Ho letto il vostro articolo “Residenza presso i nonni: effetti fiscali ed ISEE” e vorrei capire come comportarmi ai fini dell’ISEE Università. Sono maggiorenne e residente con mia nonna, che percepisce esclusivamente una pensione minima. Io non ho redditi miei e sono fiscalmente a suo carico. Posso utilizzare il nucleo ISEE della nonna anche per l’ISEE Università oppure devono essere considerati anche i redditi e i patrimoni dei miei genitori residenti all’estero? Il fatto che mia nonna non presenti la dichiarazione dei redditi comporta qualche particolare procedura o problema nella compilazione della DSU?
Lo studente con la residenza dai nonni e senza requisiti di autonomia fa parte, ai fini dell’ISEE universitario, del nucleo dei genitori, anche quando questi vivono all’estero. La vivenza a carico ai fini IRPEF lascia invariata questa regola, che riguarda le sole prestazioni per il diritto allo studio universitario. Nè la pensione minima della nonna, che non presenta la dichiarazione dei redditi, crea alcun problema nella compilazione.
I genitori residenti fuori dall’Italia, di norma, non possono presentare una propria DSU all’INPS: per questo, molti atenei ed enti regionali chiedono l’ISEE parificato, calcolato sui redditi e sui patrimoni posseduti all’estero.
Studente autonomo ai fini ISEE: residenza e reddito da 9.000 euro
Lo studente universitario che non convive con i genitori forma un nucleo autonomo solo se possiede insieme due requisiti, fissati dall’art. 8, comma 2, del DPCM n. 159/2013: la residenza fuori dall’abitazione della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla presentazione della DSU, in un alloggio che non sia di proprietà di un familiare, e un’adeguata capacità di reddito.
La soglia di reddito è fissata dal D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 in 9.000 euro annui di redditi da lavoro dipendente o assimilati. La Circolare MUR n. 13676 dell’11 maggio 2022 consente alle Regioni di discostarsi da questo valore entro il 5%, in aumento o in diminuzione, per cui il bando dell’ente per il diritto allo studio può indicare un importo diverso.
Lo studente coniugato che non ha i due requisiti segue la stessa regola: secondo le FAQ INPS sull’ISEE (quesito MB2_4) è attratto nel nucleo di origine senza coniuge e figli. La regola sulla vivenza a carico ai fini IRPEF, prevista dall’art. 3, comma 5, del DPCM per il figlio maggiorenne non convivente, vale invece per l’ISEE ordinario.
Residenza e vivenza a carico: nonni nel quadro A
La nonna con cui lo studente convive entra nel quadro A della DSU, perché il nucleo si costruisce sulla famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPCM n. 159/2013. Per l’ISEE universitario lo studente non autonomo è considerato parte del nucleo dei genitori: le istruzioni INPS alla compilazione della DSU lo definiscono «attratto» nella famiglia di origine, e i redditi e il patrimonio della nonna non entrano nel calcolo.
La vivenza a carico della nonna ai fini IRPEF è irrilevante per l’ISEE, perché l’art. 3 del DPCM la considera solo nel rapporto con i genitori. Sul piano fiscale, l’art. 12, comma 1, lett. d), del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 11, della L. n. 207/2024, riconosce dal 2025 la detrazione di 750 euro per i familiari conviventi soltanto per gli ascendenti, categoria nella quale il nipote non rientra.
Genitori all’estero: ISEE parificato o DSU con quadro C
Con i genitori residenti fuori dall’Italia la procedura ordinaria del quadro C, che richiede il codice fiscale di un genitore e gli estremi della sua DSU, di regola non è praticabile: le FAQ INPS sull’ISEE (quesiti A_3 e A_8) escludono dalla dichiarazione i residenti all’estero non iscritti all’AIRE, e la guida all’ISEE Università dell’Università di Palermo richiama la regola generale per cui chi risiede all’estero non può presentare la DSU.
La condizione economica della famiglia si misura allora con l’ISEE parificato, che l’art. 8, comma 5, del DPCM n. 159/2013 prevede per gli studenti stranieri e per gli italiani residenti all’estero, calcolato come somma dei redditi percepiti all’estero e del 20% dei patrimoni posseduti all’estero.
Lo rilasciano i CAF convenzionati con l’ateneo sulla base dei documenti del Paese di residenza, e alcuni bandi lo estendono allo studente residente in Italia non autonomo con genitori all’estero: ad esempio, l’Università Ca’ Foscari di Venezia lo prevede in modo espresso per l’anno accademico 2026/2027.
| Situazione studente e genitori | Indicatore e compilazione DSU |
|---|---|
| Studente autonomo, con residenza esterna da due anni e reddito adeguato (art. 8, comma 2, lett. a e b, DPCM n. 159/2013) | DSU con il solo nucleo anagrafico dello studente e le due caselle dell’autonomia barrate nel quadro C |
| Studente non autonomo, genitori residenti in Italia coniugati o conviventi (art. 8, comma 2, DPCM n. 159/2013) | Quadro C con la casella dei genitori non presenti nel nucleo, il codice fiscale di un genitore e gli estremi della DSU dei genitori, da presentare se manca |
| Studente non autonomo, genitori residenti in Italia non coniugati e non conviventi (art. 8, comma 3, DPCM n. 159/2013) | Quadro C con il genitore di riferimento e quadro D per l’altro genitore, con l’eventuale componente aggiuntiva |
| Studente non autonomo, genitori residenti all’estero (art. 8, comma 5, DPCM n. 159/2013, applicato dai bandi) | ISEE parificato rilasciato dal CAF convenzionato, se previsto dal bando dell’ateneo o dell’ente regionale per il diritto allo studio |
Esonerati dal 730: in DSU il reddito della CU
La nonna che percepisce soltanto la pensione minima ed è esonerata dalla dichiarazione dei redditi segue la procedura ordinaria. Il reddito complessivo si autodichiara solo quando mancano sia la dichiarazione sia la Certificazione Unica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del D.M. 9 agosto 2019 sulla DSU precompilata: per la pensione l’INPS, come sostituto d’imposta, trasmette la Certificazione Unica.
Nella DSU precompilata il dichiarante indica per la nonna l’assenza di dichiarazione, oppure la nonna autorizza la precompilazione con SPID, CIE o CNS, in base all’art. 2, commi 2 e 2-bis, dello stesso decreto. I suoi dati servono per l’ISEE ordinario del nucleo anagrafico, utilizzabile per prestazioni diverse da quelle universitarie: il calcolo ISEE online permette di stimarne il valore inserendo la pensione e il patrimonio della nonna.
Procedura ISEE universitario e requisiti del bando
In ultima analisi, senza redditi propri lei non raggiunge la soglia di autonomia ed è attratto nel nucleo dei suoi genitori, a prescindere da quanto tempo risiede con la nonna. Pertanto la procedura da seguire è la seguente:
- il bando del suo ateneo e dell’ente regionale per il diritto allo studio stabilisce se per i genitori residenti all’estero serve l’ISEE parificato e quali documenti esteri richiede;
- i suoi genitori forniscono la documentazione su redditi, patrimoni e composizione del nucleo, con la traduzione e la legalizzazione indicate dal bando, da consegnare al CAF convenzionato entro la scadenza;
- lei presenta la DSU con il proprio nucleo anagrafico, formato da lei e dalla nonna, se il bando chiede anche l’indicatore italiano per i componenti residenti in Italia.
L’ISEE del nucleo con la nonna vale quindi per le prestazioni ordinarie ma non per le tasse universitarie e la borsa di studio, almeno finché lei non diventa autonomo. Un’attestazione basata sul solo nucleo della nonna espone alla revoca delle riduzioni: la Sapienza, per esempio, applica la contribuzione al valore massimo quando i controlli accertano la mancanza dei requisiti di autonomia.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz