupero delle mensilità da settembre 2024 a gennaio 2026 del Bonus ZES nei soli flussi di febbraio, marzo e aprile 2026.

Il messaggio INPS del 23 luglio 2026 non interviene su quelle finestre e si limita a fissare il termine per le istanze. Le imprese che presentano domanda ora ottengono quindi l’autorizzazione senza una scadenza dichiarata per esporre il conguaglio delle mensilità maturate, e il recupero va impostato con la struttura territoriale INPS competente e con il consulente del lavoro prima dell’invio, non dopo. La verifica preventiva conta anche sul fronte opposto: la Cassazione (ord. n. 21362/2026) ha ritenuto irregolarità sostanziale il solo ritardo nell’invio dell’Uniemens, con decadenza dagli sgravi in caso di mancata risposta all’invito dell’Istituto.

Assunzioni 2026 con diverso calendario di domanda

Le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 non rientrano nel termine del 30 settembre, perché appartengono ai bonus assunzioni 2026 per giovani, donne e ZES introdotti dal decreto Primo Maggio, il DL 30 aprile 2026, n. 62, con requisiti e massimali propri. L’INPS ha pubblicato le istruzioni con le circolari n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026 e ha aperto le domande l’11 giugno 2026 con i messaggi n. 1966, 1968 e 1970.

I due canali non sono interscambiabili e nel Portale delle Agevolazioni corrispondono a moduli separati, quelli del decreto Coesione articolo per articolo e quelli del DL 62/2026. Per gli esoneri 2026 il recupero delle quote maturate da gennaio va esposto nelle denunce di competenza di luglio, agosto e settembre 2026, una sovrapposizione di calendari che nelle prossime settimane obbliga gli uffici del personale a lavorare sulle due pratiche in parallelo.