Nella graduatoria di agosto 2026 delle domande di mutuo ipotecario INPS, pubblicata il 7 settembre, le richieste ammesse al finanziamento sono appena 102. L’ultima richiesta ammesse presenta un ISEE di 35.336,96 euro mentre la prima esclusa di 35.351,24: dunque, solo quindici euro separano l’accesso al finanziamento agevolato. Per i dipendenti pubblici e pensionati che vogliono ancora presentare domanda quest’anno, la finestra resta aperta fino al 30 novembre e la lista appena diffusa mostra con precisione quali richieste il Fondo Credito lascia fuori.
In sintesi:
- le domande ammesse nella graduatoria di agosto 2026 sono le prime 102, tutte relative a nuovi finanziamenti;
- l’ISEE dell’ultima posizione utile è di 35.336,96 euro, quello della prima domanda esclusa di 35.351,24 euro;
- le richieste di portabilità compaiono dalla posizione 277, la prima con ISEE di 6.728,12 euro, e sono tutte escluse;
- le domande prive di attestazione ISEE valida figurano dalla posizione 195, ordinate per anzianità di iscrizione decrescente, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento in vigore dal 1° aprile 2026.
- Graduatoria mutui INPS 2026 online sul portale
- Soglie di accesso ai mutui INPS
- ISEE prima dell’invio della domanda
- Priorità ai nuovi mutui rispetto alla portabilità
- Chi può richiedere il mutuo ipotecario INPS
- Finalità ammesse e importi massimi finanziabili
- Durata, tassi e scadenze per vecchi mutuatari
- Domanda online e termini, a pena di decadenza
- Immobili in donazione con nuova condizione
Graduatoria mutui INPS 2026 online sul portale
La graduatoria di agosto 2026 è consultabile liberamente, senza necessità di accesso autenticato, nella sezione Integrazione della pagina che ospita l’avviso di attivazione del 7 aprile 2026, all’interno dell’area Welfare, Assistenza e Mutualità del portale INPS. L’Istituto pubblica ogni lista, di norma, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione delle domande.
Il documento riporta per ciascuna posizione la sede di protocollazione, la data della domanda, l’indicazione della natura di surroga, il valore ISEE, gli anni di anzianità di iscrizione e l’esito. Il meccanismo è scattato quando il volume complessivo delle richieste pervenute tra gennaio e i primi giorni di aprile ha superato il 90% delle disponibilità finanziarie annue del Fondo Credito. Da quel momento le domande non sono più istruite secondo il solo ordine cronologico di protocollazione previsto dall’art. 10, comma 1 del Regolamento, ma confluiscono nella graduatoria nazionale mensile disciplinata dal comma 3.
Soglie di accesso ai mutui INPS
La lettura della graduatoria di agosto 2026 restituisce le soglie effettive di ammissione, che il regolamento INPS non fissa in anticipo perché dipendono dal budget ancora disponibile e dalla composizione delle domande del mese.
| Mutui INPS di agosto 2026 | Domande in graduatoria |
|---|---|
| Domande ammesse al finanziamento | le prime 102 posizioni, tutte relative a nuovi mutui |
| ISEE della prima posizione | 5.153,26 euro |
| ISEE dell’ultima domanda ammessa | 35.336,96 euro |
| ISEE della prima domanda esclusa | 35.351,24 euro |
| Domande di portabilità ammesse | nessuna, la prima figura alla posizione 277 |
Il margine tra l’ultima ammessa e la prima esclusa è di poco più di quattordici euro di ISEE. Chi presenta domanda con un indicatore vicino a quella fascia si gioca l’esito su differenze che dipendono da una singola voce patrimoniale o reddituale della dichiarazione. Chi vuole capire in anticipo dove si collocherebbe può stimare il proprio valore con il calcolo ISEE prima di aprire la pratica.
ISEE prima dell’invio della domanda
La posizione in graduatoria è determinata dall’ISEE ordinario del nucleo familiare in cui è compreso il richiedente, e a un valore più basso corrisponde una collocazione più favorevole. Il dato non va allegato: l’art. 9, comma 2 del Regolamento stabilisce che il valore dell’attestazione è acquisito automaticamente dall’INPS, a condizione che il richiedente ne sia già in possesso, o abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, al momento in cui invia la domanda.
L’effetto di chi arriva senza DSU valida è visibile nella lista di agosto. Dalla posizione 195 in poi le righe hanno la colonna dell’ISEE vuota e sono ordinate per anzianità di iscrizione decrescente, esattamente come prevede l’art. 10, comma 3 per le domande che il sistema non trova corredate di dichiarazione valida alla data di inoltro. Nessuna di quelle posizioni risulta ammessa al finanziamento, indipendentemente dalla situazione economica del nucleo: un richiedente con reddito modesto che invia la domanda prima di aver presentato la DSU finisce dietro a chi ha un indicatore quattro volte più alto.
L’art. 9, comma 3 chiude ogni via di rimedio, perché le informazioni e le dichiarazioni inserite non possono essere modificate dopo la protocollazione. A parità di ISEE la precedenza spetta a chi ha maggiore anzianità di iscrizione alla Gestione Unitaria; in caso di ulteriore parità vale l’ordine cronologico di presentazione.
Priorità ai nuovi mutui rispetto alla portabilità
Con la graduatoria attiva, l’art. 10, comma 3 impone un ordine di precedenza fra le tipologie di richiesta: sono valutate con priorità le domande di nuovo finanziamento, mentre quelle di portabilità presentate dopo il raggiungimento della soglia sono prese in considerazione solo se residuano somme dopo l’assegnazione delle disponibilità ai nuovi mutui.
Nella lista di agosto quella precedenza si legge senza margini di interpretazione. Le richieste di surroga compaiono tutte dopo il blocco dei nuovi finanziamenti, a partire dalla posizione 277, e nessuna risulta ammessa. La prima di esse ha un ISEE di 6.728,12 euro, quindi molto più basso dei 35.336,96 euro dell’ultima domanda vincitrice fra i nuovi mutui. Chi valuta il trasferimento all’INPS di un mutuo bancario già in ammortamento deve considerare che, finché il meccanismo selettivo è attivo, un indicatore basso non compensa la collocazione in coda.
Il regime selettivo chiude anche una possibilità che il calendario renderebbe imminente. L’art. 2, comma 4 consente in via derogatoria il mutuo a chi è già proprietario di un’abitazione in un Comune diverso da quello di residenza e distante più di 150 chilometri dall’immobile da acquistare, utilizzando le sole disponibilità residue. Il comma 5 fissa la finestra di presentazione dal 1° ottobre al 30 novembre, ma la subordina espressamente alla condizione che la graduatoria dell’art. 10, comma 3 non sia stata attivata. Poiché il meccanismo è operante dall’8 aprile 2026, quella finestra quest’anno non si apre.
Chi può richiedere il mutuo ipotecario INPS
Il finanziamento agevolato è riservato agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) con anzianità di iscrizione e contribuzione non inferiore a un anno, anche comprensiva di periodi a tempo determinato. Rientrano nella platea degli aventi diritto:
- i lavoratori in servizio titolari di contratto a tempo indeterminato al momento della domanda;
- i pensionati già iscritti alla Gestione Unitaria.
La verifica dell’iscrizione al Fondo Credito è immediata: basta controllare sulla busta paga o sul cedolino della pensione la voce Ritenuta Fondo Credito. L’iscrizione avviene in automatico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, attraverso una trattenuta applicata sul trattamento economico percepito.
Una condizione ulteriore riguarda il nucleo familiare: né il richiedente né i componenti della famiglia devono risultare proprietari di altra abitazione sul territorio nazionale. L’art. 2, comma 3 salva alcune situazioni, fra cui gli immobili ricevuti per donazione o successione già gravati da usufrutto, uso o abitazione da almeno cinque anni, le quote di proprietà pari o inferiori al 50%, l’abitazione assegnata all’altro coniuge con provvedimento giudiziale e l’immobile dichiarato inagibile dopo una calamità naturale.
Finalità ammesse e importi massimi finanziabili
Il mutuo INPS non copre soltanto l’acquisto della prima casa. L’art. 1, comma 3 del Regolamento ammette quattro finalità alternative fra loro, ciascuna con un proprio tetto di finanziamento.
| Finalità del mutuo INPS | Importo massimo 2026 |
|---|---|
| Acquisto, costruzione o completamento della prima e unica casa di abitazione | 300.000 euro, fino al 100% del valore accertato dai tecnici dell’Istituto |
| Manutenzione, adattamento, ampliamento o ristrutturazione dell’abitazione di proprietà | 150.000 euro, entro il 40% del valore attribuito dalla perizia |
| Acquisto o costruzione di box o posto auto pertinenziale, entro 500 metri dall’alloggio | 75.000 euro |
| Iscrizione e frequenza a corsi universitari, master, conservatori e istituti di formazione | 100.000 euro |
Per la sola finalità di studio l’immobile rileva unicamente come garanzia ipotecaria, senza obbligo di destinarlo a residenza. In tutti gli altri casi l’alloggio deve diventare residenza del richiedente e del nucleo entro 12 mesi dal rogito, con obbligo di mantenerla per almeno cinque anni e divieto di locazione o comodato per lo stesso periodo.
La capacità di credito è accertata quando l’importo annuale delle rate, interessi compresi, non eccede la metà del reddito netto del nucleo familiare, al netto dell’esposizione debitoria dell’anno in corso autocertificata. È possibile richiedere, allo stesso tasso, un importo aggiuntivo fino a 6.000 euro per le spese documentate di perizia giurata e per l’eventuale polizza facoltativa.
Durata, tassi e scadenze per vecchi mutuatari
Il piano di ammortamento si articola su durate di 10, 15, 20, 25 o 30 anni. La somma tra l’età del richiedente al momento della domanda e la durata dell’ammortamento non può superare 80, e per i mutui con finalità di studio la durata massima richiedibile è di 15 anni. Il rimborso avviene con metodo alla francese, in rate mensili costanti e posticipate.
Il richiedente sceglie tra tasso fisso, fissato con provvedimento dell’Istituto in funzione del rapporto tra importo e valore dell’immobile, e tasso variabile, indicizzato all’Euribor a un mese su base 365 giorni maggiorato di 150 punti base e rilevato alla fine del mese precedente l’erogazione. Le tabelle aggiornate sono pubblicate nella sezione dedicata del portale INPS.
Il contributo per oneri di amministrazione, pari allo 0,50% dell’importo mutuato, non incide invece sul tasso: l’art. 8, comma 1 lo configura come trattenuta anticipata sulla somma erogata, quindi come costo una tantum sul capitale. Sull’importo erogato sono trattenuti anche gli interessi di preammortamento, calcolati a capitalizzazione semplice per il periodo tra erogazione e inizio dell’ammortamento.
La trasformazione del tasso da fisso a variabile e viceversa è ammessa una sola volta durante l’ammortamento e trascorsi due anni dal perfezionamento del contratto. Il Regolamento introduce però un’apertura a termine per una platea finora esclusa: l’art. 7, comma 5 riconosce la stessa opzione, entro sei mesi dall’entrata in vigore, ai titolari non morosi di contratti sottoscritti sotto regolamenti anteriori a quello approvato con determinazione presidenziale n. 79 del 24 luglio 2015, con conseguente ridefinizione del piano di ammortamento. Il termine matura a inizio ottobre 2026 e riguarda mutui accesi da oltre un decennio, ai quali le regole precedenti non consentivano il cambio.
Domanda online e termini, a pena di decadenza
La domanda di mutuo INPS si presenta esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, dal 15 gennaio al 30 novembre di ogni anno, attraverso l’area riservata del portale accessibile con SPID, CIE o CNS. Superata la verifica dei requisiti, la sede competente richiede la perizia giurata sulla regolarità catastale, urbanistico-edilizia ed energetica dell’immobile, redatta da un professionista abilitato iscritto all’albo, insieme alla relazione notarile preliminare. La documentazione va prodotta entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
I termini successivi scorrono rapidamente e alcuni sono perentori. Comunicato il valore di stima accertato dai tecnici dell’Istituto, il richiedente ha 15 giorni per confermare la richiesta, l’importo definitivo, la tipologia di tasso e la durata, a pena di decadenza della domanda. Il Direttore della sede dispone di norma la concessione nei 7 giorni lavorativi successivi alla conferma. L’erogazione deve avvenire entro 120 giorni dalla protocollazione della domanda telematica, decorsi inutilmente i quali non si può più procedere.
Contro il rigetto è ammesso ricorso al Direttore regionale o al Direttore di coordinamento metropolitano territorialmente competente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, sempre a pena di decadenza, con decisione entro i 7 giorni lavorativi successivi.
Immobili in donazione con nuova condizione
Il Regolamento 2026 disciplina per la prima volta il caso in cui l’immobile finanziato, la pertinenza o quello offerto in garanzia provenga da donazione. L’art. 2, comma 7 richiama l’art. 44, comma secondo della legge 2 dicembre 2025 n. 182 e distingue in base alla data di apertura della successione del donante.
Se la successione si è aperta prima del 18 dicembre 2025, il mutuo può essere concesso solo se ricorre una fra due condizioni: la donazione risulta trascritta da più di vent’anni e sono comunque trascorsi vent’anni dal 18 giugno 2006, oppure sono passati più di dieci anni dall’apertura della successione senza che risulti notificata e trascritta contro il donatario alcuna domanda giudiziale di riduzione né alcun atto stragiudiziale di opposizione. Il comma 7-bis chiarisce che le limitazioni non operano quando la successione si è aperta dopo il 18 dicembre 2025, né quando, pur essendosi aperta prima, entro il 18 giugno 2026 non risulti trascritta alcuna domanda di riduzione o opposizione.
Chi acquista da un donatario ha quindi un vincolo documentale in più da sciogliere con il notaio prima di presentare la domanda.