Agevolazioni ZES: utilizzo e rinuncia al credito di imposta

Risposta di Barbara Weisz

23 Marzo 2026 10:13

Carlo chiede:

Per l’utilizzo del credito di imposta 2025 nella ZES Abruzzo è possibile – dopo aver ricevuto la comunicazione di concessione del credito – decidere di non utilizzarlo più? Quali sono le tempistiche?

Per chi ha già ricevuto la comunicazione di concessione del credito non esiste un obbligo formale di utilizzo: il credito d’imposta ZES può non essere compensato, senza incorrere in sanzioni. La procedura di rinuncia — che esiste e segue regole precise — riguarda invece i soggetti a cui non è stato ancora formalmente riconosciuto il bonus a fronte delle comunicazioni obbligatorie già inviate per ottenerlo.

La procedura di rinuncia in corso di domanda

Le istruzioni del modello di comunicazione ZES (approvate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 262747 dell’11 giugno 2024, aggiornato per il 2026 con il Provvedimento n. 3882 del 30 gennaio 2026) prevedono espressamente una procedura di rinuncia totale al credito d’imposta, con due percorsi distinti a seconda del momento.

  1. Se l’impresa non ha ancora inviato la comunicazione integrativa, la rinuncia si esercita semplicemente non trasmettendo il modello entro la scadenza: la mancata presentazione comporta la decadenza automatica dall’agevolazione, come previsto dall’art. 1 del DL 113/2024 (Decreto Sud).
  2. Se invece la comunicazione integrativa è già stata inviata ma il credito non è ancora stato formalmente riconosciuto, le istruzioni del modello CIM ZES prevedono uno specifico paragrafo “Rinuncia totale al credito d’imposta”. L’impresa deve trasmettere una nuova comunicazione entro i termini previsti, barrando la casella apposita della rinuncia. I quadri A, B, C, D ed E non vanno compilati e nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” non va apposta la firma. La finalità è annullare gli effetti della comunicazione già inviata, evitando conseguenze per crediti poi risultati inesistenti o non spettanti.

Dopo la concessione, nessun obbligo di utilizzo né scadenza

Chi ha già ricevuto la comunicazione di riconoscimento del credito — come nel caso descritto — si trova in una fase successiva alle finestre di rinuncia formale. In questo caso, non esiste alcun obbligo di utilizzo. Né la norma primaria — l’art. 16 del DL 124/2023 (Decreto Sud) — né il decreto attuativo del MEF del 17 maggio 2024 prevedono un obbligo in capo al beneficiario.

Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella sezione FAQ dedicata, “fermo restando che il credito d’imposta non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell’investimento agevolabile, non è previsto un termine finale di utilizzo del credito d’imposta“.

L’impresa può quindi scegliere di non compensarlo (senza bisogno di formalizzare la rinuncia) o di farlo negli anni successivi, senza decadere dal diritto.

Resta un adempimento dichiarativo obbligatorio: il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto, e in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo. È un obbligo di monitoraggio fiscale, separato dall’utilizzo effettivo tramite F24.

Utilizzo in compensazione con F24

Il credito d’imposta ZES avviene esclusivamente in compensazione tramite modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (art. 7, DM 17 maggio 2024; art. 17, D.Lgs. 241/1997). La compensazione può avvenire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento AdE sulla percentuale di credito fruibile, e comunque non prima del rilascio della seconda ricevuta di autorizzazione all’utilizzo.

Una specifica eccezione vale per il credito aggiuntivo del 14,6% riconosciuto sugli investimenti 2025, per il quale era prevista scadenza al 31 dicembre 2026. Per il credito ordinario ZES non esiste un termine finale di compensazione.

ZES Unica Abruzzo

L’Abruzzo rientra nella ZES Unica del Mezzogiorno istituita dall’art. 16 del DL 124/2023, quindi vi si applicano tutte le regole sopra citate. Rientra però nelle zone assistite ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE — la deroga “minore” (mentre Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia rientrano nella lett. a) con intensità di aiuto più elevate). Per questo motivo il tetto massimo per l’aliquota è fissato è al 15% per le grandi imprese, con maggiorazioni per medie e piccole.

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