Vorrei un chiarimento sui finanziamenti della Regione per le startup innovative, volendo avviare in franchising un ristorante made in Italy, con somministrazione e vendita nella stessa location: ci sono limiti e condizioni per rientrare nella fattispecie?
Il progetto descritto non può essere agevolato sfruttando lo status di startup innovativa. Per rientrare nella categoria occorre che l’oggetto sociale abbia come focus esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico — e che tale orientamento sia documentabile attraverso almeno uno dei criteri di innovazione previsti dalla legge.
La definizione di startup innovativa dopo la Legge 193/2024
La disciplina di riferimento è il D.L. 179/2012 (artt. 25-32), significativamente riformato dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale sulla Concorrenza). La riforma ha aggiornato la definizione di startup innovativa, ha introdotto nuovi requisiti per la permanenza nel Registro delle Imprese e ha articolato il ciclo di vita dell’impresa in fasi temporali progressive. La startup innovativa è una società di capitali — Srl, Spa, Sapa, anche in forma cooperativa — le cui quote non sono quotate su mercati regolamentati, che rispetta contestualmente i seguenti requisiti oggettivi.
Requisiti oggettivi per l’iscrizione
Per ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la società deve soddisfare tutti i seguenti requisiti per startup innovative:
- essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, requisito reso esplicito dalla riforma 2024;
- essere di nuova costituzione o costituita da non più di 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale;
- avere residenza in Italia o in un altro Stato del SEE, con sede produttiva o filiale operativa in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività, avere un valore della produzione annua inferiore a 5 milioni di euro, come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- non essere quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
- non avere distribuito né distribuire utili;
- avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, senza svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza — esclusione introdotta dalla Legge 193/2024;
- non essere stata costituita da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o ramo d’azienda.
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Criteri di innovazione: almeno uno dei tre
Il possesso dei requisiti oggettivi non è sufficiente. La startup deve soddisfare almeno uno dei seguenti tre criteri di innovazione:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- impiegare personale altamente qualificato: almeno un terzo della forza lavoro composto da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno due terzi con laurea magistrale;
- essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto, oppure titolare dei diritti su un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro SIAE, purché direttamente afferenti all’attività d’impresa.
L’autocertificazione del possesso dei requisiti deve essere depositata presso il Registro delle Imprese e va aggiornata annualmente. Dal 10 giugno 2025, il vecchio modello non è più accettato: si utilizza esclusivamente il nuovo modello approvato dal MIMIT in conformità alla Legge 193/2024.
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Durata dello status e fase di scale-up
La Legge 193/2024 ha articolato la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese in fasi progressive, con una durata massima di 9 anni complessivi:
- i primi 3 anni non richiedono requisiti aggiuntivi rispetto a quelli di iscrizione;
- dal 3° al 5° anno, la permanenza è subordinata al raggiungimento di almeno uno dei requisiti previsti dalla norma, tra cui la crescita dei ricavi oltre il 50%, un investimento convertendo con riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro o l’incremento delle spese R&S al 25%;
- dal 5° al 9° anno, la proroga biennale (estendibile fino a 4 anni) è riservata alle imprese in fase di scale-up, che devono dimostrare un aumento di capitale a sovrapprezzo superiore a 1 milione di euro da OICR oppure una crescita dei ricavi superiore al 100% annuo.
Le startup che escono dallo status hanno la possibilità di iscriversi senza soluzione di continuità alla sezione speciale delle PMI innovative nel Registro delle Imprese, mantenendo l’accesso alle agevolazioni previste per questa categoria.
La Raccomandazione UE 2026/720 e le nuove definizioni armonizzate
Il quadro normativo si arricchisce di un riferimento europeo destinato a incidere sul medio periodo. Il 18 marzo 2026, contestualmente alla proposta di regolamento EU Inc. — il cosiddetto “28° regime” societario europeo — la Commissione europea ha adottato la Raccomandazione (UE) 2026/720, pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE il 24 marzo 2026. Il documento definisce per la prima volta in modo armonizzato le tre categorie di impresa innovativa a livello europeo. Non è giuridicamente vincolante come un regolamento, ma invita gli Stati membri ad adeguare le proprie normative nazionali a questi parametri.
Le future definizioni
- Impresa innovativa: qualsiasi impresa che in almeno uno dei tre esercizi precedenti abbia sostenuto costi di R&S pari ad almeno il 10% dei costi operativi o il 5% del fatturato, oppure sviluppi prodotti o processi sostanzialmente nuovi rispetto allo stato dell’arte del settore;
- Startup innovativa: sottoinsieme dell’impresa innovativa, con meno di 100 dipendenti, fatturato o totale di bilancio entro 10 milioni di euro, autonomia societaria (controllo pubblico non superiore al 25%) ed età massima di 10 anni dalla costituzione;
- Scale-up innovativa: impresa innovativa con fatturato o totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro e crescita media annua superiore al 20% negli ultimi due anni.
I parametri della Raccomandazione non sostituiscono immediatamente la normativa italiana — che per chi opera sul mercato domestico continua a fare riferimento al D.L. 179/2012 e alla Legge 193/2024 — ma costituiranno il riferimento per l’accesso agli incentivi europei e il benchmark per le future revisioni legislative nazionali.
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